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Rischio chimico e SDS: obblighi, competenze e novità dal primo gennaio

Rischio chimico e SDS: obblighi, competenze e novità dal primo gennaio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

26/01/2023

Chi è il responsabile di una SDS? Quali sono gli obblighi? Come indentificare la persona competente per elaborarla? Cosa cambia dal primo gennaio 2023? Ne parliamo con Carlo Muscarella del Gruppo Tecnico Interregionale e Responsabile UOS dell’Ausl Latina.

Bologna, 26 Gen – Abbiamo ricordato spesso nei nostri articoli quanto sia importante l’adeguatezza delle schede di dati di sicurezza (SDS), documenti che contengono tutte le informazioni sulle proprietà fisico–chimiche, tossicologiche e di pericolo per la salute umana necessarie per un utilizzo corretto e sicuro delle sostanze pericolose e delle miscele.

 

Una scheda di dati di sicurezza consente, ad esempio, al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’uso delle medesime e agli utilizzatori a valle di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

 

A ricordarlo è stato anche l’annuale convegno in materia di rischio chimico e di Regolamenti europei connessi che si è tenuto il 23 novembre 2022 a Bologna durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”.

 

Il convegno “REACH-OSH_2022 – SICUREZZA CHIMICA E SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA. La Nuova Scheda di Dati di Sicurezza per una nuova Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, tossici per la riproduzione, cancerogeni, mutageni”, organizzato da Regione Emilia Romagna, Inail e Ausl di Modena, si è, in particolare, soffermato sulle novità in vigore dal primo gennaio 2023: da questa data tutte le schede di dati devono essere obbligatoriamente conformi al nuovo Allegato II del Regolamento REACH introdotto dal Regolamento (UE) 2020/878.

 

Proprio per affrontare queste tematiche, relative alle schede di dati di sicurezza e, più in generale, al rischio chimico nei luoghi di lavoro, ad Ambiente Lavoro PuntoSicuro ha realizzato diverse interviste: sulle novità delle schede a Carlo Muscarella (Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP), sui controlli e le criticità a Celsino Govoni (Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP) e sugli scenari espositivi a Leonello Attias (ISS).

 

Presentiamo oggi l’intervista a Carlo Muscarella (Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP, Responsabile UOS Igiene Industriale AUSL Latina) che nella sua relazione al convegno di Bologna ha parlato delle prescrizioni generali per la compilazione e per l’aggiornamento delle schede di dati di sicurezza.

 

Cosa è una scheda di dati di sicurezza e a chi è rivolta?

Chi è il responsabile dei contenuti di una SDS?

Nel Regolamento REACH è riportato che la Scheda di Dati di Sicurezza deve essere compilata da una persona competente. Che caratteristiche deve avere questa figura?

Come si garantisce la completezza e la coerenza dei contenuti delle SDS che sono spesso compilate da persone diverse?

Quali sono gli obblighi correlati alla fornitura delle SDS?

Quando e perché devono essere aggiornate le SDS?

Cosa cambia dal 1°Gennaio 2023 per tutte le SDS?

Ci sono ancora criticità relative al contenuto delle schede?

 

Segnaliamo che durante l’intervista si fa spesso riferimento al documento “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4) prodotto dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA).

 

L’intervista si sofferma su vari argomenti:



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Il rischio chimico
Materiale didattico per la formazione sui rischi specifici dei lavoratori che utilizzano sostanze chimiche (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.

 

L’intervista di PuntoSicuro a Carlo Muscarella

 

 

A cosa servono le schede dati di sicurezza e le novità dal primo gennaio 2023

Cosa sono e perché sono importanti le schede di sicurezza?

 

Carlo Muscarella: Le schede di sicurezza devono fornire, agli utilizzatori delle sostanze, tutte le informazioni necessarie per un uso sicuro, sia per la tutela dei lavoratori che per la tutela dell'ambiente.

Quindi dobbiamo immaginare che una scheda di sicurezza di una sostanza, di una miscela, deve fornire tutte le informazioni anche per uno stoccaggio sicuro, per una sicura manipolazione e anche per lo smaltimento finale come rifiuto.

Dal punto di vista legislativo le indicazioni riguardanti la fornitura e la compilazione delle schede di dati di sicurezza sono contenute nell'articolo 31 del Regolamento Reach e nell'allegato II.

 

Se non sbaglio dal 1°Gennaio 2023 tutte le SDS devono essere obbligatoriamente conformi al nuovo Allegato II del REACH introdotto dal Regolamento (UE) 2020/878?

 

C.M.: Sì, c'è il regolamento, l’878/2020 che ha aggiornato l'allegato II e, come appena detto, sostanzialmente dal primo gennaio 2023 tutte le schede di dati di sicurezza devono essere conformi al formato e ai contenuti indicati nell'allegato II aggiornato.

 

Questo è un importante elemento comunicativo di questo convegno perché le aziende dovranno adeguarsi. Infatti il consiglio che troviamo nella guida ECHA relativa agli orientamenti alla compilazione della scheda di sicurezza è anche quello di adeguarsi al più presto per essere conformi.

 

Le SDS: la coerenza, le responsabilità dei contenuti e le competenze

Torniamo alle SDS. Chi è il responsabile dei contenuti di una scheda?

