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La Direttiva Europea sugli agenti cancerogeni e mutageni

La Direttiva Europea sugli agenti cancerogeni e mutageni
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

04/09/2018

Le modifiche principali della Direttiva (UE) 2017/2398 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.



Iter legislativo

La Commissione Europea, tenendo conto dei pareri definiti dal Comitato Consultivo Salute e sicurezza, il 13 maggio 2016 ha presentato la “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

Il Parlamento Europeo, il 28 febbraio 2017, ha poi votato i 196 emendamenti alla proposta di direttiva, approvando numerose proposte emendative critiche e si è quindi avviata una fase di negoziato con il Consiglio e la Commissione.

Il 28 giugno 2017 la Presidenza maltese ed il Parlamento Europeo, dopo numerosi incontri, hanno raggiunto un compromesso, ed è stato quindi approvato un accordo, l’11 luglio 2017, dal Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper). Nell’accordo sono state introdotte modifiche alla proposta della Commissione europea, ma non sono state accolte tante delle proposte del Parlamento che erano particolarmente critiche.

Il testo è stato poi formalmente adottato dal Parlamento europeo il 25 ottobre 2017.

 

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Modifiche principali alla Direttiva 2004/37/CE

• modifica dell’articolo 14 (sorveglianza sanitaria). Il comma 1 viene sostituito con l’aggiunta della previsione secondo cui “Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato”.

• inserimento dell’articolo 18 bis (valutazione), con le seguenti previsioni:

–      polvere di silice cristallina respirabile: la Commissione si è impegnata a valutare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile nell’ambito della prossima valutazione dell’attuazione della Direttiva. Il Parlamento Europeo aveva proposto un abbassamento del valore limite (da 0.1 mg/m3 – previsto nella direttiva in analisi – a 0.05 mg/m3);

–      sostanze tossiche per la riproduzione: entro il primo trimestre del 2019 la Commissione valuterà la possibilità di includere nel campo di applicazione della Direttiva anche le sostanze tossiche per la riproduzione, e potrà presentare una proposta legislativa in materia, previa consultazione delle parti sociali. Il Parlamento Europeo aveva richiesto l’inserimento di tali sostanze nel campo di applicazione della emanata direttiva;

• inserimento nell’allegato I (elenco di sostanze, miscele e procedimenti), del punto seguente: “I lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.

• modifica dell’allegato III (valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse) con l’inserimento dei valori limite di esposizione per 11 nuovi agenti chimici (tra cui ad esempio le fibre ceramiche refrattarie, definite cancerogene) e la variazione dei valori di 2 dei 3 agenti già presenti nella direttiva 2004/37/CE.

In particolare si evidenzia:

–      la modifica del valore limite di esposizione professionale delle polveri di legno duro da 5 mg/m3 a 2 mg/m3. Questo valore sarà però operativo dal 17 gennaio 2023 poiché è presente nella Direttiva una misura transitoria che prevede, per i 5 anni successivi all’entrata in vigore della direttiva, un valore limite pari a 3 mg/m3. Ricordiamo che il Parlamento oltre a chiedere l’abbassamento dei valori limite di esposizione aveva chiesto una estensione a tutte le polveri di legno sia duro che tenero.

–      l’inserimento del valore limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile pari a 0.1 mg/m3.

–      l’inserimento del valore limite di esposizione professionale per i composti del Cromo VI, definiti cancerogeni, pari a 0.005 mg/m3, che sarà di fatto operativo dopo 7 anni dall’entrata in vigore della direttiva. Per tale agente, infatti, sono state previste le seguenti misure transitorie:

□ fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di   0.010 mg/m3;

□ fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.025mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi.

Evidenziamo, infine, che le modifiche alla Direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni dovranno essere recepite entro il 17 gennaio 2020 e che la Direttiva è stata trasposta nel nostro ordinamento, nel Titolo IX, capo II, e negli allegati XLII e XLIII del DLgs 81/08.

 

Fonte: Confindustria Firenze

 

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)



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