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Sull’infortunio in un silos e sulla responsabilità del preposto

Sull’infortunio in un silos e sulla responsabilità del preposto
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Spazi confinati

24/11/2017

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sulle responsabilità del preposto e sul tema dell’abnormità dei comportamenti dei lavoratori con riferimento a lavori di manutenzione all'interno di un silos.

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Roma, 24 Nov – Più volte sul nostro giornale ci siamo soffermati sui tanti incidenti che avvengono nei cosiddetti ambienti confinati, specialmente con riferimento alle attività di lavoro nei silos. E abbiamo presentato anche diversi approfondimenti sulle responsabilità dei preposti, con riferimento a diverse sentenze della Corte di Cassazione, come la Sentenza n. 18090 del 10 aprile 2017, che affrontava la responsabilità di un preposto non adeguatamente formato, o la Sentenza n. 20984 del 19 maggio 2016.

 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione - sentenza n. 43853 del 22 settembre 2017 - in relazione ad un infortunio avvenuto all’interno di un silos si sofferma ancora sul tema della responsabilità dei preposti con riferimento anche alla definizione di abnormità del comportamento dei lavoratori.

 

La sentenza n. 43853 indica che la Corte d'appello di Trieste, “in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, appellata da C.D. e, in via incidentale, anche dal Procuratore Generale, con la quale il primo era stato condannato per il reato di cui all'art. 590 co. 1, 2 e 3 cod.pen., posto in essere ai danni del lavoratore S.E. in violazione dell'art. 19 co. 1 lett. a) del d.lgs. 81/08, ha sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria, confermando nel resto”.

In particolare si è contestato all'imputato, nella qualità di soggetto preposto dal datore di lavoro alle operazioni di manutenzione all'interno di un impianto della XXX S.p.A., “di avere creato un antecedente causale, per colpa specifica consistita nella violazione della regola cautelare di cui al citato art. 19, che impone di sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, avendo consentito alla p.o., dipendente dell'appaltatrice dei lavori di manutenzione”, XXX s.r.l., mentre era intento alle proprie mansioni di manutentore, “di lavorare all'interno del silos senza la preventiva disconnessione dell'energia elettrica/oleodinamica/pneumatica” e, in particolare, “di aprire il portone per intervenire manualmente sulla coclea, che presentava problemi di scarsa alimentazione, dovuti alla prossima fermata dell'impianto per ordinaria manutenzione, posizionandosi sul pavimento mobile senza che lo stesso fosse preventivamente bloccato, motivo per cui il lavoratore rimaneva impigliato con il piede destro che subiva uno schiacciamento con frattura del torso e del metatarso e lo sguainamento dell'avampiede dx”.

 

A questo riguardo l'imputato ha proposto ricorsoformulando quattro motivi”. Ci soffermiamo brevemente sul primo con cui la difesa ha “dedotto violazione di legge in ordine alla valutazione del comportamento dell'infortunato e del collega di questi, I.M., le cui condotte ha ritenuto abnormi, non avendo i due previamente staccato la corrente elettrica prima di impegnare l'area del pavimento mobile dell'impianto”.

 

Tuttavia secondo la Cassazione il ricorso va rigettato.

 

Si indica, a questo proposito, che la Corte d'appello “ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante principale fosse totalmente avulsa dalle risultanze dibattimentali, dalle quali era emerso che, a causa di problemi di produzione del gruppo macchine” (del quale faceva parte anche il pavimento mobile teatro dell'infortunio), “l'operatore dell'impianto aveva chiamato l'elettricista I.M. che, a sua volta, aveva fatto intervenire il S.E.. Costoro, in attesa del sopraggiungere del C.D. (inviato dal direttore di produzione C.A.), responsabile di piazzale che avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione ordinaria di pulizia del fondo, programmata per il giorno successivo a quello dell'incidente, non avevano posto in essere alcuna attività di manutenzione straordinaria, sovrappostasi a quella ordinaria già preventivata, poiché - come incontrovertibilmente affermato dal I.M. e dal S.E. - i due si erano limitati, prima dell'arrivo del C.D., a discutere del problema. Nessuna circostanza di fatto riscontrava l'assunto dell'affidamento dell'imputato in ordine alla intervenuta disconnessione, da parte dei due lavoratori, della energia elettrica alimentante la parte dell'impianto interessata dall'intervento manutentivo, posto che nessuna operazione era stata già avviata al momento del suo arrivo. Il C.D., pertanto, incaricato delle operazioni di manutenzione ordinaria che presupponevano l'apertura del silos e l'introduzione della pala meccanica, si era reso responsabile della condotta ascrittagli, poiché, una volta giunto in azienda e assunta la direzione delle operazioni, aveva ordinato l'apertura del portone del silos, era salito sul pavimento mobile, senza previamente verificarne la disconnessione elettrica o quantomeno il posizionamento in modalità manuale e, senza interpellare i due lavoratori, non riuscendo ad aprire il portone, aveva disposto che a ciò provvedesse il S.E., il quale, rimediata l'attrezzatura necessaria, aveva tentato di forzare l'apertura mediante una mazzetta e una punta d'acciaio, restando intrappolato con l'arto negli organi meccanici del letto mobile, messosi automaticamente in movimento.

E dunque per il giudice d'appello “è risultata incontroversa la violazione, da parte dell'imputato, delle norme di cautela intese a scongiurare proprio il rischio specifico dello svolgimento dei lavori di manutenzione senza la disconnessione dell'energia elettrica del pavimento mobile, circostanza ben nota all'imputato, siccome soggetto dotato di specifiche competenze e cognizioni in materia, cui spettava di disporre la disconnessione energetica dell'impianto ovvero di verificarne il preventivo compimento prima di dare corso alle operazioni di manutenzione ordinaria”.

 

Tra l’altro si conferma che le conclusioni dei giudici di merito “sono del tutto conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa stessa sezione, secondo cui in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale (cfr. Sez. 4 n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259127)”. L' abnormità del comportamento del lavoratore – continua la Corte - può apprezzarsi “solo in presenza della imprevedibilità della sua condotta e, quindi, della sua ingovernabilità da parte di chi riveste una posizione di garanzia. Sul punto, si è peraltro efficacemente sottolineato che tale imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro”.

 

Rimandando ad una lettura integrale della sentenza, che riporta ulteriori indicazione sul tema della presunta abnormità del comportamento del lavoratore infortunato, ci soffermiamo su alcune indicazioni della Cassazione relative al ruolo del preposto.

 

In questo senso la Corte fa un richiamo ai principi elaborati da questa stessa sezione, “alla luce dei quali deve, anche in questa sede, ribadirsi che, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (cfr. sez. 4 n. Sez. 4, Sentenza n. 22606 del 04/04/2017, Rv. 269972; n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266853)”.

Trattasi in particolare di responsabilità “che non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti (cfr. sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266854), rientrando tra i doveri del preposto (figura alla quale è assimilabile anche quella del capo cantiere), garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, quello di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem”.

 

In definitiva con la sentenza n. 43853 la Corte di Cassazione “rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza 22 settembre 2017, n. 43853 - Lavori di manutenzione all'interno di un silos senza la disconnessione dell'energia elettrica del pavimento mobile. Responsabilità del preposto.



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