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La sorveglianza sanitaria del personale medico

La sorveglianza sanitaria del personale medico
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

13/11/2019

Il personale medico che esercita in libera professione presso una struttura sanitaria deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria del personale medico

Il personale medico che esercita in libera professione presso una struttura sanitaria deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria?

La regione Veneto ha pubblicato sul suo sito alcune risposte a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Seppure l'organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza è rappresentato dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., queste risposte possono essere d’aiuto agli operatori della sicurezza.

 

Quesito

Il personale medico che esercita in libera professione presso una struttura sanitaria deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria?

 

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Risposta

Nel precisare che l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.  81, è rappresentato dalla commissione per gli interpelli (alla quale possono inoltrare quesiti, tra gli altri, i consigli nazionali di ordini e collegi professionali), si esprimono le seguenti considerazioni. Si  richiamano  innanzi  tutto  le  previsioni  della  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  a  ruoli  e responsabilità  che  essa  assegna  ai  soggetti  coinvolti,  a  qualunque  titolo,  nella  sorveglianza  sanitaria  e nell’attività di controllo su di essa (artt. 2, 13, 18, 20, 21, 25 e 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)In particolare, al fine di valutare l’applicabilità di detta normativa al personale medico operante in regime di libera  professione,  si  evidenziano le  definizioni  di  lavoratore  (“persona  che,  indipendentemente  dalla tipologia  contrattuale,  svolge  un’attività  lavorativa  nell’ambito  dell’organizzazione  di  un  datore  di  lavoro pubblico o privato[...]) e di lavoratore autonomo (persona che compie “opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile”, pertanto “con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”), di cui agli articoli 2 e 21 della citata normativa, rispettivamente. Parimenti, si ritiene necessario distinguere tra l’obbligo, per i lavoratori (come sopra definiti), di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria (art. 20, comma 2, lettera i) e la facoltà, per i lavoratori autonomi (come sopra definiti), di beneficiarne (art. 21, comma 2, lettera a).Ciò premesso, in via generale, l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal rapporto di  lavoro  autonomo  si  individua  nell’assoggettamento  del  lavoratore  subordinato  al  potere  direttivo  e disciplinare   del   datore   di   lavoro,   con  conseguente  limitazione  della  sua  autonomia  nell’ambito dell’organizzazione aziendale, non rilevando tanto la tipologia contrattuale, quanto le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Generalmente, un medico libero professionista che svolge una attività in un poliambulatorio fornisce una prestazione richiesta in base al contratto stipulato con la struttura, e tale prestazione è solitamente svolta con indipendenza di modalità esecutive. In tal caso, il lavoratore è inquadrabile come lavoratore autonomo ai sensi del citato art. 21, con facoltà di sottoporsi volontariamente alla sorveglianza sanitaria. Diversamente,  qualora  il  medico  libero  professionista  svolga  la  propria  attività  nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro,  attenendosi  a  direttive,  tempi  e  procedure  di  lavoro  da  questi determinate, in caso di esposizione a rischio (es. rischio biologico) sussisterebbe l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria, rientrando in tal caso a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2.Tuttavia, al fine di valutare l’applicabilità della norma ai singoli casi specifici, è necessario approfondire e qualificare in maniera chiara la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di effettuazione dello stesso.




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19/09/2025 (16:09:13)
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