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D.Lgs. 81/2008: il quadro sinottico delle valutazioni dei rischi specifici

D.Lgs. 81/2008: il quadro sinottico delle valutazioni dei rischi specifici

Autore:

Categoria: Valutazione dei rischi

03/11/2022

Una schematizzazione degli approfondimenti sui rischi specifici che ad oggi risultano comporre la valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008, anche in considerazione delle novità normative. A cura di Paolo Badin, Confindustria Alto Adriatico.

Come ricordato nelle definizioni del D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi è la ‘valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza’.

Essendo essenziale in ogni strategia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, può essere importante presentare un “quadro sinottico” della valutazione dei rischi, cioè un quadro riassuntivo e sintetico (sinossi) che permetta una rapida visione e acquisizione di tutti gli elementi fondamentali a partire dai rischi di cui tener conto.

 

Per farlo pubblichiamo oggi un contributo di un nostro lettore, Paolo Badin ( Confindustria Alto Adriatico), dal titolo “Sinottico delle valutazioni dei rischi specifici ex art. 28 D.Lgs. 81/2008”.


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Sinottico delle valutazioni dei rischi specifici ex art. 28 D.Lgs. 81/2008

 

L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di valutare tutti i rischi lavorativi.

Si è ritenuto perciò di schematizzare la maggior parte degli approfondimenti sui rischi specifici che ad oggi risultano comporre la valutazione, integrandone la parte generale anche in considerazione del fatto che è stata recentemente introdotta una sanzione ulteriore di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza, in aggiunta alla sospensione dell'attività.

 

Valutazione dei rischi specifici di approfondimento:

  1. agenti chimici (incluso i gas tossici e le norme ADR per quanto attinenti alla salute e sicurezza)
  2. agenti cancerogeni e mutageni
  • b1. polveri di legno duro: particolare cancerogeno
  • b2. amianto: particolare cancerogeno
  1. agenti biologici (incluso legionella e protocollo COVID per chi non ha rischio biologico vero e proprio); rischi ferite in ambito sanitario per addetti primo soccorso o infermerie
  2. radiazioni
  • d1. elettromagnetiche
  • d2. ottiche artificiali
  • d3. solari
  • d4. ionizzanti D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (incluso radon)
  1. rumore e ultrasuoni
  2. vibrazioni (mano braccio e corpo intero)
  3. microclima
  4. rischi associati a chi viaggia per lavoro
  • h1 malattie (malaria, tifo, …)
  • h2. dovuti a malavita e disordini
  1. rischi dovuti a fattori psico sociali e stress lavoro correlato
  1. rischi ergonomici
  • l1. attività di sollevamento e trasporto
  • l2. attività di traino e spinta
  • l3. attività ad alta frequenza
  • l4. posture statiche
  1. utilizzo del videoterminale
  2. incendio*
  3. ATEX (atmosfere esplosive)*
  4. rischio elettrico comprese scariche atmosferiche (fulminazione)
  5. aggressione o rapina, contatto con pubblico*
  6. lavoro notturno e solitario
  7. rischio sismico per edifici e strutture interne (scaffali, silos, …)*
  8. rischi afferenti alle differenze di genere, età, provenienza e inquadramento contrattuale
  9. lavoratrici madri
  10. rischi connessi con stili di vita non salutari: fumo - alcool - droghe - alimentazione - scarso movimento
  1. rischi incidenti rilevanti (normativa “Seveso”)*

 

* con relativo piano di emergenza

 

I punti sopra evidenziati dalla a alla z sono di fatto obbligatori ex lege.

 

I punti che seguono invece non sono strettamente obbligatori da precise disposizioni legali esplicite ma poiché raggruppano oltre l’80% delle modalità di infortunio gravissimo costituiscono di fatto uno spunto di natura scientifica, ancorché euristica.

 

Valutazione euristica del rischio di infortuni gravi con riferimento ai dati INAIL

  1. Rischi di incidenti dovuti all’uso dell’automobile (o altro mezzo di trasporto) sia per missioni che nel tragitto casa - lavoro: in Italia contribuiscono con circa il 50% degli infortuni mortali
    • a1. Rischio investimento da veicoli
  1. Cadute dall’alto per operatori professionali del lavoro in altezza (muratori, antennisti, lattonieri, imbianchini, ...)
    • b1. Cadute dall'alto per lavori in altezza (sui tetti, scale portatili, ...) anche occasionali (ispezione dopo nubifragio o ricerca guasti in impianti posti in quota): i punti b, b1, se eliminiamo gli infortuni alla guida di veicoli, contribuiscono circa al 50% di tutti gli infortuni mortali che avvengono in cantiere, in fabbrica o nelle aziende agricole
  1. Caduta dall’alto di materiale (da magazzini, carroponti, cumuli o altro)
  2. Investimento o ribaltamento del mezzo di trasporto (carrello) o macchina operatrice
  3. Utilizzo di macchine operatrici, carrelli elevatori, carroponti o gru
  4. Infortuni su impianti meccanici (macchine, robot, …)
  5. Lavori in luoghi confinati (recipienti chiusi, silos, serbatoi).

 

Si evidenzia inoltre, sebbene con conseguenze di gravità minore dai precedenti fattori di rischio, come sia opportuno valutare gli infortuni da scivolamento ed inciampo che costituiscono circa il 20% delle forme di infortunio globali.

 

Nota in tema di prescrizioni di Legge recenti

L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 215/2021, ha previsto la sospensione dell’attività imprenditoriale nei reparti, attività o lavorazioni dove non fosse eseguita la “Valutazione dei rischi”. Ferme restando anche le altre sanzioni di natura penale è stata comunque introdotta una sanzione ulteriore di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza.

 

È opportuno inoltre evidenziare anche il fatto che per le Aziende di Costruzione o di Impiantistica i singoli POS ed i vari PSC non possano essere sempre considerati completamente sostitutivi della valutazione del rischio.

 

La periodicità di aggiornamento della valutazione è prevista:

  • dopo 30 giorni delle mutate condizioni del rischio (art. 29 D.Lgs. 81/2008) e comunque ogni:
    • 4 anni per rumore, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e ionizzanti, anche se le condizioni rimanessero le medesime
    • 3 anni per agenti biologici, cancerogeni e le ferite in ambito sanitario
    • 2 anni per lo stress lavoro correlato.  

 

 

Paolo Badin

Confindustria Alto Adriatico

 



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Rispondi Autore: Roberta Corrao - likes: 0
03/11/2022 (06:22:40)
Per le radiazioni ionizzanti non esiste più il D.Lgs. 230/95, già da 2 anni...abrogato e sistituito dal D.Lgs. 101/20!
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0
03/11/2022 (07:24:58)
Ottimo contributo al quale - sperando di fare cosa gradita - vorrei aggiungere un paio di precisazioni (oltre alla correzione evidenziata da Roberta Corrao).
1) A differenza delle altre causali riguardanti i rischi fisici, biologici e cancerogeni, la periodicità di aggiornamento della valutazione per lo stress lavoro correlato è una previsione metodologica (in cui, tra l'altro, si parla di 2/3 anni) non una cogenza normativa
2) Tema più volte dibattuto: non condivido l'obbligo di valutazione del "rischio sismico". Da considerare come emergenza, sì, ma non come rischio professionale
3) rischio elettrico: in Italia è misconosciuta la valutazione del rischio di esposizione ad arco voltaico. Fa parte, come scrive lei, del rischio elettrico ma, alla pari del rischio ergonomico, ha delle sue norme tecniche di riferimento (non citate nel D.Lgs. n. 81/2008) con una vera a propria metodologia di valutazione. In presenza di elevate correnti di corto circuito è un rischio da valutare nel dettaglio per evitare conseguenze anche mortali
4) non è corretto parlare di "sanzione ulteriore di 2500 € per mancato aggiornamento del documento". Come l'INL nella circolare del suo Direttore ha precisato, la sospensione dell'attività imprenditoriale e la conseguenze sanzione accessoria si applicano solo nel caso di completa assenza del DVR, non di una sua parte o del suo mancato aggiornamento.
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0
03/11/2022 (07:49:04)
Correzione da inserire al punto d4: il D.Lgs. 230/95 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 101/2020.
Rispondi Autore: CASSIO - likes: 0
03/11/2022 (08:20:00)
B.giorno a tutti al di là di individuare il mero errore di ndr "Dlgs 230/195 invece del Dlgs 101/20 "peraltro seguito dall' acronimo smi che sicuramente per i cattedratici non vi è necessità di lauta dissertazione, si guardi la bontà ed gli ottimo spunti che lo stesso dà ai lettori !!!!!!
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
03/11/2022 (09:45:15)
Grazie Paolo. Spunti interessanti. Solo per integrare quanto emerso ricordo che è obbligatorio effettuare anche la valutazione del rischio da puntura e taglio nel settore ospedaliero e sanitario (titolo X-bis)
Rispondi Autore: Roberto Piccin - likes: 0
03/11/2022 (22:34:28)
Per quanto riguarda gli Agenti Fisici, non mi sembra il Decreto 81 parli di “periodicità di aggiornamento della valutazione del rischio” bensì di “periodicità della valutazione del rischio”, pari a 4 anni.
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
04/11/2022 (08:15:37)
E per quanto riguarda il rischio chimico? 3/4 anni? chiaro nel caso in cui le condizioni di utilizzo, stoccaggio ecc... delle sostanze siano immutate.
Grazie molte
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0
04/11/2022 (11:43:12)
Buongiorno.
Il signor Baldin, nell'accennare a silos e scaffali, credo che intendesse per 'valutazione del rischio sismico', la valutazione del rischio che una scossa tellurica potrebbe causare in presenza di infrastrutture critiche. Pertanto non una valutazione del rischio sismico tout court ma una valutazione mirata appunto all'analisi dei danni che potrebbero essere causati da infrastrutture particolari in caso di evento sismico.
Pertanto, secondo me, assenza di infrastrutture critiche, no valutazione rischio sismico; presenza di infrastrutture critiche, si valutazione rischio sismico ai fini della riduzione del danno determinato dalle infrastrutture medesime.
Saluti
Fausto Pane
Rispondi Autore: Rossi - likes: 0
05/11/2022 (08:51:02)
"Criteri di semplicità, brevità e comprensibilità": come ad esempio la "valutazione euristica".
Rispondi Autore: Roberta Corrao - likes: 0
06/11/2022 (11:46:02)
Il d.lgs 230/95 è stato abrogato...il d.lgs. 101 2020 non è una modifica del 230!
Rispondi Autore: Giampaolo Meotti - likes: 0
06/11/2022 (12:10:27)
Tra i rischi non esaminati manca il disbarismo, sia iper che ipo. Sarà il caso di studiarlo per trovare gli antitodi e/o le prevenzioni che puo portare a malattie quali le otopatie barotraumatiche. Come mai il lavoratore aereo non viene tenuto d'acconto?
Il d.lgs. 230/95 non è stato abrogato, ma affiancato dal decreto 101/20.
Rispondi Autore: Roberta Corrao - likes: 0
06/11/2022 (13:41:28)
Per favore Giampaolo Meotti, si legga l'art 243 del d.lgs 101 2020, dove si indica l'abrogazione del d.lgs. 230 95!
Rispondi Autore: oreste paleari - likes: 0
07/11/2022 (09:35:11)
Non sono d'accordo sull'affermazione che il rischio sismico non debba essere considerato come rischio lavorativo. Siamo in un paese sismico e la valutazione dei rischi deve tenere conto anche della stabilità delle strutture dentro le quali si svolge il lavoro, anche in caso di sisma. Pertanto il valutatore deve verificare se l'immobile è in grado di rispondere ai requisiti della zona sismica di appartenenza.
Buon lavoro
Paleari

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