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Cos’e' utile che l’RLS chieda al Medico Competente

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

25/11/2009

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Medico Competente aziendale (MC): in che modo il rapporto fra le due figure può migliorare la sicurezza dei lavoratori? Dal bollettino “Toscana RLS”.

Cos’e' utile che l’RLS chieda al Medico Competente

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Medico Competente aziendale (MC): in che modo il rapporto fra le due figure può migliorare la sicurezza dei lavoratori? Dal bollettino “Toscana RLS”.

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Presentiamo un approfondimento sul rapporto tra Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Medico Competente aziendale tratto dal Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Toscana RLS.

Il rapporto tra Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Medico Competente aziendale (MC).
Sostanzialmente il MC collabora al processo di Valutazione dei Rischi (VDR) ed effettua la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti correlati. L’RLS rappresenta i lavoratori per tutto quello che riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. La legge fa incontrare queste due figure in alcuni specifici momenti. Il MC collabora alla valutazione dei rischi che si svolge “previa consultazione del RLS”. Entrambi partecipano alla riunione annuale nelle aziende che occupano più di 15 addetti.
Entrambi prendono parte alla programmazione della formazione.
Il RLS viene poi consultato sulla designazione del MC ed ha la facoltà di chiedere informazioni circa il significato della sorveglianza sanitaria.
Al di là delle occasioni codificate è importante rilevare che la norma offre comunque la possibilità di instaurare un costante proficuo rapporto tra queste due figure. Lo stesso Piano Sanitario Regionale toscano ribadisce l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori, dei loro rappresentanti e del medico competente negli interventi di promozione della salute in azienda e di modifica dei comportamenti a rischio.
Già dal momento della designazione del medico competente l’RLS è in condizione di avviare un rapporto chiedendo di essere informato sul significato della sorveglianza sanitaria e discutendolo con il medico sulla base dell’analisi del documento di valutazione dei rischi. Non dimentichiamo infatti che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ha una finalità ben precisa ed un ambito di svolgimento che tutela il lavoratore da abusi.


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Questo è ancora più importante di fronte all’ampliarsi dei compiti del medico competente a campi che sono sul confine tra la tutela della salute e sicurezza del lavoratore ed il controllo di comportamenti a rischio (alcooldipendenza, assunzione di sostanze stupefacenti). È importante quindi verificare che ciò che viene fatto sia effettivamente rapportato ai rischi lavorativi presenti ed alla mansione effettivamente svolta, prima di tutto per essere certi di riuscire a mettere in evidenza le situazioni particolari di rischio e di rilevare precocemente eventuali effetti dannosi, ma anche per evitare abusi che potrebbero ledere i diritti del lavoratore.

La sorveglianza sanitaria non è un controllo generico dello stato di salute; è, invece, precisamente finalizzata a stabilire se quel soggetto può svolgere quel determinato lavoro senza correre rischi per la sua salute ed a rilevare entità ed eventuali effetti precoci di determinate esposizioni. L’RLS può segnalare situazioni di disagio che possono ricorrere a più persone, contribuendo a mettere in evidenza problemi che potrebbero altrimenti passare inosservati. Può segnalare i problemi reali che possono insorgere nell’applicazione delle misure per la riduzione dei rischi individuate dall’azienda e dai professionisti di cui si avvale; problemi che, se non tengono nel debito conto l’impatto con la quotidianità, la pratica del lavoro, possono rivelarsi totalmente inefficaci.

Prime tra tutte l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che, essendo sempre un “onere” per il lavoratore, necessitano del suo coinvolgimento convinto e dell’adesione alle sue reali esigenze, affinché siano realmente efficaci.
Il rapporto tra il medico competente e l’RLS deve, dunque, essere basato sulla fiducia, sul rispetto reciproco e soprattutto sulla consapevolezza dell’importanza del ruolo che le due figure debbono svolgere a pieno affinché gli obiettivi di salute e sicurezza possano venire realmente raggiunti.


Silvia giusti
Dipartimento di Prevenzione USL 11 Empoli



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: camillo immagine like - likes: 0
14/03/2021 (11:36:20)
Buongiorno, condivido pienamente ciò che è scritto anche se, specie per la scelta del medico competente , l'RLS venga consultato.
Volevo chiedere se il medico competente è obbligato a incontrarsi con l'RLS se questi chiede un incontro?

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