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Lavori in ambienti confinati

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Spazi confinati

29/06/2009

Dall’USLL 5 dell’Ovest Vicentino, le principali precauzioni da adottare nell’esecuzione di lavori in recipienti o spazi confinati: cisterne, vasche di raccolta, fogne, tombini, sotterranei.

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Ambienti confinati sono tutti i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non  sono stati previsti perché ci si lavori all’interno e che hanno aperture di accesso e di uscita limitate o ristrette.
 
Sono luoghi che possono diventare estremamente pericolosi se non sono rispettate tutte le procedure di sicurezza, come hanno dimostrato molti recenti espisodi in cui hanno perso la vita numerosi lavoratori (ricordiamo i 3 morti nella cisterna della raffineria Sarroch in Sardegna o i 5 morti nell'autocisterna in una azienda di trasporti di Molfetta).
 
Infortuni mortali spesso causati anche dalle non corrette modalità di intervento in caso di malore della persona all'interno del luogo confinato, modalità che spesso si tramutano in una inutile catena di morti che potrebbero invece essere evitata con una corretta procedura di soccorso.
Si vedano a questo proprosito alcuni manuali preparati dal Gecav (Gecav, il servizio deputato alla Gestione dell’Emergenza nei cantieri dell’Alta Velocità nell'Appennino):
 
Alcuni esempi di ambienti confinati:
- serbatoi e recipienti
- fogne e tombini
- sotterranei (p.e. metropolitana)
- cisterne su autocarri
- cisterne interrate
- vasche di raccolta (acque piovane o altri reflui)
- vasche di raccolta liquami
- silos
- stive di imbarcazioni
 
L’accesso agli ambienti confinati è regolato dall’art. 66  del D.Lgs. 81 /2008.
 
 
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Principali precauzioni da adottare nell’esecuzione di lavori in recipienti o spazi confinati.
 
A nessuno si dovrà permettere di entrare in un recipiente o altro spazio confinato senza l’adatto equipaggiamento di sicurezza e fino a che tale recipiente o spazio confinato non sia stato reso sicuro per l’ingresso, mediante intercettazione, svaporamento, completa ventilazione ed analisi dei gas presenti all’interno.
 
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
 
Le condizioni da osservare devono includere le precauzioni speciali, come ad esempio intercettazione, indumenti protettivi, apparecchi di respirazione, equipaggiamenti di sicurezza, sorveglianza antincendio, specifici utensili di tipo approvato, ecc..
 
Durante il periodo nel quale in un recipiente o in uno spazio confinato, si sta svolgendo un lavoro, le persone che lo eseguono devono indossare una imbracatura con corda di salvataggio ed almeno una persona dovrà essere di guardia all’esterno fornita delle necessarie attrezzature di sicurezza (funi di soccorso legate al personale all’interno, autorespiratori, attrezzatura per il sollevamento).
 
In particolare si dovrà provvedere a:
• se il recipiente è dotato di più boccaporti questi devono essere tutti aperti;
• garantire una adeguata ventilazione in rapporto al lavoro da effettuare;
• eseguire tutte le analisi ritenute necessarie come:
• prove di infiammabilità
• analisi di eventuali gas tossici allo scopo di accertare  che l’atmosfera all’interno del recipiente sia tale da consentire l’ingresso con o senza apparecchiatura di respirazione;
• la concentrazione di 02 deve essere del 19,5% minima
• è vietato entrare nei recipienti con presenza di vapori infiammabili o tossici/nocivi. All’interno dei recipienti è rigorosamente vietato l’uso di maschere a filtro salvo che per la protezione delle vie respiratorie dalle polveri chimicamente pericolose;
• prima dell’apertura di qualsiasi boccaporto accertarsi che il recipiente sia depressurizzato. Nell’operazione di apertura provvedere ad allentare lentamente le viti di fissaggio e comunque intervenire su eventuali aperture ridotte.
• richiedere l’intervento del personale del servizio elettrico per sconnettere gli allacciamenti elettrici.
 
 
Art. 66.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
 
1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
 
 



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