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Si applica la sorveglianza sanitaria per i custodi di immobili?

Si applica la sorveglianza sanitaria per i custodi di immobili?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

10/07/2018

Un intervento si sofferma sul tema della sorveglianza sanitaria in relazione alla prevenzione in condominio e nella proprietà immobiliare. La tutela della salute dei custodi di immobili, la normativa e gli obblighi degli amministratori.

Si applica la sorveglianza sanitaria per i custodi di immobili?

Un intervento si sofferma sul tema della sorveglianza sanitaria in relazione alla prevenzione in condominio e nella proprietà immobiliare. La tutela della salute dei custodi di immobili, la normativa e gli obblighi degli amministratori.

 

Milano, 10 Lug – Non c’è dubbio che uno degli ambiti lavorativi che ha sollevato più quesiti sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia quello relativo alle attività di lavoro nei condomini e nelle proprietà immobiliari.

Ed infatti in passato il Ministero del Lavoro ha fornito vari chiarimenti circa gli obblighi di sicurezza a carico del condominio in caso di affidamento lavori a terzi.

 

Un quesito riguarda in particolare il tema della sorveglianza sanitaria: si applica ai custodi degli immobili?


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Per rispondere a questa domanda possiamo soffermarci oggi su un intervento al convegno “ Prevenzione in condominio e nella proprietà immobiliare” che si è tenuto il 15 novembre 2017 a Milano presso il “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”.

 

I dubbi degli amministratori e la sorveglianza sanitaria

L’intervento “Tutela della salute dei Custodi di immobili: si applica la Sorveglianza Sanitaria?”, a cura di S. Fontani e T. Vai ( ATS Milano Città Metropolitana, Servizio PSAL), ha proposto innanzitutto un quesito di un amministratore condominiale:

 

«Da alcuni anni un amministratore che mi ha preceduto ha istituito, d'intesa con un medico specializzato in medicina del lavoro di sua conoscenza, la visita medica preventiva annuale del portiere, che costa al condominio 250 euro.

Volendo approfondire circa l'effettiva obbligatorietà di questa pratica mi sono trovato davanti al cosiddetto muro di gomma.

Nessuno degli Enti interpellati è stato chiaro (ASL, Sindacato, ecc.).

Si sono trincerati davanti alla difficoltà d'interpretazione della normativa, e all'invito di proseguire come fatto finora per evitare eventuali conseguenze.

Di contro in tutti i condomini della mia zona che ho interpellato nessuno assolve quest'adempimento della visita medica.

Mi potete aiutare? Ho pressanti richieste da parte dei condomini che vogliono che cessi questo che apparirebbe, a loro, come uno spreco di tempo e denaro, e un favore al medico»

 

Per rispondere a questa richiesta la relazione ricorda quanto contenuto nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 riguardo alla sorveglianza sanitaria:

 

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

(…)

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

(…)

 

Riprendiamo anche alcune indicazioni dei relatori relative alla sorveglianza sanitaria:

  • “Azione preventiva: dalla valutazione dei rischi al monitoraggio dell’efficacia delle misure di prevenzione;
  • Soggetti obbligati: Datore di lavoro e Medico Competente, dove la valutazione dei rischi lo preveda;
  • Non dipende dalla numerosità di dipendenti ma dalla tipologia dei rischi”.

 

Obblighi e facoltà degli amministratori

Veniamo agli obblighi per gli Amministratori - Datori di lavoro «pro tempore» che occupano lavoratori con contratto di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

 

Si ricorda a questo proposito il contenuto del comma 9 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008:

 

Articolo 3 - Campo di applicazione

(…)

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

(…)

 

Sono poi riproposti alcuni rischi da presidiare e le possibili conseguenze:

  • “rischio biomeccanico: patologie della colonna vertebrale, sistema spalla-braccio-polso-mano, ...;
  • agenti chimici o biologici: allergie, infezioni, … - schede tecniche di sicurezza, mescola di prodotti acidi e basici (vapori clorati aggressivi); 
  • sicurezza di attrezzature, impianti, ambienti di lavoro: infortuni…”.

 

Con riferimento a quanto indicato dalla normativa, quindi “non si applica la valutazione dei rischi” e “non si applica la sorveglianza sanitaria per il controllo dell’idoneità lavorativa dei dipendenti”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale della relazione che riporta anche indicazioni su cosa possa succedere in caso compaiano problemi di salute e in caso di infortuni, malattie professionali o patologie non correlate al lavoro ma che compromettano l’idoneità alla mansione. 

 

Sono fornite poi indicazioni relative agli accertamenti dell’organo di vigilanza e alla verifica dell’idoneità per i lavoratori non assoggettati a sorveglianza sanitaria, con riferimento al contenuto dell’art.5, legge Art. 5 legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori):

 

Art. 5.

Accertamenti sanitari.

 

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

(…)

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

 

Ed è riportato, in conclusione, anche un esempio di richiesta di controllo di idoneità fisica al lavoro (ex art.5, legge 300/1970).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

“ Tutela della salute dei Custodi di immobili: si applica la Sorveglianza Sanitaria?”, a cura di S. Fontani e T. Vai (ATS Milano Città Metropolitana, Servizio PSAL), intervento al convegno titolo “Prevenzione in condominio e nella proprietà immobiliare”, (formato PDF, 810 kB).



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Rispondi Autore: CARMELO GIANNI' immagine like - likes: 0
10/07/2018 (10:18:32)
Perdonate ma non ho capito da cosa si deduce che un Condominio sia esentato dall'effettuare la valutazione dei rischi e quindi dal redigere il DVR.

L'art. 3 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 riporta gli obblighi (formazione e informazione e la fornitura di DPI se necessari, oltre alla conformità delle attrezzature fornite) ma non fornisce indicazioni in merito alla non applicabilità degli artt. 17 e 28 dello stesso Decreto.
Inoltre l'articolo del dott. Menduto richiama alcuni dei possibili rischi presenti in un ambiente di lavoro quale un fabbricato (elettrico, chimico e biomeccanico per citarne alcuni ma ve ne sono anche molti altri come ad es. la caduta dall'alto in caso di utilizzo discale portatili ecc.). Pertanto a mio avviso la presenza di un dipendente e la conclamata presenza di rischi impone al Datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi, finalizzata alla loro riduzione a livelli accettabili.

Concordo sulla non applicabilità dell'obbligo della sorveglianza sanitaria ma chiedo per favore un chiarimento in merito a quanto riportato nel testo di questo articolo:

"Con riferimento a quanto indicato dalla normativa, quindi “non si applica la valutazione dei rischi” e “non si applica la sorveglianza sanitaria per il controllo dell’idoneità lavorativa dei dipendenti”.

Grazie anticipatamente
Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO immagine like - likes: 0
10/07/2018 (12:08:04)
titolo dell'art.3 - campo di applicazione: dove e come si applica l'81
comma 4 art. 3 - Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti
ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo
comma 9 art. 3 citato
Risultato: per i lavoraratori per cui si applica il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati è prevista una tutela limitata a
- obblighi informazione e formazione
- consegna DPI
- consegna di attrezzature a norma.
Rispondi Autore: CARMELO GIANNI' immagine like - likes: 0
10/07/2018 (12:45:17)
Grazie per la precisazione anche se mi rimangono non pochi dubbi:
1) l'assegnazione di appropriati DPI non scaturisce da una valutazione dei rischi?
2) la consegna di attrezzature rispondenti alla normativa vigente anch'essa non scaturisce da una valutazione dei rischi connessi ad una determinata attività? Alcune attività possono essere svolte con attrezzatura a mano oppure elettriche. Ci sarà differenza tra i due modi di operare? Se il dipendente utilizza un impianto elettrico (ad es. per l'uso di un aspirapolvere) dovrò accertarmi che l'impianto è eseguito secondo la norma CEI oppure no?
Rimango del parere che la valutazione del rischio vada applicata ad ogni ambiente lavorativo e ad ogni attività che veda impegnato un lavoratore dipendente.

Comunque grazie per l'attenzione.
Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO immagine like - likes: 0
10/07/2018 (12:57:46)
Sono in linea di principio d'accordo con lei ma la norma parla in maniera diversa. Pensi anche a quanto stabilito dall'art. 21 quando definsice la tutela limitata riservata a lavoratori autonomi e altre categorie. Ovviamente, in caso di ispezione, la presenza di DPI non appropriati ( o la non presenza di DPI) o di attrezzature non a norma o la mancata informazione/formazione su tutti i rischi cui è esposto il lavoratore saranno situazioni sanzionabili. Probabilmente si è privilegiato il risultato rispetto al procedimento. Buon lavoro

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