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Malattie professionali e privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

17/11/2003

Il Garante fa chiarezza sulla trasmissione da parte dei medici delle denunce di malattie professionali all’Inail.

Malattie professionali e privacy

Il Garante fa chiarezza sulla trasmissione da parte dei medici delle denunce di malattie professionali all’Inail.

La tutela dei dati sanitari ancora all’attenzione del Garante della privacy.
Rispondendo ad un quesito posto da un ufficio giuridico, l’Autorità ha fatto chiarezza sulla legittimità, rispetto alla normativa sulla privacy, della trasmissione direttamente da parte dei medici all’Inail delle denunce di alcune malattie collegate alle attività lavorative dei loro pazienti.

Il Garante ha confermato la possibilità per i medici di trasmettere direttamente all’Inail la denuncia della diagnosi, qualora rilevino nei loro pazienti malattie determinate attività lavorative potenzialmente nocive.
Tale modalità di trasmissione non è in contrasto con le disposizioni del nuovo codice della privacy che entrerà in vigore il 1 gennaio 2004.

La risposta del Garante è stata illustrata nella newsletter settimanale dell’autorità.
Generalmente la denuncia dell’insorgenza di malattie professionali, corredata del certificato medico contenente il domicilio dell’ammalato, il luogo in cui è ricoverato e una relazione sulla sintomatologia accusata dal paziente e una su quella rilevata dal medico certificatore, viene trasmessa dal datore di lavoro all’Inail, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia, con l’obbligo per il medico, qualora l’Inail le richieda, di fornire tutte le notizie ritenute necessarie all’espletamento della causa.

“Rispetto ad alcune malattie professionali elencate in un decreto vige tuttavia comunque nell’attuale ordinamento giuridico l’obbligo - per il medico che venga a conoscenza nell’esercizio della sua attività di determinate malattie professionali - di denuncia, oltre che all’azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’Istituto assicuratore competente per territorio (art. 139 del d.P.R. n. 1124/1965 e art. 10 del decreto legislativo n. 38/2000). Va ricordato, a tale proposito, che la pertinente normativa stabilisce che l’elenco delle malattie professionali, contenga anche una lista di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini dell’eventuale revisione dell’elenco.

Per quanto concerne, poi, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’art. 112 del nuovo Codice, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2004, considera di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati finalizzati all’attuazione della disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Non ravvisandosi un contrasto con il quadro normativo vigente, l’Autorità ha ribadito che non sussiste il divieto per i medici a trasmettere direttamente all’Inail la segnalazione delle predette malattie professionali potenzialmente nocive, corredate da un’anamnesi lavorativa e dai rischi e dalle sostanze alle quali il lavoratore sia, o sia stato, esposto nello svolgimento della sua prestazione professionale, purché ciò avvenga nel rispetto delle finalità prescritte dalle specifiche disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali quali quelle previste dal principio di pertinenza (art. 9, legge 675/1996) in merito agli scopi per i quali i dati vengono raccolti.”

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