09/05/2014: Un intervento si sofferma sulle modifiche al D.Lgs. 81/2008 operate dal decreto del Fare, come convertito dalla legge 98/2013. Le novità relative al campo di applicazione e alle semplificazioni in materia di formazione degli operatori.

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione |
13-bis. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento. |
13-ter. Con un ulteriore decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. |
Rispondi Autore: ROBERTO PERNECHELE ![]() | 09/05/2014 (11:26:03) |
Da sempre i nostri corsi art.73 (attrezzature)prevedono la presenza per la parte pratica di un istruttore specifico. Il corso che Voi proponete da quale figura professionale è condotto, e più specificamente da chi è stato formato a sua volta il Docente.Nel modulo teorico (8 ore):Comunicazione e gestione dell'aula.X un istruttore presente solo sul campo pratica è necessario sapere gestire un'aula,tenendo conto della presenza continua anche nel "campo pratica" del Docente titolare del corso? |