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Asseverazione dei modelli: nuove prassi di riferimento per l’edilizia

Asseverazione dei modelli: nuove prassi di riferimento per l’edilizia
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

16/04/2014

Un articolo si sofferma sull’asseverazione dei modelli organizzativi alla luce degli indirizzi operativi pubblicati nel febbraio del 2013 e della nuova prassi di riferimento in un settore ad alto rischio come quello dell’edilizia.

Milano, 16 Apr – PuntoSicuro ha più volte affrontato il tema dell’asseverazione dei modelli organizzativiE lo ha fatto anche in relazione al documento UNI “Indirizzi operativi per l’asseverazione nel settore  delle costruzioni edili e di ingegneria civile”, nato con l’obiettivo di costruire procedure chiare e valide su tutto il territorio nazionale. 
Torniamo ora sull’argomento attraverso un articolo - pubblicato sul n. 15/2013 della rivista “Ambiente&Sicurezza” – dal titolo “Sull’asseverazione dei modelli le interpretazioni CNCPT/UNI per il settore dell’edilizia” e a cura di Mario Gallo, professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’ Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Articolo che opera una ricostruzione sistematica della disposizione dell’asseverazione, alla luce dei nuovi indirizzi operativi e delle prassi di riferimento per il processo di asseverazione per i SGSL delle imprese di un settore ad alto rischio come quello dell’edilizia.
Pubblichiamo un breve estratto dell’articolo.

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[…]
 
Il processo di asseverazione. I pre-requisiti per l’accesso
Nella UNI/PdR 2:2013, quindi, è stato definito il modello di asseverazione e la relativa modulistica che ha fissato alcuni standard operativi (un audit approach comune) che vanno dall’assunzione dell’incarico alla pianificazione, alla verifica, alla valutazione, alla stesura della
relazione finale e alla attestazione; la sua attivazione avviene su richiesta del datore di lavoro al CPT della provincia in cui l’impresa è iscritta in Cassa Edile, che dovrà dimostrare di possedere una serie di pre-requisiti:
- l’iscrizione alla Cassa Edile del territorio in cui è presentata la domanda;
- la regolarità di tutti i versamenti e gli accantonamenti che le disposizioni del CCNL e gli accordi provinciali dispongono di effettuare alle Casse Edili;
- il possesso del DURC regolare in corso di validità;
- la messa a disposizione di personale referente per l’espletamento della pratica, sia per l’accesso al/ai cantiere/i che per tutti gli altri adempimenti;
- l’elevata motivazione al conseguimento dell’obiettivo.
 
Quest’ultimo pre-requisito ha assunto un’elevata valenza in quanto si tratta di stabilire se il richiedente abbia considerato l’asseverazione solo un mero processo burocratico o, al contrario, un processo di miglioramento della sicurezza del lavoro nella propria azienda anche
al di là della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001.
Sotto questo profilo, nella UNI/PdR 2:2013, è stato riconosciuto che questo è difficilmente valutabile attraverso strumenti standardizzati e ha prescritto l’organizzazione da parte del CPT di un seminario introduttivo, anche di breve durata, rivolto alle imprese che richiedono il servizio, nel quale sono illustrate le caratteristiche del sistema e cosa prevede il processo di asseverazione.
 
 
La verifica tecnico-documentale e la validità dell’attestazione
Oltre a questi pre-requisiti la UNI/PdR 2:2013 ha definito anche lo standard delle verifiche di
carattere sia documentale che tecnico che ha previsto anche un sopralluogo nelle aree di lavoro dell’impresa (cantieri e unità stabili) che gli asseveratori, che devono aver frequentato
un apposito corso di formazione i cui contenuti sono definiti nell’appendice G della prassi, dovranno svolgere con l’ausilio di apposite liste di controllo e che serviranno per la redazione del rapporto finale.
La verifica documentale prevista non ha riguardato solo la documentazione inerente al modello organizzativo e di gestione in se (manuale, procedure, modulistica per le registrazioni, sistema disciplinare e sanzionatorio, sistema di controllo, articolazione delle funzioni con le relative idonee competenze tecniche) ma ha toccato anche gli altri documenti fondamentali previsti dalla disciplina vigente (come, per esempio, il POS, il PSC, il DVR ecc.).
Si tratta, pertanto, di accertamenti molto approfonditi al termine dei quali spetterà a un’apposita Commissione paritetica presso il Comitato provinciale valutare gli esiti del rapporto del gruppo di verifica e, conseguentemente, deliberare il rilascio o il diniego del documento di asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza secondo la modulistica prevista.
È opportuno osservare che, inoltre, la validità dell’attestazione di asseverazione è stabilita in
36 mesi, nel corso dei quali sono anche previste due verifiche di mantenimento e, al fine di consentire agli organi di vigilanza di conoscere le imprese aventi un SGSL asseverato per la programmazione dei controlli secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, al punto 6 della prassi è prevista l’istituzione di un sistema unificato on-line di pubblicazione delle asseverazioni, ossia un registro nazionale «anche al fine di implementare un sistema di statistiche in grado di monitorare l’efficacia dell’azione dei CPT e di orientarne le linee di intervento».
 
Il caso dei SGSL certificati
La UNI/PdR 2:2013 ha fornito anche indicazioni per quanto riguarda il caso di SGSL attestato
da un organismo di certificazione accreditato da Accredia; si tratta solo di quelli definiti secondo la BS OHSAS 18001:2007, poiché le linee guida UNI-INAIL del 2001 non sono certificabili, per i quali, come precisato al punto 5.2.2, la fase di verifica dell’attuazione del modello organizzativo è effettuata per le parti di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, non oggetto
della certificazione (per esempio, sistema disciplinare) e per eventuali significativi luoghi di lavoro non considerati durante il processo di certificazione, fermo restando l’acquisizione, da parte del gruppo di verifica (GDV), della documentazione indispensabile per l’esecuzione delle attività di accertamento.
Anche in questo caso l’ attestazione di asseverazione ha una validità di 36mesima poiché la stessa regge anche sulla certificazione (su questo punto sorge, tuttavia, qualche perplessità) è previsto che l’asseverazione decada alla data di cessazione della validità della certificazione del SGSL.
 
Considerazioni conclusive
Sia pure ancora acerbo e bisognoso di una più puntuale disciplina regolamentare che ne sappia incentivare la diffusione, l’istituto dell’asseverazione potrebbe rappresentare, se opportunamente valorizzato, un punto di partenza per una riforma del modello prevenzionale che il D.Lgs. n. 81/2008, tormentato nel suo iter parlamentare, non ha saputo portare a pieno compimento rispetto ai principi della legge delega n. 123/2007; infatti, la diffusione di meccanismi più avanzati di controllo collettivo esterni all’impresa sull’adozione e sull’efficace attuazione dei modelli organizzativi, se introdotti nell’ottica di un riassetto complessivo dell’intera materia (che appare sempre più caotica e, come segnalato recentemente anche dalla Commissione consultiva permanente, bisognosa di urgenti semplificazioni), potrebbero consentire anche una riforma del modello ispettivo (art. 13, D.Lgs. n. 81/2008) orientandolo verso forme più efficaci di controllo preventivo ma in chiave prettamente prevenzionale e non meramente repressiva come, invece, accade attualmente.
In realtà, si tratta di scelte non facili da compiere, specie in un Paese come l’Italia in cui alcuni preconcetti sono difficili da superare e dove regna un sistema normativo che, come evidenziato anche dalla Commissione europea nella procedura d’infrazione aperta nel 2011 per il non corretto recepimento nell’ordinamento nazionale di alcune disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE, appare sempre più incerto; tutto questo si riflette negativamente sulle condotte dei datori di lavoro e sulla tutela stessa del diritto alla salute dei lavoratori e richiede uno sforzo sia di semplificazione normativa, rivedendo anche il caso delle piccole società ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, che di promozione dell’asseverazione che potrebbe essere messa sulla stessa strada della certificazione dei contratti di lavoro prevista dagli artt. 75 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003 (cosiddetta “riforma Biagi”), e, per altro, richiamata anche dall’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, il quale ha previsto che, appunto, l’idoneità di un’impresa in materia di sicurezza sul lavoro è determinata anche dalla presenza «di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di
lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276».
In questa prospettiva, quindi, la prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013, messa a punto dall’UNI
e dalla CNCPT, ha rappresentato un punto importante dal quale partire in quanto ha fornito elementi utili al legislatore per rimodellare e dare maggiore vigore all’istituto dell’asseverazione e alla tutela del diritto alla salute del lavoratore.
 
 
Sull’asseverazione dei modelli le interpretazioni CNCPT/UNI per il settore dell’edilizia”, articolo a cura di Mario Gallo, professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, pubblicato sul n. 15/2013 della rivista “Ambiente&Sicurezza” (Formato PDF, 1.13 MB).
 
 
 
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