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La certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti confinati

La certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti confinati
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Spazi confinati

07/11/2016

Un intervento si sofferma sulla certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati. Cos’è? A cosa serve? Chi la rilascia? Come si ottiene? E quali criticità si riscontrano nelle istruttorie tecniche?


Modena, 7 Nov – Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, riporta tra le condizioni per le attività lavorative in questi ambienti (art. 2) la ‘presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto’ (...). Inoltre non è ammesso il ricorso a subappalti, ‘se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

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Per comprendere meglio cosa siano queste certificazioni richieste dal DPR 177/2011, ci soffermiamo oggi su un intervento al Quinto convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati, dal titolo “ Confined Spaces: new perspective in Confined Spaces Safety”, un evento organizzato nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul lavoro in pratica” dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi C.R.I.S. in collaborazione con l'Associazione organismo di ricerca European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety.

 

In “La certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati”, a cura di Massimo Peca (Ispettore tecnico Ministero del lavoro e delle politiche sociali) si risponde innanzitutto ad alcune domande.

 

Cos’è la certificazione dei contratti?

Il relatore indica che è un “requisito obbligatorio previsto dal DPR 177/2011 che rimanda al decreto legislativo 276/2003 (attuazione della legge delega “Biagi”: n. 30 del 2003) per la procedura da seguire, anche se non ha nessuna attinenza con la salute/sicurezza dei lavoratori”. 

L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente riporta le finalità e alcune indicazioni tratte dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

- Art. 75: ‘al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo’;

- Art. 78 (c. 1 e 2): ‘la procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. (...) L'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti (...) Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza’. 

 

Riguardo alle attività soggette al DPR 177/2011 la certificazione serve:

- “tutte le volte che si utilizzano lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato”;

- quando “si appaltano o sub appaltano lavori” negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (abbreviati, nell’intervento, con la sigla ASIoC) da committenti privati o pubblici.

 

L’intervento, che riporta anche molte immagini, indica anche chi rilascia la certificazione:

- “gli organismi previsti dall'articolo 76, comma 1 del D.Lgs. 276/2003”, cioè enti bilaterali, le Direzioni provinciali del lavoro e le province, le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie. E in alcuni casi, riportati sulla norma, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro) e i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

 

Il relatore indica poi che:

- “è vero che il DPR 177/2011 non prevede la certificazione dei lavori appaltati (‘contratti di appalto’), bensì dei ‘rapporti di lavoro’, ma la nota 11649 del 27 giugno 2013 del MLPS afferma che ‘...si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l'utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni...’. Quindi, se questa è la ratio della norma...”.

E pone alcuni quesiti:

Tuttavia qual è la garanzia, per la sicurezza dei lavoratori, “che offre la certificazione del contratto di lavoro”? Come può “incidere la certificazione di un rapporto contrattuale di lavoro sulla specializzazione del personale impiegato se non entrando nel merito degli obblighi previsti per il datore di lavoro e ribaditi dall'articolo 2 del DPR 177/2011, durante l'iter della certificazione”?

 

Come si ottiene la certificazione?

L’intervento indica che si ottiene “presentando una richiesta (circolare MLPS 48/2004) ad uno degli organismi previsti”. Nelle slide è presente una tabella con indicazioni più dettagliate, anche in relazione ai costi.

Inoltre:

- “l'organismo certificatore effettua una istruttoria e deve comunicare il suo esito (positivo o negativo), entro 30 giorni;

- la composizione delle commissioni delle DTL è inadeguata, ma può essere integrata da un ispettore tecnico o dalla collaborazione dello SPSAL;

- le eventuali richieste di integrazione, fanno decorrere nuovamente il termine (circolare MLPS 48/2004)”.

Alcune criticità riportate dal relatore:

- “gli aspetti di questa peculiare certificazione non sono stati regolamentati;

- il procedimento istruttorio è disomogeneo;

- la certificazione rilasciata potrebbe comportare anche responsabilità penali, poiché non si trattano solo aspetti economici. Anzi...”

 

L’intervento riporta anche i requisiti per ottenerla e si sofferma poi su alcune delle principali carenze riscontrate nelle istruttorie tecniche:

- 1: assenza, insufficiente o inappropriata descrizione del luogo in cui lavorare e dei rischi associati agli ASIoC nella valutazione dei rischi (DVR o POS) – giustificazione della necessità di entrare;

- 2: assenza della procedura di lavoro – assenza di addestramento pregresso sulla procedura (‘...adottata ed efficacemente attuata...’);

- 3: assenza della procedura di emergenza, oppure carente, ad es., nella descrizione delle attrezzature necessarie (o errate), descrizione molto generica (solo con obblighi legislativi) nel piano di emergenza - assenza di esercitazioni (‘...adottata ed efficacemente attuata...’);

- 4: insufficiente numero o inadeguata formazione degli addetti alle emergenze”; “assenza nel corso dei ‘...rischi specifici dell'attività svolta...’ (DM 388), es. intossicazione e asfissia;

- 5: formazione generica di ‘base’ e non specifica per gli ASIoC” oppure “insufficiente (es. sbilanciata sui dispositivi anticaduta e poco sui rischi chimici);

- 6: assenza dell'idoneità sanitaria del datore di lavoro che esegue lavori negli ASIoC;

- 7: assenza o inadeguata descrizione delle pregresse esperienze professionali degli addetti (30% con esperienza triennale);

- 8: DPI inadeguati o assenti per rischi specifici (es. APVR con filtri errati, o autorespiratori inutili oppure non collaudati e senza riserva);

- 9: strumentazione di misura assente, inutile, inadeguata (O2, LEL, H2S, oppure inesistenti misuratori di N, ecc..) o sulla quale non è stato fatto l'addestramento, le tarature, ...;

- 10: protocolli sanitari basati sulle attività in luoghi ‘normali’ e non mirati ai rischi specifici degli ASIoC” - “assenza dei sopralluoghi del medico competente in altri ASIoC”.

 

E cosa accade se non si chiede o viene rifiutata la certificazione e si effettuano comunque i lavori?

In questo caso “viene meno il requisito dell'idoneità tecnico-professionale e quindi si applica la sanzione prevista”. Inoltre, “nel caso non sussistano le condizioni dell'articolo 1655 del codice civile, l'appalto è illecito e quindi si aggiungono le altre relative sanzioni”.

 

Riprendiamo brevemente alcune delle conclusioni del relatore che si sofferma ampiamente sull’attività ispettiva del Ministero e sulle problematiche degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati delle navi, indicando che in alcuni casi il  DPR 177/2011 è una “risposta inadeguata ad un problema reale: fare in modo che chi lavora in questi ‘ambienti’ sia in grado di farlo correttamente”.

Si indica poi che se la certificazione rappresenta, comunque, un “momento di verifica dell'organizzazione della sicurezza dell'azienda richiedente”, in ogni caso “una componente fondamentale per la diminuzione di tutti gli infortuni (e delle malattie professionali)” dipende da “un'accurata, omogenea, diffusa e costante attività di vigilanza specifica non basata sulla febbrile rincorsa delle quantità numeriche, bensì sulla qualità dell'intervento ispettivo, che condizionerebbe, inoltre, le caratteristiche delle prestazioni consulenziali”.

 

 

La certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati”, a cura di Massimo Peca (Ispettore tecnico Ministero del lavoro e delle politiche sociali), intervento al V convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati “Confined Spaces: new perspective in Confined Spaces Safety”.

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi relativi agli spazi confinati

 

 

Tiziano Menduto



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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/11/2016 (08:43:36)
E' il rapporto contrattuale che regola il rapporto di lavoro con personale subordinato che va certificato e non il contratto d'appalto, quando il datore di lavoro impiega personale con cui ha stipulato contratti diversi da quello a tempo indeterminato.
Non sono quindi i contratti d'appalto che devono essere certificati.

Quindi sarebbe il caso di evitare, per non creare ancora confusione dopo la nota del MLPS, di fare affermazioni che fanno pensare ad un obbligo di certificazione dei contratti d'appalto facendo riferimento alla "ratio della norma ....".
Rispondi Autore: Henryk Webels - likes: 0
07/11/2016 (10:37:18)
Buongiorno, non riesco a scaricare il documento, riuscite ad aiutarmi
Grazie
Rispondi Autore: redazione - likes: 0
07/11/2016 (11:44:01)
Buongiorno, il documento è un po' pesante, provi a salvarlo e aprirlo in seguito.
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
07/11/2016 (12:13:22)
buongiorno , anche per me difficoltà ad aprire file .
grazie
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
07/11/2016 (12:24:27)
Catanoso buongiorno,
ho conseguito pochi giorni fa seminario Ad Ambiente Lavoro - Saie Bologna , riguardante anche certificazione Appalti in spazi confinati Con Ing. Barchetta ed altri illustri Min.lavoro , ed hanno , secondo me , chiarito con dovizia gli aspetti riguardanti l'argomentazione .
Il tuo intervento odierno non è molto chiaro , anzi di dico che risultano un po' devianti , puoi essere cortesemente più chiaro.
grazie .
Rispondi Autore: matteo - likes: 0
07/11/2016 (14:53:31)
L'intervento del sig. Catanoso mi pare non solo chiaro, ma pienamente condivisibile
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/11/2016 (18:28:41)
Ventroni,
ho semplicemente detto che non si devono certificare i "contratti d'appalto" (ex art. 1655 cc) con cui un datore di lavoro committente affida lavori ad un'impresa che esegue i lavori all'interno di uno spazio confinato.
Sono i contratti di lavoro tra datore di lavoro e dipendenti che devono essere "certificati" nei casi in cui il rapporto di lavoro non sia a tempo indeterminato.

Non mi pare di essere stato "deviante".

Con il mio intervento ho fatto una precisazione per evitare che certe affermazioni, come ho riportato nell'ultimo periodo del mio primo post, siano fuorvianti e lascino intendere che, sulla base di concetti estrapolati dalla Nota del MLPS, si debbano "certificare" i contratti d'appalto.

Il DPR n° 177/2011 è un altro esempio di cosa succede quando le regole si fanno scrivere solo a soggetti che non conoscono l'ambiente in cui quelle regole dovranno essere applicate e non saranno mai chiamati ad applicarle in prima persona.
Rispondi Autore: Henryk Webels - likes: 0
08/11/2016 (10:19:07)
Buongiorno, ho provato a scaricare il documento molte volteieri e oggi ma continua a uscire la scritta : "caricamento del documento PDF non riuscito", riuscite ad aiutarmi
Grazie
Rispondi Autore: redazione - likes: 0
08/11/2016 (10:49:42)
Buongiorno, ha provato a salvarlo?
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
08/11/2016 (11:22:45)
catanoso buongiorno ,
adesso è molto più chiaro , ti ringrazio per delucidazione .
Rispondi Autore: confuso - likes: 0
18/01/2017 (15:01:50)
Ennesima confusione sorta da norme non chiare o comunque scritte con le migliori intenzioni ma di interpretazione soggettiva.
Sono d'accordo con Catanese che è assurdo certificare un contratto di appalto, però allora perché la norma riporta ????
altro dubbio è cosa significa quando l'art.3 indica ?
Rispondi Autore: Carmelo catanoso - likes: 0
20/01/2017 (07:27:01)
La "norma riguarda i contratti di lavoro e non i contratti di appalto. Sono i contratti di lavoro a dover essere certificati. Solo in caso di subappalto, il relativo contratto dovrà essere certificato onde evitare che il lavoro affidato inizialmente ad una impresa in possesso dei requisiti previsti, venga poi ceduto ad altra impresa mancante dei requisiti previsti dal DPR 177/2011.
Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
28/06/2018 (20:08:14)
E' importante la precisazione di Carmelo, perché se fossero i contratti di appalto a dover essere certificati entrerebbero nel merito della procedura di certificazione le committenti e non i soggetti direttamente operanti negli spazi confinati, così non fosse la norma ne perderebbe di efficacia a mio parere

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