 

C.M.: Ovviamente il primo responsabile della corretta elaborazione della scheda di dati di sicurezza è chi immette sul mercato una sostanza o una miscela. Pensiamo al fabbricante di una sostanza, all'importatore di una sostanza o di una miscela che ovviamente conoscerà anche tutto il contenuto dell'eventuale fascicolo di registrazione. Poi però questa scheda si muoverà lungo la catena di approvvigionamento e anche altri soggetti a valle della catena di approvvigionamento, come i distributori, avranno comunque la responsabilità di accertare l'adeguatezza delle schede di dati che forniranno basandosi sulle informazioni che avranno ricevute, a loro volta, dai loro fornitori.

 

Nel Regolamento REACH è riportato che la Scheda di Dati di Sicurezza deve essere compilata da una persona competente. Però mi pare non ci siano molte indicazioni su chi debba essere considerato competente. Questo può essere un problema…

 

C.M.: È vero. L'allegato II evidenzia la necessità che all'elaborazione e alla compilazione della scheda sia dedicata una persona competente ed evidenzia anche la necessità del fornire a questa persona una formazione adeguata.

Ci aiuta un po' la guida Echa degli orientamenti alla compilazione della scheda di dati di sicurezza che fornisce i contenuti di una possibile formazione.

L’importanza di adeguate competenze è evidente per chiunque abbia tentato un’elaborazione di una scheda di sicurezza. Ci sono anche software che aiutano alla compilazione, ma è indubbio che ci vuole una competenza importante. E talvolta non basta una sola persona per avere tutte queste competenze, perché le singole sezioni richiedono l'approfondimento di tematiche diverse.

 

Semmai, un altro consiglio che viene dato nella guida per la compilazione dell’Echa, è che, comunque, poi ci sia un'unica persona ad assicurare che tutto sia coerente.

 

Dunque serve garantisce la completezza e la coerenza dei contenuti delle SDS?

 

C.M.: Certo, non si devono lasciare campi in cui non viene indicato nulla. Un eventuale assenza di un'informazione va opportunamente giustificata, e questo per quanto riguarda la completezza.

 

Per quanto riguarda la coerenza ci sono diversi significati possibili.

Ad esempio una scheda di dati di sicurezza deve essere coerente con un fascicolo di registrazione, con gli scenari di esposizione, ove questi esistano, deve essere coerente tra le diverse parti della scheda dati di sicurezza; delle volte questo non accade.

E quindi al termine della prima elaborazione è necessario fare un controllo per accertarsi che tutto sia coerente.

 

Anche perché le schede dati possono essere anche da mani diverse…

 

C.M.: Sì, certo e se le mani possono essere diverse, si possono avere diverse ottiche. E questo penso che accada ogni qualvolta elaboriamo un documento con mani diverse.

Forse è opportuno che sia un unico soggetto ad assicurare un’uniformità, un’unitarietà e quindi una coerenza.

 

Le SDS: gli obblighi, l’aggiornamento delle schede e i controlli

Veniamo ad altri aspetti relativi alle SDS. Quali sono gli obblighi correlati alla fornitura delle SDS?

 

C.M.: Gli obblighi sono che una scheda di sicurezza deve essere fornita in occasione della prima fornitura di una sostanza, di una miscela, per cui va redatta.

Deve essere fornita in che modo? O in forma cartacea o in forma elettronica.

La Guida Echa ha aiutato nel tempo a comprendere meglio quali sono queste possibilità di fornitura elettronica. Quindi può essere fornita ovviamente come file, questa scheda di sicurezza può essere fornita in allegato ad una e-mail. L'importante però è che non venga fornito un link per il quale è necessario iscriversi ad un sito, deve essere un link diretto, va cliccato questo link e deve comparire la scheda di sicurezza del caso.

Un'altra questione da tener presente, e che a volte non ha funzionato bene, è che se viene fornito un link per la scheda di sicurezza o questo link ha una funzionalità permanente o altrimenti il soggetto fornitore deve avvisare l'azienda, a cui è stata fornita, che avrà un tempo entro il quale quel link scadrà e quindi deve affrettarsi a scaricare la scheda.

 

Completiamo parlando dell'aggiornamento delle schede. Quando e perché devono essere aggiornate le SDS?

 

C.M.: L'articolo 31, paragrafo 9, indica i motivi fondamentali per cui una scheda va aggiornata.

Sostanzialmente quando ci sono nuove informazioni riguardanti le misure di gestione in sicurezza della sostanza, oppure quando ci sono una nuova restrizione o nuove informazioni correlate a un’autorizzazione alla quale si riferisce una sostanza, una sostanza contenuta in una miscela. Questi sono i motivi fondamentali per cui va aggiornata una scheda di sicurezza.

 

Con altri suoi colleghi affronteremo anche il problema dei controlli. Secondo lei qual è lo stato, in generale, delle schede, delle SDS? Ci sono ancora lacune e problemi?

 

C.M.: Negli anni l’ECHA ha proposto diversi progetti di “enforcement” per le schede di dati di sicurezza e praticamente tutti questi progetti hanno evidenziato delle lacune nell'elaborazione di questi dati di sicurezza.

La mia impressione è che è un miglioramento obiettivamente c'è stato nel corso degli anni. Comunque, quando si vanno a verificare le schede di sicurezza, permangono delle criticità che emergono da questi controlli.

  

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 



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