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Il fumo passivo negli ambienti di lavoro
È stato stimato che nell’Unione europea circa 7.300 adulti, di cui 2.800 non fumatori, sono deceduti nel 2002 a seguito dell’esposizione al fumo di tabacco presente negli ambienti di lavoro [1]; per i lavoratori del settore della ristorazione che lavoravano in locali in cui era possibile fumare, il rischio di carcinoma polmonare risultava superiore del 50% rispetto ai lavoratori che non erano esposti [2].
Classificazione del fumo passivo
Il fumo passivo è stato classificato come “agente cancerogeno noto per l’uomo” dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti nel 1993, dal Dipartimento della sanità e i servizi sociali degli Stati Uniti nel 2000 e dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS nel 2002. Recentemente, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente della California ha classificato il fumo di tabacco un “inquinante tossico dell’aria”.
Inoltre, è stato classificato come agente cancerogeno sul luogo di lavoro dai governi finlandese
(2000) e tedesco (2001) [3].
A livello europeo ancora oggi, però, il fumo passivo (assimilabile a una miscela di più sostanze) non è classificato come preparato cancerogeno, in base alla Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE), nonostante il Parlamento Europeo abbia invitato nel 2005 la Commissione delle Comunità Europee a presentare una proposta di modifica del quadro legislativo vigente al fine di classificare il fumo ambientale da tabacco come cancerogeno sui luoghi di lavoro [3,4].
Nel Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee si asserisce che i locali per fumatori chiusi, con impianti di aerazione separati, riducono solo in misura marginale l’inquinamento da fumo ambientale negli esercizi di ristorazione e in altri ambienti interni [3].
Quindi il solo modo efficace di eliminare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione al fumo passivo sarebbe quello di vietare il fumo negli ambienti interni, come affermato dall’OMS [5] e dall’ASHRAE nel 2005 e anche con il documento del 2010 [6]. Tra l’altro i locali riservati ai fumatori sono costosi, richiedono una complessa infrastruttura di ispezione e controllo, sono difficilmente realizzabili dai piccoli esercizi e quando sono in funzione spesso non rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge, esponendo a sostanze nocive i lavoratori che in essi prestano opera [7].
La valutazione del rischio
Il Datore di Lavoro è tenuto ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e a proteggere la salute dei lavoratori prevenendo l’insorgere di patologie da lavoro, quindi la valutazione dei rischi in azienda deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) [8], compresi quelli che non derivano dai soli processi produttivi (es. presenza di fumo di tabacco).
In base all’art.15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, riguardano innanzitutto:
■ l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
■ la riduzione dei rischi alla fonte;
■ la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
■ la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
■ l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
■ l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
Il fumo passivo è formato da agenti chimici pericolosi e deve essere incluso nella valutazione dei rischi in base al Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Protezione da agenti chimici” e in particolare al comma 1, lett. b, punto 3 dell’art 222. Appare evidente la necessità di valutare i rischi per la salute dei lavoratori che potrebbero trovarsi, anche per brevi periodi, ad operare nei locali riservati ai fumatori tenendo conto della capacità di abbattimento dei fumi da parte dei sistemi di ventilazione, del numero di fumatori presenti, della quantità di tabacco fumato, del periodo di esposizione del lavoratore, ecc.
Come agente cancerogeno il fumo passivo ancora non rientra nella classificazione europea delle sostanze cancerogene di categoria 1 e 2 (anche se dal 2002 è stato riconosciuto dalla IARC [9] come cancerogeno certo per l’uomo), quindi l’applicazione del Titolo IX Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” del citato decreto risulta non obbligatoria non essendo “il fumo passivo” neppure una sostanza prodotta durante un ciclo lavorativo o un preparato o un processo di cui all’Allegato XLII, o una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall’Allegato XLII dello stesso decreto legislativo. Tuttavia, è da considerare che dal 2008, sulla base della classificazione IARC [9], il tumore polmonare da esposizione a fumo passivo è stato incluso nella Lista I delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia: “malattie la cui origine è di elevata probabilità - Gruppo 6: Tumori professionali” e che oggi è ancora incluso nel D.M. 10/06/2014 [10]. Quindi il Datore di Lavoro, in modo cautelativo, potrà fare una valutazione mirata e prendere le dovute precauzioni assimilando il fumo passivo ad un cancerogeno.
