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Quali sono i rischi delle sostanze reprotossiche nei luoghi di lavoro?

Quali sono i rischi delle sostanze reprotossiche nei luoghi di lavoro?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

28/06/2019

Un intervento ad un workshop sulla nuova direttiva sui rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni si sofferma sui pericoli delle sostanze reprotossiche. La normativa, le sostanze a rischio e la direttiva cancerogeni.

Quali sono i rischi delle sostanze reprotossiche nei luoghi di lavoro?

Un intervento ad un workshop sulla nuova direttiva sui rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni si sofferma sui pericoli delle sostanze reprotossiche. La normativa, le sostanze a rischio e la direttiva cancerogeni.

 

Milano, 28 Giu – Le sostanze reprotossiche sono “sostanze tossiche per la riproduzione” che possono avere un’influenza negativa “sulla capacità di uomini e donne di riprodursi” e possono “alterare lo sviluppo del bambino durante la gestazione e dopo la nascita”. E, partendo da uno studio francese del 2015 che mostra come “più dell'1% dei lavoratori” sia “esposto ad agenti reprotossici”, nell'Unione europea si stima che “i lavoratori esposti potrebbero essere tra i 2 e i 3 milioni”.

 

Ad affrontare il tema dei rischi correlati alle sostanze reprotossiche e a fornire indicazioni sugli effetti e su quanto riportato nella normativa vigente è un intervento ad un workshop dal titolo “La nuova Direttiva cancerogeni 2019/13” che si è tenuto a Milano lo scorso 6 giugno organizzato dalla Associazione Ambiente e Lavoro e dalla Consulta CIIP. L’incontro ha affrontato, in particolare, l’emanazione della nuova Direttiva (UE) 2019/130 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

 

Nell’articolo ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:

  • Le sostanze reprotossiche e la normativa
  • La nuova direttiva cancerogeni
  • Quali sono le sostanze reprotossiche


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Rischio chimico - 3 ore
Lavoratori - Rischio chimico - 3 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

 

Le sostanze reprotossiche e la normativa

Nell’intervento “La tutela dei lavoratori e le sostanze reprotossiche”, a cura del Dott. Domenico Marcucci (Filctem CGIL), si segnala che benché le sostanze reprotossiche possano avere effetti “sulla libido, sulla formazione di ovuli e spermatozoi, sulla fecondazione e sull’impianto dell’embrione” (“anche aborto spontaneo, mortalità o peso ridotto alla nascita, difetti congeniti, e alterazioni nello sviluppo”) attualmente “la protezione di legge dei lavoratori è molto debole, poiché si limita sostanzialmente alle disposizioni di ordine generale della direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici”.

E riguardo alla politica prevenzionale è dunque necessario “aprire un percorso virtuoso sulle sostanze reprotossiche”.

 

Si segnala che secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 ( Regolamento REACH), “le sostanze reprotossiche sono sostanze estremamente preoccupanti, e le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dovrebbero riflettere tale dato”.

Non bisogna dimenticare poi che nella legislazione europea “gli agenti cancerogeni e mutageni sono legati a quelli reprotossici”.

Inoltre:

  • “la Direttiva cancerogeni ed il Regolamento Reach sono complementari;
  • Reach ha istituito l’elenco delle sostanze candidate identificate come estremamente preoccupanti (SVHC);
  • Reach pone l’onere della valutazione del rischio: le aziende devono calcolare il DNEL/DMEL per sostanze non soglia.

 

Riguardo poi al Piano della ricerca europea 2013-2020 si segnala che gli studi sulle sostanze reprotossiche “hanno esaminato gli effetti correlati al corso della gravidanza (aborto, durata della gestazione e peso alla nascita)” e devono essere svolte “ulteriori ricerche sulla tossicità riproduttiva”.

 

Si indica che la direttiva 92/85/CE sulle lavoratrici gestanti “non impone misure preventive prima che la lavoratrice abbia informato del suo stato il datore di lavoro (in Italia: 151/2001 “Tutela della maternità e paternità”, articoli 7 e 11, allegati A, B e C).

 

Si parla poi della “battaglia” avvenuta in “Commissione affari sociali” del Parlamento europeo in relazione alla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)).

