Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Gli ambienti confinati e le attività in condominio: obblighi e normativa
Bergamo, 9 Dic – Sono tante le domande a cui anche il nostro giornale ha provato a dare risposta in questi anni in merito agli obblighi, alle responsabilità, alle specificità in merito alla gestione della sicurezza nelle attività lavorative in condominio.
Una ulteriore questione che gli amministratori di condominio si pongono è relativa alla possibile applicazione nei lavori condominiali della normativa relativa agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Ci sono spazi confinati nei condomini? E nel caso come deve comportarsi un amministratore?
Per rispondere a queste domande, presentiamo oggi un intervento ad uno dei convegni che l’ ASL della Provincia di Bergamo ha organizzato sul tema delle responsabilità in materia di salute e sicurezza nei lavori condominiali.
In particolare il 18 settembre 2015 si è tenuto a Bergamo il convegno “Sicurezza sul lavoro nel condominio. Leggi, obblighi, cautele, opportunità”, un convegno – organizzato dall’Asl insieme all’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari ( Anaci) di Bergamo - che ha analizzato la normativa in materia di salute e sicurezza applicabile ai lavori nel condominio e i risvolti per l’amministratore. E tra i vari temi affrontati dai relatori, si è parlato in questo contesto anche dei lavori negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
In “Ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Criticità e modalità operative per le attività in condominio”, a cura dell’ing. Nicola Pasta (Servizio PSAL ASL della Provincia di Bergamo) si ricorda innanzitutto che per integrare le prescrizioni generali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008, è stato emanato il D.P.R. 177/2011 che, in attesa del complessivo sistema di qualificazione delle imprese, disciplina il sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
L’intervento si sofferma sul delicato tema delle definizioni degli ambienti sospetti di inquinamento e degli ambienti confinati. Ad esempio ricordando che (con riferimento a quanto contenuto in una guida operativa del’Ispesl del 2008) per “ambiente confinato” si può intendere “uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri)”. Una Nota del Ministero del Lavoro del 2011 indica poi che “ambiente confinati” sono tutti “i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non sono stati previsti perché ci si lavori all’interno e che hanno aperture di accesso e di uscita limitate, ristrette”.
Questi alcuni elementi da tenere in considerazione: “caratteristiche geometriche dell’ambiente (spazio circoscritto, limitato, di dimensioni ridotte…); caratteristiche geometriche dell’accesso (difficoltà di acceso e uscita apertura limitata, ristretta); destinazione d’uso (spazio non destinato alla permanenza di lavoratori); aerazione naturale (insufficiente ricambio d’aria); rischi presenti o indotti dalle lavorazioni effettuate (principalmente agenti chimici ma anche rischi elettrici, rischi meccanici…); possibile verificarsi di un evento incidentale importante che può portare ad un infortunio grave o mortale”.
E nei condomini gli ambienti confinati possono essere, ad esempio: “serbatoi dismessi di gasolio, stive dismesse di carbone o combustibili, fosse biologiche, cisterne di raccolta dell’acqua piovana, cisterne di riserva dell’acqua potabile”, ...
Nelle slide dell’intervento – che vi invitiamo a leggere integralmente – sono presenti diverse immagini esplicative con riferimento anche ad altri possibili spazi confinati negli ambienti condominiali.
L’intervento si sofferma poi sul D.P.R. 177/2011 segnalando che nel mondo del condominio “il Decreto ha due diversi livelli di applicazione:
- condominio con dipendenti - l’amministratore è datore di lavoro committente: applicazione integrale;
- condominio senza dipendenti - l’amministratore non è datore di lavoro committente - applicazione ‘limitata’”.
Il DPR stabilisce che “qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei requisiti previsti dal regolamento che assumono quindi valenza obbligatoria sia per il datore di lavoro committente, sia per l’appaltatore, sia per il lavoratore autonomo”.
Riguardo ai requisiti per la qualificazione si indica che:
- per tutte le imprese: “qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta esclusivamente da imprese che garantiscono l’integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di: valutazione dei rischi; sorveglianza sanitaria; misure di gestione delle emergenze”;
- per tutti i lavoratori autonomi e le imprese familiari: non c’è più “facoltà di beneficiare (come previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) ma obbligo di: sorveglianza sanitaria; formazione specifica”.
Si ricorda poi che “ciascuna impresa deve avere personale esperto (almeno 30% della forza lavoro con esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento). Tale esperienza deve necessariamente essere in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”. Si segnala poi la necessità di effettuare “attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, specificamente mirata alla “conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento”. E si sottolinea la necessità di “possesso e relativo addestramento all’uso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione, attrezzature di lavoro, idonei alla prevenzione dei rischi specifici dell’attività lavorativa per la quale è richiesta la prestazione”.
Veniamo tuttavia ad alcune delle indicazioni normative che non sono applicabili nel condominio senza dipendenti, con gli eventuali commenti finali del relatore anche per queste realtà:
- “in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276” (“comunque sconsigliabile o da monitorare con attenzione”);
- “prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative tutti i lavoratori impiegati ...omissis... devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti ...omissis... e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività” (“una informativa risulta comunque opportuna”);
- “il tempo necessario affinché tutta l’attività di informazione da parte del datore di lavoro committente si concretizzi completamente deve essere tale da assicurare che avvenga l’effettivo trasferimento delle informazioni dal committente lavori a chi opera e in ogni caso tale tempo non può essere inferiore ad un giorno”;
- “il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adeguatamente formato, ed a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente”.
Ricordando che l’intervento si sofferma anche sull’importanza delle procedure di lavoro e sull’accertamento dell’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori, concludiamo riportando alcune indicazioni del relatore su come procedere nei condomini in relazione all’eventuale presenza di spazi confinati:
- “individuare nel condominio e nelle sue pertinenze tutti gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- predisporre apposita cartellonistica per segnalare la presenza del rischio e/o garantire che questi spazi non siano facilmente accessibili;
- individuare quali attività devono prevedibilmente essere svolte all’interno ambienti sospetti di inquinamento o confinati individuati (lavaggio, pulizia, manutenzione, sostituzione di componenti…);
- selezionare le imprese verificando che siano idonee dal punto di vista tecnico-professionale e qualificate per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Per effettuare tale verifica può anche essere utile acquisire ed allegare al contratto di appalto una dichiarazione dettagliata e circostanziata del datore di lavoro dell’impresa sul possesso dei requisiti previsti dal DPR 177/2011, comprensiva della specifica procedura di sicurezza e dell’evidenza della formazione dei lavoratori”.
Segnaliamo infine che tra gli atti del convegno, pubblicati dall’ ASL della Provincia di Bergamo, è presente anche un modello di “Dichiarazione della qualificazione dell’impresa operante in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. n. 177 del 14/09/2011)”.
“ Ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Criticità e modalità operative per le attività in condominio”, a cura dell’ing. Nicola Pasta (Servizio PSAL ASL della Provincia di Bergamo), intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro nel condominio. Leggi, obblighi, cautele, opportunità” (formato PDF, 4.92 MB).
“ Dichiarazione della qualificazione dell’impresa operante in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. n. 177 del 14/09/2011)” (formato DOC, 53 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.