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LUL e rider: le indicazioni del Ministero nell’Interpello 1/2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 1 del 1° settembre 2026 (emanato dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004), è intervenuto per fornire chiarimenti ufficiali in merito agli adempimenti di registrazione e tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i lavoratori autonomi del settore delle consegne (i cosiddetti rider).
Il quesito, avanzato dall'associazione di categoria Assodelivery, trae origine dalle novità legislative introdotte nel panorama giuslavoristico che hanno esteso la tenuta del LUL ai committenti che si avvalgono di lavoratori autonomi impegnati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, di cui all'art. 47-bis del D.Lgs. n. 81/2015.
Il quadro normativo di riferimento: l'art. 47-quater, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2015
La disciplina dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna beni tramite piattaforme digitali è stata arricchita dalle disposizioni che hanno introdotto il comma 3-bis all'art. 47-quater del D.Lgs. n. 81/2015.
Tale norma dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2026, il committente è tenuto alla redazione e alla consegna al lavoratore del LUL (di cui all'art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008). All'interno del documento devono essere espressamente annotati, per ciascun mese di attività:
il numero delle consegne effettuate;
l'importo totale erogato al lavoratore.
L'estensione dell'obbligo del LUL a tale tipologia di lavoratori autonomi non ne muta la natura contrattuale, ma mira a rafforzare la trasparenza delle prestazioni e la tracciabilità economica della gig economy.
Decorrenza degli obblighi e periodi di paga interessati
Il primo chiarimento fornito dall'Amministrazione ministeriale riguarda la temporizzazione degli adempimenti. Sintetizzando le scadenze applicative, il Ministero specifica che:
il 1° luglio 2026 rappresenta il momento da cui sorge l'obbligo giuridico di tenuta e predisposizione del documento registrativo;
la registrazione deve riguardare le prestazioni rese a partire dal periodo di paga di luglio 2026.
I committenti sono pertanto chiamati ad allineare i propri sistemi gestionali ed informatici per assicurare la puntuale rilevazione e annotazione mensile dei dati a partire dalle competenze di tale mensilità.
Gestione dei mesi privi di attività e registrazione delle consegne aggregate
L'Interpello n. 1/2026 affronta con dettaglio analitico le modalità operative con cui compilare le registrazioni sul LUL in presenza di casistiche specifiche tipiche del lavoro di consegna organizzato tramite piattaforme:
1. Inattività o assenza di compensi nel mese
Nelle mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia svolto alcuna prestazione di consegna (o per le quali non sia stato erogato alcun compenso), la continuità del tracciamento documentale richiede comunque la gestione del dato. Sul punto, il Ministero chiarisce che la registrazione sul LUL va effettuata indicando un valore pari a zero per le consegne e per l'importo. Ciò consente di distinguere la vigenza formale del rapporto contrattuale dalla concreta esecuzione di prestazioni nel periodo di riferimento.
2. Consegne multiple o cumulate ("multi-drop")
Un quesito di grande impatto operativo riguarda la corretta annotazione sul LUL di situazioni in cui il rider prenda in carico una pluralità di ordini indirizzati ad un unico luogo o ad un unico acquirente.
Il Ministero chiarisce che la norma (art. 47-quater, comma 3-bis) richiede l'indicazione aggregata del numero di consegne e dell'importo totale spettante su base mensile, senza imporre una corrispondenza univoca ed elemento per elemento tra singola corsa e singolo compenso. Di conseguenza:
qualora la piattaforma remunerataria conteggi le consegne singolarmente, andrà registrato il numero totale di tali operazioni;
laddove invece la prestazione sia concordata o remunerata sulla base di un'unica operazione di consegna cumulativa, essa potrà essere annotata nel LUL come singola consegna.
I riflessi sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Sebbene il LUL nasca prevalentemente come strumento di natura contabile e giuslavoristica, la sua estensione ai lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali assume risvolti di primaria importanza anche nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
I principali impatti sulla gestione della prevenzione aziendale e di filiera comprendono:
Identificazione e mappatura della forza lavoro: la registrazione ufficiale sul LUL formalizza la presenza dei lavoratori nell'organizzazione aziendale del committente, elemento indispensabile per una corretta e completa Valutazione dei Rischi (artt. 17, 28 e 47-septies del D.Lgs. 81/2015);
Destinatari delle tutele e della formazione: verificare chi ha operato per la piattaforma consente di individuare con esattezza i soggetti destinatari degli obblighi formativi, dell'assegnazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della sorveglianza sanitaria ove prevista;
Supporto agli Organi di Vigilanza: il LUL costituisce un tracciato documentale certo che facilita le verifiche ispettive condotte dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dalle ASL/ATS, contrastando il lavoro non regolamentato o sommerso.
Per i datori di lavoro, gli HSE Manager e i consulenti della sicurezza, i chiarimenti forniti dall'Interpello n. 1/2026 rappresentano un tassello chiave per integrare gli adempimenti amministrativi con i processi gestionali previsti dal sistema di prevenzione aziendale.
MLPS - Istanza: Interpello 14406 del 31 agosto 2026 - ex articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004 - Chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i lavoratori autonomi ex art. 47-quater, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2015.
RXY
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