Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Sostanze stupefacenti: indicazioni operative per i datori di lavoro

Sostanze stupefacenti: indicazioni operative per i datori di lavoro
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

17/06/2014

Un intervento si sofferma sulle indicazioni operative per i datori di lavoro riguardo all’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori. La politica aziendale e gli adempimenti nei confronti di medici competenti.

Sostanze stupefacenti: indicazioni operative per i datori di lavoro

Un intervento si sofferma sulle indicazioni operative per i datori di lavoro riguardo all’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori. La politica aziendale e gli adempimenti nei confronti di medici competenti.

 
Monza, 17 Giu – Per affrontare i dubbi sollevati dalla normativa riguardante l’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori, abbiamo presentato in questi mesi le indicazioni operative per medici competenti e RLS, le istruzioni per lavoratori, RSPP e SERD, ma dobbiamo ancora parlare degli obblighi in capo al datore di lavoro.
 
Possiamo farlo attraverso il documento, pubblicato sul sito dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, “Uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori – Indicazioni operative per i datori di lavoro”, a cura della Confindustria Monza e Brianza. Senza dimenticare di far riferimento anche al documento “Istruzioni operative per ‘controlli su uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori’” elaborato dal Comitato di Coordinamento Provinciale Monza e Brianza.
Entrambi i documenti sono stati presentati dall’Asl Monza e Brianza in relazione al Piano Mirato di Prevenzione “ Controlli sull’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori”.


Pubblicità
Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - 16 ore
Dirigenti - Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - 16 ore
Corso online di formazione generale per i Dirigenti di tutti i settori o comparti aziendali
 
 
Nel documento confindustriale si indica che, riguardo all’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori, è innanzitutto necessaria la definizione di una politica aziendale che affronti il tema.
 
Deve essere elaborato un documento aziendale dedicato, “parte integrante del documento di valutazione dei rischi”. Il documento “deve contenere:
- le procedure organizzative;
- le azioni preventive, educative, promozionali e formative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti nell’espletamento delle mansioni di cui all’allegato I del Provvedimento della Conferenza Unificata n. 99/2007;
- le modalità di attuazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari;
- gli interventi da attuare a seguito dei risultati degli accertamenti”.
E il documento “deve essere condiviso con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e deve essere presentato ai neoassunti ed ai lavoratori adibiti a mansioni di rischio”.
 
In relazione agli adempimenti nei confronti del medico competente, il datore di lavoro:
- “deve comunicare per iscritto al medico competente i nominativi dei lavoratori che devono essere sottoposti a controllo sanitario prima dell’affidamento della mansione a rischio poi, di norma, con periodicità annuale;
- deve tenere sempre aggiornata la lista dei nominativi dei lavoratori da sottoporre ai controlli; - deve segnalare al medico competente, anche tramite un proprio delegato, i casi di ‘ragionevole dubbio’;
- si deve mantenere costantemente in contatto con il medico competente durante tutta la fase degli accertamenti sanitari”.
 
Riguardo a questi adempimenti il documento del Comitato di Coordinamento Provinciale Monza e Brianza indica che “per adempiere agli obblighi previsti dal comma 4 dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08, qualora siano presenti mansioni comprese tra quelle soggette a verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, occorre che il Datore di Lavoro nomini il Medico Competente anche se l’attività svolta non comporta l’obbligo di sorveglianza sanitaria per altri rischi”. Inoltre per l’individuazione delle mansioni il Datore di Lavoro deve utilizzare il criterio “dell’effettivo svolgimento della mansione a rischio”. Ciò, continua il documento, “non può prescindere da una rigorosa definizione delle procedure organizzative interne, nell’ambito del processo di valutazione, che permettano al medesimo di selezionare quei soggetti che compiono l’attività per la quale è previsto lo screening in maniera non saltuaria e comunque per un arco di tempo significativo della giornata/settimana lavorativa”.
 
Torniamo al documento confindustriale e agli adempimenti del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori sottoposti agli accertamenti sanitari:
- “quando gli viene fornito da parte del Medico Competente il cronogramma degli accessi per gli accertamenti sanitari, comunica al lavoratore la data ed il luogo, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita;
- se il lavoratore risulta positivo agli accertamenti di primo livello, il Medico Competente lo dichiara ‘temporaneamente inidoneo alla mansione’. In questo caso il Datore di Lavoro, nel rispetto della normativa sulla privacy, provvede a sospendere temporaneamente la persona dallo svolgimento della mansione a rischio e, ove possibile, lo adibisce ad altra mansione;
- concorda con il Medico Competente le modalità con cui comunicare quanto sopra al lavoratore interessato, le condivide con il RLS, le rende note ai lavoratori”.
 
Se il lavoratore “risulta positivo agli accertamenti di primo livello viene inviato dal Medico Competente al SERD per quelli di secondo livello”. In questo caso il Datore di Lavoro, a seconda dell’ esito degli accertamenti effettuati dal SERD, “dovrà:;
- conservare il posto di lavoro per tutto il periodo di durata del percorso riabilitativo e comunque per non più di tre anni (tossicodipendenza);
- reintegrare il lavoratore nella mansione (non tossicodipendenza);
- non adibire il lavoratore alla mansione a rischio per tutto il periodo di monitoraggio cautelativo da parte del Medico Competente (uso di sostanze stupefacenti)”.
Senza dimenticare che il Datore di Lavoro “si accolla l’onere di tutti gli accertamenti sanitari”.
 
Il documento confindustriale si conclude poi con alcune brevi indicazioni operative per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
- “il RSPP collabora con il Datore di Lavoro ed il Medico Competente alla valutazione del rischio specifico ed alla stesura del documento dedicato;
- supporta il Datore di Lavoro nell’individuazione di altre postazioni di lavoro disponibili per lavoratori dichiarati ‘temporaneamente non idonei alla mansione a rischio’;
- condivide con il RLS, unitamente al Datore di Lavoro ed a Medico Competente, il documento di valutazione dedicato al rischio specifico;
- porta a conoscenza del RLS il piano formativo ed informativo cui saranno sottoposti i lavoratori;
- condivide con il RLS, unitamente al Datore di Lavoro ed a Medico Competente, le modalità con cui verrà comunicata al lavoratore, risultato positivo agli accertamenti, l’inidoneità alla mansione;
- effettua un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori mirata alla prevenzione ed a far sì che gli stessi acquisiscano una maggior consapevolezza del proprio ruolo all’interno del ‘sistema azienda’”.
 
 
Confindustria Monza e Brianza, “ Uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori – Indicazioni operative per i datori di lavoro” (formato PDF, 142 kB).
 
Comitato di Coordinamento Provinciale Monza e Brianza, “ Istruzioni operative per ‘Controlli sull'uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori’” (formato PDF, 179 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Disturbi muscoloscheletrici e rischio residuo: l’impatto sulla sicurezza

Rischi e malattie professionali nel settore alberghiero e di ristorazione

Workaholism e salute psicofisica: cause e interventi in azienda

Human Factors & Ergonomics in Sanità: rischio medico-legale e sicurezza


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

28APR

Il portale per la libera consultazione delle norme UNI per la SSL

27APR

Al via la libera consultazione delle norme UNI sulla salute e la sicurezza sul lavoro

23APR

Approvata la proposta di ridurre i livelli massimi di residui di pesticidi pericolosi

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
28/04/2026: DECRETO N. 332 del 13 aprile 2026 - Ordinanza 27 dicembre 2024, n. 216 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”. Approvazione documentazione badge cantiere.
28/04/2026: Osservatorio Olympus - Al crocevia fra orario di lavoro, tutela della salute e malattie professionali: il caso dei lavoratori “senza tempo” - Gabriella Leone
27/04/2026: Inail – I database in tossicologia: fonte informativa di importanza crescente per la tutela della salute pubblica e occupazionale – edizione 2026
27/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 13041 del 29 marzo 2023 - Rottura della fune del carroponte e infortunio mortale del lavoratore schiacciato durante la movimentazione di una trave in legno.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


APPALTI E COSTI DELLA SICUREZZA

Prevenzione infortuni negli appalti: il quaderno Inail con le buone pratiche


RISTORAZIONE E TURISMO

Le malattie professionali nelle attività alberghiere e della ristorazione


MEDICO COMPETENTE

La sicurezza e la differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi


SICUREZZA STRADALE

2 preziosi manuali per accrescere la sicurezza stradale


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità