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La verifica di assunzione di sostanze stupefacenti sui lavoratori

La risposta a un quesito sugli addetti alla manutenzione e al collaudo di mezzi di sollevamento.

Ricordiamo che l'organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro è rappresentato dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Questa risposta della regione veneto può comunque essere d’aiuto agli operatori della sicurezza.

 

Quesito

Gli addetti alla manutenzione e al collaudo di mezzi di sollevamento (quali gru, bracci idraulici

montati su autocarri), regolarmente sottoposti a sorveglianza sanitaria, devono essere sottoposti

anche ad accertamenti per la verifica di assunzione di sostanze psicotrope/stupefacenti? Si possono ritenere applicabili le indicazioni espresse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Circolare n. 12 del 11.03.2013 [cfr. nota]?

 

[Nota: la Circolare n. 12 del 11.03.2013 citata nel quesito, recante chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di lavoro, precisa: “Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si figuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.”]

 

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Risposta

In riferimento al quesito, fatto salvo un eventuale diverso pronunciamento della commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si esprimono le seguenti considerazioni.

 

La mansione descritta rientra tra le mansioni soggette ai controlli per l’utilizzo di sostanze psicotrope/stupefacenti di cui all’Allegato I del provvedimento della Conferenza Unificata del 30.10.2007 (repertorio atti n. 99/CU).

 

Peraltro, ciò che rileva ai fini dell’obbligo di tali accertamenti è la sussistenza del rischio connesso all’utilizzo di sostanze psicotrope/stupefacenti, indipendentemente dalla frequenza di utilizzo delle attrezzature richiamate.

 

In merito all’applicabilità della citata Circolare n. 12 del 11.03.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di lavoro, si ritiene ragionevole sostenere quanto segue. Ai sensi di detta circolare, l’abilitazione all’utilizzo di attrezzature di lavoro non è ritenuta necessaria nel caso in cui non si figuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo delle medesime attrezzature. Non si ritiene che tale pronunciamento sia estendibile per analogia ai previsti controlli sanitari, non menzionati nella citata circolare ministeriale. Inoltre, nel caso specifico, l’attività del collaudatore è strettamente connessa all’utilizzo delle attrezzature medesime, determinando pertanto la non applicabilità della fattispecie descritta al caso specifico.

 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 – Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” – Chiarimenti.




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