Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Nuova modalità per le denunce di infortunio e malattia professionale

Nuova modalità per le denunce di infortunio e malattia professionale

Autore:

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

24/03/2016

Con una circolare del 21 marzo l'Inail ha fornito le istruzioni sulle novità procedurali di invio telematico dei certificati di infortunio e malattia professionale, nonché di trasmissione delle relative denunce. Novità operative dal 22 marzo 2016.

Nuova modalità per le denunce di infortunio e malattia professionale

Con una circolare del 21 marzo l'Inail ha fornito le istruzioni sulle novità procedurali di invio telematico dei certificati di infortunio e malattia professionale, nonché di trasmissione delle relative denunce. Novità operative dal 22 marzo 2016.

Brescia, 24 Mar – Con  circolare 21 marzo 2016, n. 10, l’Inail ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle novità procedurali di invio telematico, a cura dei medici e delle strutture sanitarie, dei certificati di infortunio e malattia professionale, nonché di trasmissione delle relative denunce a cura del datore di lavoro.
 
Le novità conseguono alle modifiche normative introdotte dal Jobs Act (1) e sono operative dal 22 marzo 2016.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Pertanto, da questa data:
 
I medici e le strutture sanitarie:
 
1.Trasmettono direttamente all’Inail, per via telematica, i certificati di infortunio e malattia professionale, attraverso l’apposito servizio reso disponibile sul portale dell’Istituto
 
2.Forniscono al lavoratore il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo del certificato, della data di rilascio e dei giorni di prognosi
 
3.In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui non risulti possibile effettuare la trasmissione telematica, inviano il certificato tramite PEC alla sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore, e consegnano il certificato al lavoratore stesso per il successivo inoltro al datore di lavoro.
 
Il lavoratore:
 
1.Fornisce al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi
 
2.In fase di avvio del nuovo regime, qualora non disponga del numero identificativo del certificato, continua a consegnare al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea
 
Il datore di lavoro:
 
1.Dal 22 marzo 2016 è esonerato dal trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio e malattia professionale
 
2.Dalla medesima data è esonerato dal trasmettere all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza le denunce relative agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni. Queste denunce sono rese disponibili direttamente dall’Inail.
 
3.Acquisisce il certificato di infortunio o malattia professionale, tramite PIN, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi, sul portale dell’Inail.
La ricerca del certificato avviene inserendo obbligatoriamente i seguenti dati: - codice fiscale del lavatore; -  numero identificativo del certificato;  - data di rilascio.
 
4.Invia telematicamente la denuncia all’Inail entro i termini previsti, che restano invariati. Tali termini decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimento del certificato medico dal lavoratore (o il certificato cartaceo, in fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo).
Nella denuncia deve indicare obbligatoriamente il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
Nel caso in cui il lavoratore non abbia fornito il numero del codice identificativo del certificato medico, nella denuncia il datore di lavoro deve indicare un codice fittizio di 12 caratteri alfa-numerici.
 
 
(1) Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151
 
  
 
Fonte: AIB
 
 
 
Inail - Circolare 21.03.2016, n. 10 - Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151 - Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965. 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Carmelo Giannì immagine like - likes: 0
24/03/2016 (11:14:46)
Tutto molto bello moderno e proiettato verso il futuro.
Un solo dubbio, legato anche alla scomparsa del libro infortuni: come faranno il RSPP, il MC e il RLS a tenere sotto controllo la situazione di infortuni e l'insorgenza di malattie professionali?
Se ne parlerà alla riunione periodica? Mi sembra molto riduttivo visto che alcuni infortuni o le cause di una malattia professionale necessitano di un intervento tempestivo di adeguamento alla norma e/o miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.
Ho sempre chiesto ai DL delle imprese che seguo di comunicare a me e al MC gli infortuni e le denunce di malattia professionale, proprio nello spirito di collaborazione che ci deve essere tra tutti i soggetti coinvolti. Ora tutto questo diventa inutile.
Siamo sicuri di avere migliorato, di avere fatto un passo in avanti?
Rispondi Autore: Gilberto Cicale immagine like - likes: 0
24/03/2016 (14:12:12)
Ritengo che la modifica riguardante la comunicazione dell'infortunio agli Enti non esima l'Azienda dal tenerne una regolare registrazione interna con descrizione dell'accaduto, ricerca delle cause immediate e remote e provvedimenti presi; l'analisi degli infortuni (e dei mancati infortuni, possibilmente!) dovrebbe far sempre parte della valutazione del rischio.
Rispondi Autore: Carmelo Giannì immagine like - likes: 0
24/03/2016 (16:36:01)
Il condizionale è in questo caso un obbligo.
Non trovo scritto da nessuna parte l'obbligo di seguire questa prassi o regola che sia lei che io riteniamo auspicabile e assolutamente indispensabile.
O sbaglio?
Rispondi Autore: Gilberto Cicale immagine like - likes: 0
24/03/2016 (17:07:57)
L'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 recita: "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, [...] a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali."
Non si parla di "mancati infortuni" ma mi sembra comunque abbastanza inequivocabile.
Rispondi Autore: Carmelo Giannì immagine like - likes: 0
24/03/2016 (17:18:08)
Si dott. Cicale e la ringrazio per il tempo che lei mi sta dedicando.
Questo articolo lo conosco e le devo dire che è molto disatteso, perchè per i DL questo è un onere che comporta ulteriori esborsi.
Io comunque intendevo porre l'attenzione sul fatto che la scomparsa dell'obbligatorietà della registrazione sul registro infortuni sarà motivo di complicazione per RSPP e MC e anche per i RLS se non presenti in Azienda o nell'Unità produttiva.
Cordialità.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Lavoratori senza tempo: orario di lavoro e malattie professionali

Riflessioni sulle disabilità invisibili e la salute e sicurezza sul lavoro

Radiazioni ottiche artificiali e sicurezza: FAQ e nuove indicazioni

Infezioni trasmesse per via ematica: rischi di contagio e prevenzione


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

30LUG

L’8 agosto sarà la Giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro

29LUG

Caldo estremo e lavoro: tecnologie digitali e nuove strategie

28LUG

La gestione del calore sul luogo di lavoro in un clima in evoluzione

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
31/07/2026: Imparare dagli errori – Le condizioni che predispongono ai rischi microclimatici – la scheda di Infor.mo. 8247
31/07/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Improving well-being in construction: tailored prevention measures for psychosocial risks – Case Study - edizione 2026
30/07/2026: Inail – Utilizzo di corroboranti per la protezione sostenibile delle colture agricole – Factsheet edizione 2026
30/07/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 12349 del 02 aprile 2026 - Infortunio mortale in cantiere durante le operazioni di sollevamento e posa di una centina: responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza e mancata sostituzione del capocantiere.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


INDUSTRIA MECCANICA

Industrie meccaniche: i rischi nelle attività di sgrassaggio


QUESITI SULLA SICUREZZA

La copia degli attestati della formazione sulla sicurezza


RISCHIO RUMORE

Noise annoyance e benessere: normativa, prevenzione e rischi psicosociali


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Rischio esplosioni: conoscere il rischio e migliorare la prevenzione


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità