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FAQ Coronavirus sulla la gestione della sicurezza dei lavoratori

FAQ Coronavirus sulla la gestione della sicurezza dei lavoratori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

06/03/2020

Pubblicate le risposte di ATS Insubria ai quesiti delle imprese sulla gestione della sicurezza dei lavoratori a fronte dell’emergenza Coronavirus. Le FAQ rispondono alle domande più frequenti poste dalle imprese.

Il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria ha divulgato le FAQ riguardo alla gestione della sicurezza dei lavoratori a fronte dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, che rispondono a vari quesiti, tra i quali: cosa succede se un lavoratore risulta positivo al virus Covid-19; cosa deve fare il datore di lavoro in caso di dipendente sintomatico che ha avuto contatti stretti con persone affette da Coronavirus; se l’isolamento del lavoratore è da considerarsi aspettativa, ferie o malattia; quali le precauzioni da prendere nell’organizzazione di spogliatoi e mense aziendali; ecc.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta diverse indicazioni importanti circa la prevenzione da Coronavirus, così come quanto già pubblicato nell’articolo “ COVID-19: la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” e ne pubblichiamo alcune.

 

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RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDE?

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS dell’Insubria procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

- individuare la possibile fonte di esposizione.

- identificare i contatti stretti.

 

Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio di ATS Insubria, il personale sanitario di ATS contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto[1] sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).

 

L’ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

 

  • Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
  • Sorveglianza Sanitaria del medico competente:
  1. per l’emergenza Covid-19non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’ATS. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).
  2. per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.
  3. Le visite preassuntive/prevenitive possono essere effettuate evitando l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate 
  • Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali [2] contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.
  • Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
  • È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie [3] In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.

 

Nota Bene.: si chiede al datore di lavoro di segnalare all’ATS eventuali casi di lavoratori residenti nel territorio di ATS Insubria ammalati di SARS-CoV-2 durante trasferte in Italia o all’estero, per i quali sia stata effettuata diagnosi entro 14 gg dalla partenza dall’Italia.

 

CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare. Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:

· Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella “zona rossa”.

· Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2. In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al punto 1.

 

IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

 

QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.

 

Scarica il documento con tutte le FAQ:

Regione Lombardia - ATS Insubria – FAQ CORONAVIRUS per aziende e lavoratori. (pdf)

 

Fonte: Confindustria Como



[1] 1 Definizione di "Contatto stretto":

    • Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
    • Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
    • Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
    • Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19

 

[2] Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

 

[3] Operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.




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Pubblica un commento

Rispondi Autore: SANDRO - likes: 0
06/03/2020 (13:27:49)
Egr. Sigg,

sono il datore di lavoro di una signora badante

che accudisce mia madre ultra 90 enne portatrice di

varie patologie. A seguito dell'emergenza nazionale sul

contenimento della diffusione dell'infezione del coronavirus,

ci siamo posti molte domande in famiglia. Tra cui la seguente:

sapere se possiamo obbligare

la lavoratrice a non uscire di casa, cioè nel suo periodo

di riposo, sia giornaliero che settimanale di farlo

godere in casa per poter evitare possibili contagi.

Rimando in attesa di un Vs. sollecito riscontro,

cordialmente salutiamo.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/03/2020 (12:52:31)
No. Non potete vietargli di uscire. Gli potete e dovete dare guanti, mascherine e igienizzante per le mani
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/03/2020 (12:52:54)
Col divieto di spostamento per la popolazione generale, e viceversa l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.
Col DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio italiano la normativa relativa alle zone controllate (ex zone rosse), non vi è più il minimo dubbio che chi lavora ha ora un rischio aggiuntivo e maggiorato rispetto alla popolazione non lavorativa di fatto obbligata a restare a casa se non ha giustificati motivi dettati da oggettive necessità per spostarsi. E dunque obbligo di valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus.
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 0
10/03/2020 (13:18:12)
Quando rientra può andare subito in bagno dove avrà già preparato prima di uscire un cambio d'abito completo. Si fa la doccia totale e si cambia.
I vestiti "sporchi" andranno trattati con accortezza.
Rispondi Autore: ENRICO PAGLIARI - likes: 0
23/03/2020 (20:33:27)
Lavoro in una cucina dell' Ospedale di Trieste e sono anche rls, siamo oltre 100 persone ,ho chiesto alla mia azienda di poter far uso della lavanderia interna per non portare le divise a casa a lavarle in questo periodo del Corona Virus e in più ho chiesto il tampone per tutti .Ho ricevuto risposta negativa su tutto posso reclamare?
Vi ringrazio Enrico Pagliari
Rispondi Autore: Katia Ioppolo fora - likes: 0
12/04/2020 (21:45:05)
Buonasera .. Si può fare la doccia in un ambiente di lavoro? Chi ha bisogno di lavarsi xché fa un lavoro sporco e possibile farlo?

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