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Vigili del fuoco e Polizia: come individuare datore di lavoro e dirigenti?

Vigili del fuoco e Polizia: come individuare datore di lavoro e dirigenti?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

24/01/2020

Un approfondimento del decreto 127/2019 sull'applicazione del decreto 81 nell'ambito della Polizia di Stato, del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Campo di applicazione, datori di lavoro, dirigenti e attività di vigilanza.

 

Brescia, 24 Gen – Come segnalato in un articolo di Mario Abate (Dirigente Vicario, Comando VVF Milano), il 30 ottobre scorso è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto 21 agosto 2019, n. 127Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Un regolamento entrato in vigore il 14 novembre 2019.

 

L’articolo, dal titolo “ La reale applicabilità del D. Lgs. 81/2008 ai vigili del fuoco”, si soffermava non solo sui ritardi di questo decreto (che avrebbe dovuto essere predisposto già 24 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008!), ma anche su alcuni suoi aspetti innovatori ed elementi qualificanti. Come ad esempio le caratteristiche della valutazione dei rischi nelle attività dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento alle “effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato” (art. 3 co. 2 D. Lgs. 81/2008).

 

Oggi ci soffermiamo, invece, su quanto indicato dal decreto 127/2019 sulle attività di vigilanza e sull’individuazione della figura del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti nell'ambito della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Questi gli argomenti affrontati:


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Il campo di applicazione del decreto 127/2019

Prima di tutto è bene ricordare il campo di applicazione delle disposizioni comuni (Capo I) del decreto 127/2019 (articolo 1).

 

Il Capo I detta, infatti, le disposizioni comuni che si applicano nell'ambito delle seguenti strutture:

  1. “nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dai decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto indicato nel capo II del presente decreto;
  2. nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco», nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», e nelle aree operative, nonchè nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto”.

 

Ricordiamo il contenuto del citato art. 6 del D.Lgs. 139/2006 secondo cui il personale del Corpo nazionale “si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto” dal decreto stesso.

 

Decreto 127/2019: l’individuazione del datore di lavoro

Veniamo ora alle novità sul tema delicato dell’individuazione del datore di lavoro (articolo 2).

 

Nell’articolo 2 si indica che fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 81/2008, “nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorchè non siano dotati di autonomi poteri di spesa”. E la responsabilità del predetto datore di lavoro è “limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti”.

 

Restano poi ferme le responsabilità dei dirigenti o funzionari “che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni, che possono essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono demandate a dirigenti ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale, ancorchè non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi attribuite nell'ambito delle rispettive competenze”.

 

Si indica poi che la responsabilità della salute e sicurezza del personale “compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici che sono responsabili delle determinazioni per la pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell'assegnazione, sulla base delle richieste pervenute, delle medesime risorse agli uffici” di cui all'articolo 2.

Infine (comma 3) si segnala che i datori di lavoro dovrebbero essere “individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni” dalla data di entrata in vigore del Decreto 127/2019.

 

I dirigenti, i preposti e le attività di vigilanza

Il decreto si sofferma anche sull’individuazione dei dirigenti e preposti (articolo 3).

 

In particolare per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:

  1. «dirigente»: “il soggetto responsabile di unità organizzativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
  2. «preposto»: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio”.

 

Concludiamo con alcune indicazioni relative all’attività di vigilanza (articolo 6).

 

Si indica che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:

  1. all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno individuate nei decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del presente comma;
  2. all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero Dell'Interno - Decreto 21 agosto 2019, n. 127 - Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

 



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