Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Malattie professionali e privacy dei lavoratori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

31/05/2004

Il Garante della privacy blocca l’uso illecito di dati sanitari di una pubblica amministrazione: all’Inail vanno comunicate solo le informazioni indispensabili. Il provvedimento trasmesso alla magistratura penale per le valutazioni di competenza.

Malattie professionali e privacy dei lavoratori

Il Garante della privacy blocca l’uso illecito di dati sanitari di una pubblica amministrazione: all’Inail vanno comunicate solo le informazioni indispensabili. Il provvedimento trasmesso alla magistratura penale per le valutazioni di competenza.

Pubblicità


Nelle denuncie di malattia professionale che i datori di lavoro devono trasmettere all’Inail vanno indicate solo informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata e non dati sulla salute inerenti a semplici malesseri accusati o ad assenze registrate nel corso del rapporto di lavoro, non rilevanti per la malattia professionale.
Anche se l’amministrazione viene a conoscenza di altri dati, deve comunicare e conservare solo quelli necessari prescritti dalla normativa.

I principi sono stati ribaditi dal Garante in un provvedimento con il quale ha vietato all’Inail di utilizzare i dati sanitari di un’assicurata e ha disposto il blocco di alcune informazioni relative allo di salute presenti negli archivi del datore di lavoro e ricavabili dalle diagnosi contenute nei certificati dei lavoratori.
All’amministrazione è stato, inoltre, imposto di adottare opportuni accorgimenti per non rendere visibili le diagnosi sulle certificazioni sanitarie detenute.

Al blocco dei dati si è giunti a seguito di una segnalazione di una dipendente che lamentava un trattamento illegittimo di informazioni sanitarie nel corso della procedura avviata per il riconoscimento di malattia professionale. La misura adottata dal Garante si è resa necessaria per evitare il rischio concreto di un pregiudizio per la segnalante e per tutti gli altri lavoratori i cui dati sanitari sono ricavabili dalle diagnosi riportate sui certificati.

L’attuale disciplina in materia prevede, infatti, che il lavoratore assente per malattia sia tenuto a presentare al datore di lavoro solo l’attestazione della prognosi. Può capitare, però, che nel certificato venga indicata anche la diagnosi: in questo caso l’amministrazione, che non è legittimata a trattare questi dati, deve quindi adoperarsi per oscurare la diagnosi e adottare opportuni accorgimenti anche verso lavoratori e medici.

L’amministrazione pubblica presso la quale lavora la segnalante, anziché inviare all’Inail, come prescrive la normativa, solo la denuncia di malattia professionale corredata dal certificato medico con la sintomatologia accusata, aveva invece trasmesso tutti i certificati presentati dalla dipendente nel corso del rapporto di lavoro. Nella documentazione erano presenti più di 60 certificati prodotti dal 1985 al 2000 e una nota riepilogativa delle assenze. Erano oltretutto riportate anche le diagnosi relative a malesseri temporanei (stato febbrile, faringite) e patologie che non risultavano collegabili a quella denunciata all’Inail.
La trasmissione di questi certificati medici, ha stabilito il Garante, non è giustificata da alcuna disposizione normativa ed è risultata soprattutto in contrasto con la normativa sulla privacy.

Si è verificata, quindi, un’ illegittima comunicazione di dati non pertinenti ed eccedenti ai fini del riconoscimento della malattia professionale e questi dati non potranno essere utilizzati dall’Inail per la valutazione.

Il Garante ha ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti nei confronti dell’amministrazione pubblica che ha comunicato i dati. Copia del provvedimento è stata trasmessa alla magistratura penale per le valutazioni di competenza, perché nel corso del procedimento avviato dal Garante l’amministrazione aveva inoltre negato di aver mai inviato certificati all’Inail.

Pubblicità


I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

CEDU: limiti all’accesso ai dati bancari per protezione della privacy

Analizziamo insieme un modello di informativa sempre più diffuso: Consent or Pay

PET: preziosi strumenti a tutela della privacy

Linee guida per rispettare la legge sull’uso dell’intelligenza artificiale


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

17APR

Stop al riconoscimento facciale nella formazione online

15APR

Riduzione delle emissioni negli edifici in Europa e ruolo dell’ETS2

14APR

PFAS e malformazioni congenite

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
17/04/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Guidance for the health surveillance and biomonitoring of workers exposed to lead and its compounds – 2026
17/04/2026: ENISA - The ENISA Cybersecurity Exercise Methodology - End-to-end guide on how to plan, run and evaluate an exercise
16/04/2026: Impatti del progetto Worklimate 2.0 per le attività di prevenzione e regolazione - Worklimate 2.0 – Temperature estreme e impatti su salute, sicurezza e produttività aziendale - Strategie di intervento e soluzioni tecnologiche, informative e formative- Giovanna Bianco e Andrea Bogi
16/04/2026: PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO - REGOLAMENTO (UE) 2024/1252 dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020. Critical Raw Materials Act (CRM Act).
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


ALCOL E DROGHE

Alcol e lavoro: costruzioni e trasporti tra i settori più a rischio


DUVRI

L’importanza di valutare le interferenze nei contratti di appalto


MOVIMENTAZIONE CARICHI

Movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa


RISCHIO ELETTRICO

Linee elettriche aeree: infortuni gravi e prevenzione sul lavoro


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità