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Verifiche periodiche: nuovi chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Spazi confinati

04/09/2012

La richiesta di verifica periodica per più attrezzature di lavoro, le verifiche delle attrezzature noleggiate senza operatore o concesse in uso, l’esclusione di ponti sollevatori per veicoli, carrelli commissionatori e specifici generatori di calore.

 
 
Roma, 4 Sett – Con riferimento al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011, concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”, continua la pubblicazione di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
Dopo aver emanato le circolarin. 21 dell’8 agosto 2011 e la n. 11 del 25 maggio 2012, e in relazione ai numerosi quesiti pervenuti agli uffici competenti del Ministero, la Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato qualche settimana fa la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 con ulteriori chiarimenti sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro previste dall'allegato VII del Decreto Legislativo 81/2008 (T.U. sulla Sicurezza sul lavoro).


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Uno dei punti rilevanti che la circolare affronta, con l’obiettivo di semplificare i vari iter burocratici, è la richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali.
 
Fermo restando quanto già previsto al punto 1 (Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione) della già citata circolare n. 11/2012, la circolare indica che il datore di lavoro “può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando ‘la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza’), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa”.
Successivamente l'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, “entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica”.
Resta ferma - continua la circolare - la possibilità per il richiedente “di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura”.
 
Riguardo all’applicabilità dell'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/2008, la circolare sottolinea che le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati “devono intendersi come servizi di natura intellettuale, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo” (redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti)”.
 
Altro punto di rilievo è relativo alle indicazioni circa le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso.
 
Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per queste attrezzature la richiesta di verifica periodica “può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure”.
 
La circolare si sofferma poi sull’esclusione dall’ambito delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro:
- i generatori di calore alimentati da combustibili solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW e serbatoi di GPL: queste attrezzature “se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo”, non devono essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11 aprile 2011;
- i sistemi di movimentazione e sospensione degli elementi scenici che “non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1”;
- i ponti sollevatori per veicoli: “i ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1”.
- i carrelli commissionatori: “definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1)”. La loro funzione, pertanto, “non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall' operatore. Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i”. Diverso è il caso, invece, laddove “il fabbricante del carrello preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività in quota”.
 
La circolare riporta poi indicazioni per le attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività (la periodicità delle verifiche periodiche prevista “non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro”) e per lo spostamento delle attrezzature di lavoro (“mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura”).
 
Infine ricordiamo che la circolare presenta precise indicazioni per il raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro:
- per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE;
- per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE.
 
 
 
 

RTM


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