Si fa riferimento nell’intervento agli emendamenti alla proposta di direttiva per ampliare il campo d'applicazione della direttiva cancerogeni e “per permettere l'inclusione degli agenti reprotossici, - in linea con precedenti richieste del Parlamento europeo - e con la legislazione in vigore in alcuni Stati membri (Francia, Austria, Finlandia, Germania, Svezia e Repubblica Ceca) che hanno già esteso il campo di applicazione”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano il contenuto degli emendamenti a partire dalla richiesta di modifica del titolo della direttiva: "Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante il lavoro". Si fa poi riferimento all’esito positivo del voto finale in Commissione Affari sociali, avvenuto il 28 febbraio 2017, e all’approvazione del testo con la proposta di revisione della direttiva n. 2004/37/CE.

 

La nuova direttiva cancerogeni

Veniamo ora alla recente Direttiva (UE) 2019/130 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.  

 

La mediazione rispetto a quanto proposto in Commissione Affari sociali si è avuta con il sesto “Considerando” della Direttiva UE 2019/130;

  • (6) Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, dovrebbe valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali.

 

Quali sono le sostanze reprotossiche

La relazione si sofferma poi sull’elenco delle principali sostanze con possibili effetti reprotossici - a partire dalle prime nove sostanze indicate nell’elenco francese (2015) - e con riferimento specifico ad alcune sostanze.

 

Riguardo, ad esempio, al piombo si riportano gli effetti “non solo sulla fertilità ma anche sullo sviluppo neuronale dei bambini a seguito di una esposizione prima o dopo la nascita (allattamento). SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d'esposizione professionale) “suggerisce di abbassare da 70 microgrammi a 30 per ml nel sangue. Non c’è soglia per effetti neurotossici del piombo”.

 

Ci si sofferma poi sugli effetti relativi a ftalati e alchilfenoli.

 

Si indica che “fra gli effetti di sostanze reprotossiche, come gli ftalati (settore plastica, f. di alcoli leggeri nei profumi) rientrano ad esempio la tossicità testicolare, la riduzione della fertilità maschile e femminile, e la tossicità fetale (che può causare la morte del feto o malformazioni)”. Inoltre “gli alchilfenoli (settori tessile e cuoio, come tensioattivi, emulsionanti e disperdenti) e le sostanze chimiche collegate hanno effetti simili a quelli degli ormoni e possono determinare una riduzione della fertilità maschile (interferire nello sviluppo dei testicoli e diminuire la qualità dello sperma)”.

 

In definitiva anche secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ci sono una serie di segnali preoccupanti in relazione alla diffusione delle sostanze reprotossiche:

  • “una bassa qualità del seme tra i giovani uomini (basso numero e motilità degli spermatozoi), in particolare in occidente;
  • l’aumento dell’incidenza di anomalie genitali nei bimbi maschi e un precoce sviluppo sessuale delle bambine;
  • il trend in aumento dei parti pre-termine e di un basso peso alla nascita, rilevato in molti paesi;
  • l’aumento dei tumori correlati all’equilibrio ormonale negli ultimi 50 anni: tiroide, seno, utero, ovaio, testicoli e prostata”.

 

Si ricorda poi che “molte sostanze tossiche per la riproduzione sono state identificate come interferenti endocrini”, dove l’ interferente endocrino (endocrine disrupting chemicals - EDC) è una “sostanza esogena che interferisce con la produzione, il rilascio, il trasporto, il metabolismo, il legame, l’azione o l’eliminazione degli ormoni naturali dell’organismo responsabili del mantenimento dell’omeostasi cellulare, della fertilità, della regolazione dei processi di sviluppo”. 

 

 

 

 

In definitiva il relatore che riporta nella relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, anche i nuovi limiti e sostanze introdotte nella Direttiva UE 2019/130, sottolinea che il problema delle sostanze reprotossiche è un problema da affrontare ponendo l’attenzione agli aspetti:

  • culturali
  • scientifici
  • politico-normativi
  • contrattuali.

 

Infatti sono proposte nella relazione anche azioni specifiche relative alle politiche contrattuali e al ruolo degli RLS, ad esempio con riferimento all’attuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e di adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“La tutela dei lavoratori e le sostanze reprotossiche”, a cura del Dott. Domenico Marcucci (Filctem CGIL), intervento al convegno “La nuova Direttiva cancerogeni 2019/13” (formato PDF, 2,61 MB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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