Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Linee guida: la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nelle strutture sanitarie

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

07/01/2010

Le linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con riferimento ai principali rischi presenti nelle aziende ospedaliere. Sorveglianza e valutazione dei rischi nel lavoro notturno e nella movimentazione manuale dei pazienti.

Linee guida: la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nelle strutture sanitarie

Le linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con riferimento ai principali rischi presenti nelle aziende ospedaliere. Sorveglianza e valutazione dei rischi nel lavoro notturno e nella movimentazione manuale dei pazienti.

google_ad_client


Su “Salute e Sicurezza sul Lavoro”, sito della Regione Lazio per lo sviluppo della cultura della prevenzione in ambito lavorativo, sono state pubblicate le “Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori”.
Il documento affronta il tema della sorveglianza sanitaria, una delle più importanti misure generali di tutela, prevenzione e protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali.



---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



Le linee guida -  elaborate da una Commissione della Ausl Roma C formata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dai Medici Competenti aziendali e dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) – hanno l’obiettivo di definire “criteri univoci e scientificamente corretti di valutazione di idoneità al lavoro” con riferimento alla normativa recente.
Il documento, che contiene la valutazione dei rischi presenti nelle strutture sanitarie e l'indicazione delle misure di tutela ed il protocollo sanitario conseguente, inizia illustrando l'ambito di applicazione della sorveglianza sanitaria e individuando il ruolo dei Medici Competenti con particolare riferimento in merito all'accertamento dell'idoneità lavorativa ed alla gestione delle "non idoneità" o "idoneità con prescrizioni".

Successivamente vengono esaminati i principali rischi sanitari presenti nelle aziende ospedaliere: il lavoro notturno, il rischio biologico e la movimentazione manuale dei pazienti.

Riguardo, ad esempio, alla sorveglianza sanitaria per il lavoro notturno si ricorda che la  valutazione del rischio da lavoro notturno si basa su:
- “numero di notti effettuate;
- schema dei turni adottato;
- criteri e limiti per la gestione delle situazioni di emergenza e di carenza di organico - coesistenza di altri fattori di rischio (agenti chimici, stress, ecc.)”.
Il documento ricorda che “il livello di 80 turni notturni/anno, indicato dall'art. 1 del D.Lgs. 66/2003 (rappresentabile anche come 7/mese o 2/settimana) può essere considerato come il livello d'azione corrispondente ad una situazione di rischio maggiore che richiede specifiche misure di prevenzione”.

Dopo aver segnalato, in base alle disposizioni normative, le esclusioni dal lavoro notturno (donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, minori, …)
vengono indicate le patologie che costituiscono motivo di inidoneità:
- “disturbi cronici del sonno (es. insonnia persistente);
- gravi malattie gastrointestinali (es. ulcera peptica, pancreatine cronica, morbo di Chron);
- malattie cardiovascolari (es. cardiopatie ischemiche, ipertensione grave);
- gravi malattie neuropsichiatriche (in particolare con alterazioni del ciclo sonno/veglia);
- epilessia;
- diabete mellito insulino-dipendente;
- gravi patologie della tiroide e del surrene;
- insufficienza renale cronica;
- neoplasie maligne in fase di trattamento”.
Vengono anche segnalate le condizioni di ipersuscettibilità a cui prestare attenzione nella formulazione del giudizio (ad esempio l’età, le patologie respiratorie croniche,…).
In ogni caso tutte le controindicazioni “devono essere valutate in relazione all'effettivo livello di rischio, cioè in particolare al numero delle notti realmente effettuato”.
E le patologie che rappresentano condizioni di ipersuscettibilità “vanno prese in considerazione o quando aggravano le patologie che costituiscono motivo di inidoneità, o quando si verificano in lavoratori che effettuano un numero consistente di turni notturni (indicativamente 80 turni /anno) in particolare quando coesiste contemporaneamente più di una condizione”.

Riguardo alle problematiche relative alla movimentazione manuale dei pazienti si indica che la valutazione del rischio deve prendere in considerazione elementi e variabili “un po' diverse da quelle che si considerano quando si tratta di movimentare merci, oggetti o materiali”:  non si può infatti intervenire sulle caratteristiche del carico, “ma solo sulla disponibilità di ausili, l'organizzazione del lavoro e le procedure da mettere in atto”.

In particolare il processo di valutazione può seguire un percorso progressivo che partendo da un primo livello, “che ha funzione di individuare i reparti/mansioni in cui il rischio è presente e può consentire una stima semiquantitativa del rischio”, arriva poi ad un secondo livello che consente un maggiore approfondimento attraverso l'applicazione di algoritmi o stime quantitative del rischio.
In particolare nella valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei pazienti è necessario prendere in considerazione:
- “caratteristiche del lavoro (tipologia di attività);
- caratteristiche dell'ambiente (spazi, ostacoli, barriere);
- tipologia dei pazienti (grado di autosufficienza);
- disponibilità di ausili (presenza e possibilità di utilizzo);
- organizzazione del lavoro (rapporto operatori/pazienti)”.
Per l'approfondimento di secondo livello “sono state sperimentate e sono disponibili in letteratura diverse metodiche applicabili sul campo”: un elenco esaustivo è riportato nelle linee guida dalla SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale).
Comunque in attesa di “una più precisa quantificazione del rischio sulla base dell'applicazione di una di tali metodiche, si può considerare come ‘livello d'azione’ il rischio medio, a partire dal quale vanno identificate le misure di tutela, compresa la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente”.

Il documento affronta poi la problematica relativa all’assunzione di alcol ed i problemi alcol correlati con i relativi controlli ed obblighi da osservare.

Le linee guida si concludono con una proposta di procedura per la ricollocazione del lavoratore inidoneo che si fonda su un momento collegiale di valutazione della compatibilità tra la mansione lavorativa e le prescrizioni del giudizio di idoneità.



Asl Roma C, Regione Lazio: “Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori”, a cura di Domenico D’Oca,  Vittorio Giuggioli,  Mauro Pastorelli (Medici Competenti ASL RM C), Fulvio d’Orsi, Francesco Scarlini, Domenico Tremadio, Enzo Valenti (SPRESAL ASL RM C) e Giacomo Guerriero (RSPP ASL RM C) (formato PDF, 925 kB).
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Sicurezza in risonanza magnetica: tutela e sorveglianza sanitaria

Donne migranti e rischi psicosociali nel lavoro domestico e di cura

PuntoSicuro ad Ambiente Lavoro 2026: le interviste e i temi affrontati

Oltre la prevenzione: approccio ergonomico e comfort globale in sanità


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

22SET
22 settembre 2026

Clima, cresce l’allarme degli italiani: dai blackout al carovita

17SET
17 settembre 2026

Ritorno a scuola: strumenti per ambienti di lavoro più sani nel settore dell'istruzione

15SET
15 settembre 2026

Intelligenza artificiale e sostenibilità: la mappa dei rischi che non vediamo

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
24/09/2026: Inail – Uso forestale degli escavatori idraulici – edizione 2026
24/09/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 5241 del 02 aprile 2012 - La clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi è nulla per contrarietà a norma imperativa.
23/09/2026: MASE - Quesito nr 43546 del 26.02.2026, risposta ad interpello nr 168265 del 5 agosto 2026 - Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 - Chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al DM 28 giugno 2024, n. 127, relativamente all’utilizzo degli aggregati recuperati per la copertura “giornaliera” di discariche per rifiuti urbani.
23/09/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.46991 del 26 novembre 2015 - Crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate di un grande edificio per implosione dovuta al sovraccarico. Plurime responsabilità.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


MOVIMENTI RIPETITIVI E SOVRACCARICO

Valutare il sovraccarico biomeccanico nella produzione di carni e prosciutto


COMPORTAMENTI SICURI E BBS

Comprendere le violazioni: il ruolo della motivazione


ARTIGIANATO E PMI

Artigianato e PMI: le proposte per migliorare la sicurezza


RISCHIO CHIMICO

Biossido di titanio e salute: esposizione occupazionale e misure cautelative


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità