Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Prassi, differenze e specificità dell’attività di medico competente

Prassi, differenze e specificità dell’attività di medico competente
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

31/03/2017

Un intervento si sofferma su alcuni aspetti etici rilevanti per l’attività degli operatori di medicina del lavoro e sulle differenze in Europa relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Prassi, differenze e specificità dell’attività di medico competente

Un intervento si sofferma su alcuni aspetti etici rilevanti per l’attività degli operatori di medicina del lavoro e sulle differenze in Europa relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Pubblicità
Comunicare la sicurezza
Supporti per formatori - Comunicare la sicurezza
Comunicare la sicurezza - Modello di corso su Slide in formato PPT con documenti di gestione del corso per formatori sulla sicurezza

Monza, 31 Mar – “Il medico d'azienda nell'esercizio delle proprie attività professionali deve mantenere indipendenza intellettuale e professionale” e nell'esprimere giudizi o affermazioni, “deve rifuggire da interessi che si possano configurare come ‘conflitti di interesse’, soprattutto quando si tratta di informare il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti nell'impresa su fattori di rischio o situazioni che mostrano evidenza di pericolo per la salute o la sicurezza”.

 

Queste indicazioni, tratte dal Codice di comportamento dell’Associazione nazionale medici d’azienda e competenti ( ANMA), approvato il 10 ottobre 1997, sono ricordate in un intervento ad un incontro (Monza, 9 novembre 2016) correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” dell’ ATS Brianza.

 

Nell’intervento “ Aspetti etici legati all’attività di Medico Competente: alcune riflessioni”, a cura del Dr Raffaele Latocca (Direttore UO Medicina del Lavoro – PO S. Gerardo ASST di Monza) si affrontano gli aspetti etici della medicina del lavoro - con riferimento al “Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro” ICOH e al Codice Anma di Comportamento – e le differenze e specificità del lavoro del medico d’azienda a livello europeo.   

 

Riguardo agli aspetti etici il relatore riporta alcuni punti del Codice di comportamento ANMA dove, ad esempio, si indica che (Art.1) “il medico d'azienda, competente in quanto provvisto dei requisiti richiesti dalla legge e nominato dal datore di lavoro, è il Medico che, inserito nel contesto aziendale per il perseguimento delle finalità generali dell'impresa, attraverso la specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, collabora all'attuazione di quanto necessario affinché l'attività lavorativa si svolga nel rispetto dei principi e delle norme che tutelano la salute dei lavoratori”.

Inoltre il medico d'azienda è un collaboratore diretto del datore di lavoro ed “ha nei suoi confronti un dovere di lealtà basato sulla reciproca libera scelta e sulla reciproca fiducia; il rapporto di lavoro deve essere quindi diretto e formalizzato da apposito contratto che specifichi con chiarezza i rispettivi obblighi, compiti e responsabilità”.

 

Il codice di comportamento, che si sofferma anche sui rapporti con i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sottolinea che (Art. 7) il medico d'azienda “ha la responsabilità di formulare il programma di sorveglianza sanitaria e di proporlo al datore di lavoro. Il programma sanitario deve essere ‘leggibile, adeguato e motivato’. Il medico d'azienda deve assicurare l'utilizzo di esami biologici e di altri accertamenti tenendo conto della loro sensibilità, specificità e valore produttivo preferendo metodi non invasivi e gli accertamenti che non comportano pericolo per la salute del lavoratore interessato. Nel caso si debba far ricorso ad un esame invasivo è necessario lasciare testimonianza di aver valutato rischi, benefici e di aver acquisito il consenso consapevole del lavoratore”.

 

E riguardo al giudizio di idoneità alla mansione (Art.9) il medico d'azienda deve “basare il proprio giudizio sulla conoscenza scientifica e sulla competenza tecnica”.  

Inoltre “allorquando viene espresso un giudizio di non idoneità o idoneità limitata alla mansione specifica, questo deve essere formulato su basi documentate ed oggettive e deve essere certificato in modo chiaro e per iscritto. Il medico deve informare in modo circostanziato il lavoratore interessato e deve certificare la notizia al datore di lavoro senza ledere la dignità del lavoratore”.

 

Rimandando alla lettura integrale del Codice di Comportamento, veniamo invece alle informazioni sulla medicina del lavoro a livello internazionale.

 

Il relatore presenta alcune indicazioni tratte da un intervento che si è tenuto al 79° Convegno Nazionale SIMLII e che hanno permesso di avere un quadro della sorveglianza sanitaria dei lavoratori in Europa, con riferimento allo stato di applicazione in Europa della Direttiva 89/91.

 

È stato infatti messo a punto un questionario con 11 domande e distribuito on-line ai referenti dei 28 Paesi dell’UE con invito alla compilazione.

 

Riprendiamo alcune delle domande e delle risposte (tra parentesi).

