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I quesiti sul decreto 81: sulle procedure standardizzate

I quesiti sul decreto 81: sulle procedure standardizzate
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

16/10/2013

Sul modulo 2 delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi basta riportare solo i pericoli presenti in azienda o si deve indicare anche quelli non presenti? Sul documento inoltre va apposta la data certa o attestata? A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: sulle procedure standardizzate

Sul modulo 2 delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi basta riportare solo i pericoli presenti in azienda o si deve indicare anche quelli non presenti? Sul documento inoltre va apposta la data certa o attestata? A cura di G. Porreca.

Bari, 16 Ott – Sul modulo 2 delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi basta riportare solo i pericoli presenti in azienda o si deve indicare anche quelli non presenti? Sul documento inoltre va apposta la data certa o attestata? A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Sul modulo 2 delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (colonne 3 e 4) basta riportare solo i pericoli presenti in azienda (colonna 3) o si deve indicare anche quelli non presenti (colonna 4)? Sul documento inoltre va apposta la data certa o attestata?

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Risposta
Con il Decreto Interministeriale 30/11/2012, pubblicato sulla G.U. del 6/12/2012 ed entrato in vigore il 4/2/2013, sono stati predisposti, con l’obiettivo di procedere ad una standardizzazione della valutazione dei rischi aziendali e della redazione del relativo documento di valutazione dei rischi, meglio conosciuto come DVRS, dei moduli per l’attuazione dei vari passi della procedura di standardizzazione medesima e più precisamente i Moduli 1.1 e 1.2 per quanto riguarda la descrizione generale dell’azienda, la descrizione delle lavorazioni aziendali e l’identificazione delle mansioni, il modulo 2 per l’individuazione dei pericoli presenti in azienda ed il modulo 3 per l’identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati (colonne da 1 a 3), per l’individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni,  profili di rischio, banche dati su fattori di rischio, indici infortunistici, liste di controllo, ecc.) (colonna 4), per l’effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati e l’individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione (colonna 5) e per l’individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonché per l‘individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure stesse (colonne da 6 a 8).
 
(…)
 
 
 
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
 
Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – 16 ottobre 2013 - Risposta a quesito sull’applicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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