Infine, viste la normativa vigente che impone al Datore di Lavoro di ridurre al minimo l’esposizione ai rischi lavorativi, le evidenze della cancerogenicità del fumo di tabacco, la mancanza di livelli di esposizione sicuri, l’ingente spesa per i locali per fumatori (costruzione e manutenzione) e la politica europea, l’unica soluzione di tutela appare l’adozione di ambienti di lavoro liberi dal fumo al 100%, con il divieto di ingresso dei lavoratori nelle sale per fumatori finché i rischi per la salute non vengano abbattuti o ridotti a livelli irrilevanti per la salute.
Lavoratori esposti a fumo passivo
Per lavoratori esposti a fumo passivo si intendono coloro che per la propria mansione o per lo svolgimento di un incarico sono costretti a lavorare in ambienti per fumatori a norma del D.P.C.M. 23/12/2003 [11] dove sono presenti i prodotti della combustione di tabacco fumato da altri.
Un parere interpretativo del Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione (DCOM 0000705-P-17/06/2010) riguardo la sua Circolare del 17/12/2004 [12] in tema di disposizioni in materia di tutela dal fumo passivo nei luoghi di lavoro (locali chiusi pubblici e privati dove è possibile adibire sale per fumatori e dove possono prestare servizio i lavoratori) indica che “… nei locali per fumatori, anche nelle situazioni sopra descritte che vedano la presenza temporanea di lavoratori, non possono in nessun caso essere previste attività che comportino la presenza continuativa di lavoratori, né che obblighino i clienti non fumatori all’accesso al fine di usufruire dei servizi offerti dalla struttura …”…omissis…”…la presenza di questi lavoratori deve essere temporanea e supportata dalla valutazione di tutti i rischi (in particolare di quello chimico) in base D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche se i locali rispondono ai requisiti di legge”.
Riferimenti [1] The Smoke Free Partnership. Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe. Bruxelles (Belgio): Società Respiratoria Europea; 2006. [2] Siegel M. Involuntary smoking in the restaurant workplace. A review of employee exposure and health effects. JAMA 1993;270(4):490-3. [3] CCE. Libro Verde: Verso un’Europa senza fumo: opzioni per un’iniziativa dell’Unione europea. Bruxelles; 2007. [4] UE. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 353, 31 dicembre 2008. [5] WHO. Policy recommendations: protection from exposure to second-hand tobacco smoke. Geneva: WHO Press; 2007. [6] ASHRAE. ASHRAE position document on environmental tobacco smoke. Atlanta (Ga); October 2010. [7] UE. Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa agli ambienti senza fumo. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C128, 18 maggio 2010. [8] Italia. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 101, Supplemento ordinario n 108, 30 aprile 2008. [9] IARC. Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. VOL 83. Tobacco smoke and involuntary smoking. Lyon (France); 2004. [10] Italia. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 giugno 2014. Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. Gazzetta Ufficiale n. 212, 12 settembre 2014. [11] Italia. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003. Attuazione dell’art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003 n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”. Gazzetta Ufficiale n.300, 29 dicembre 2003. [12] Italia. Ministero della Salute. Circolare 17 dicembre 2004. Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, sulla “tutela della salute dei non fumatori”. Gazzetta Ufficiale n. 300, 23 dicembre 2004. |
Fonte: INAIL - La gestione del fumo di tabacco in azienda (formato PDF, 3.81 MB)
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Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0 | 24/12/2015 (15:13:41) |
Mi permetto di segnalare che nell'articolo 234, al comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 81/2008 si parla sempre di rispondenza ai criteri o requisiti per la classificazione e mai di classificazione gia' avvenuta. Tant'e' vero che esiste l'obbligo della classificazione provvisoria (dlgs 65/2003) per tutte le sostanze o i preparati pericolosi non ancora classificati "ufficialmente". Puo' sembrare una sottigliezza giuridica, ma e' una differenza sostanziale nell'applicazione pratica dei principi prevenzionistici, sanzionati. Un altro classico esempio e' la silice (quarzo, tridimite, crisotbalite). Non e' legislativamente classificata, ma risponde ai requisiti della classificazione, quindi per il decreto 81 e' un cancerogeno. Idem per il fumo delle sigarette. Pertanto, ritengo che si applichino tutti gli obblighi del caso, anche se non deriva da un processo produttivo. Se non e' zuppa e' pan bagnato. |