 

Domanda: “Tutti i lavoratori del tuo Paese sono soggetti a sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro o solo alcuni sottogruppi?”.

Queste le risposte:

a) “tutti i lavoratori coinvolti (Bulgaria, Finlandia, Germania, Olanda, UK, Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna);

b) solo specifici gruppi selezionati in base all’esposizione a specifici fattori di rischio (Irlanda, Italia, Lettonia, Portogallo, Svezia);

c) In base alle dimensioni dell’Azienda (Malta);

d) In specifiche condizioni di vulnerabilità – giovane età, lavoratrici in gravidanza (Belgio)”. 

 

Domanda “Chi è il soggetto erogatore della sorveglianza sanitaria?”.

Le risposte:

- “Medico del Lavoro espressamente certificato (Belgio, Bulgaria, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Slovenia, Spagna e Svezia);

- Medico del lavoro Specialista non certificato (Finlandia, Olanda);

- Qualsiasi in medico in possesso di autorizzazione amm.va (Portogallo);

- Un Medico di Medicina Generale (Repubblica Ceca e Malta);

- Una infermiera in collaborazione con un medico/specialista (UK)”. 

 

Domanda: “Quali sono i principali obiettivi dei programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori?”.

Le risposte:

- “Riduzione delle Malattie Professionali e degli infortuni (Belgio, Irlanda, Germania, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, UK);

- Promozione della capacità lavorativa sui luoghi di lavoro (Finlandia, Slovenia e Spagna);

- Ricerca di segni precoci di malattie professionali ed evidenziazione dei fattori di rischio (Bulgaria);

- Attività svolta per prevenire le malattie professionali, promuovere la salute dei lavoratori e definire l’idoneità alla mansione (Olanda);

- Definizione dell’idoneità alla mansione (Italia)”.

 

Rimandando alla lettura delle altre risposte/domande contenute nell’intervento, segnaliamo infine che l’intervento si sofferma in particolare sul medico del lavoro in Francia.

 

Il sistema francese prevede infatti che “i datori di lavoro del settore privato (la sorveglianza nella Funzione pubblica ha una sua propria organizzazione) debbano organizzare a proprie spese la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, sotto il controllo sociale e dello Stato”.

Si indica che “vi sono in Francia 6500 medici del lavoro e 10000 operatori sanitari per seguire almeno 15 milioni di lavoratori, che sono inquadrati in 943 servizi di salute sul lavoro a vocazione multidisciplinare” e che sono organizzati come “Servizi autonomi all'interno delle imprese” o come “Servizi interaziendali”. Questi ultimi sono “associazioni non a scopo di lucro amministrate prevalentemente da rappresentanti dei datori di lavoro” e sono sottoposti al “controllo sociale di una commissione di controllo paritaria composta da rappresentanti delle imprese e dei lavoratori”.

 

Concludiamo segnalando, come riportato nella relazione, che “l'ottanta per cento dei lavoratori in Francia sono seguiti dai servizi interaziendali” e rimandando alla lettura integrale delle slide dell’intervento che si soffermano anche sulle specificità dei compiti del medico del lavoro.

 

 

 

 

“ Aspetti etici legati all’attività di Medico Competente: alcune riflessioni”, a cura del Dr Raffaele Latocca (Direttore UO Medicina del Lavoro – PO S. Gerardo ASST di Monza), intervento all’incontro del 9 novembre 2016 correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” (formato PDF, 1.50 MB).

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità del medico competente

 

 

 

RTM



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Rischio stress lavoro-correlato: buone pratiche e valutazione

I rischi biologici nel mondo del lavoro: informazioni sui batteri

Stress termico: fattori di rischio, vulnerabilità e colpi di calore

Malattia cronica e lavoro: l'evoluzione del rapporto e le sfide giuridiche


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

28LUG

La gestione del calore sul luogo di lavoro in un clima in evoluzione

23LUG

Il clima in Italia nel 2025

21LUG

Nuovo quadro europeo delle competenze per gli igienisti del lavoro

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
28/07/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026 - Braccio trascinato dal rullo. Rimozione delle protezioni da parte del preposto: confermata la responsabilità amministrativa dell’Ente.
28/07/2026: Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content
27/07/2026: Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 78 del 22 giugno 2026 - Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
27/07/2026: Corte di Cassazione Penale Sez. 4 - Sentenza n. 6799 del 19 febbraio 2026 - Amputazione del dito durante la movimentazione con un caricatore idraulico e responsabilità del caposquadra. Affiancare il lavoratore non basta ad integrare l’obbligo di formazione e addestramento.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO

Le regole vitali e i controlli per la sicurezza nei trasporti con elicottero


VIGILANZA E CONTROLLO

Patente a crediti: le indicazioni e il modulo per il recupero dei crediti


ALCOL E DROGHE

Alcol e lavoro: costruzioni e trasporti tra i settori più a rischio


DUVRI

L’importanza di valutare le interferenze nei contratti di appalto


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità