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L’evoluzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva

L’evoluzione del Documento Unico di  Regolarità  Contributiva
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

13/06/2016

Richiesto in diversi passaggi in materia di sicurezza e salute presentiamo l’evoluzione che in questi ultimi anni ha avuto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Dal “Decreto del fare”, passando per il “Jobs Act”, fino al DURC online.

Brescia, 13 Giu – Entrato  in  vigore  il  2  gennaio  2006,  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva (DURC) è un documento che attesta la regolarità di un'impresa per  quanto  concerne  gli  adempimenti  previdenziali,  assicurativi  e  assistenziali  INPS,  INAIL  e Cassa  Edile,  verificati  sulla  base  delle  rispettive  normative  di  riferimento. E dal 2006 a oggi questo documento, importante per il contrasto al lavoro nero e citato più volte anche nella normativa in materia di sicurezza e salute ( D.Lgs. 81/2008), ha avuto una continua evoluzione normativa.
 
Al di là delle diverse circolari del Ministero del Lavoro che in questi anni hanno parlato del DURC - ad esempio la  Circolare n. 35/2010 e la Circolare n. 12/2012 – ci soffermiamo oggi sulle novità apportate nel 2013 con la  Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il cosiddetto “decreto del fare”). E per raccogliere qualche informazione sfogliamo una documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare”.

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La guida ricorda innanzitutto che il decreto legge n. 69 del 2013, appunto convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98, contiene “numerose misure di semplificazione” che avrebbero l’obiettivo di “recuperare lo svantaggio competitivo dell’Italia e a liberare risorse per la crescita e lo sviluppo del paese”.
Vediamo cosa dice la guida sulle semplificazioni in materia di DURC (art. 31 della legge 69/2013).
 
Innanzitutto la validità del DURC passa  “da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. La disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto”. E la guida continua indicando che così sono più “semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese: in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro. La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi , sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale”.
 
Le nuove disposizioni sul DURC, con riferimento dunque al decreto legge del fare, estendono la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa “anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Ciò significa che sarà possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’amministrazione. Viene chiarito che nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC è necessario:
1. per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”;
2. per l’efficacia dell’aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.
Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo”.
Tuttavia un’eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: “in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l’interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni, le inadempienze. Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale”.
 
Veniamo ora invece ad alcune novità, sempre per il Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva, contenute in uno dei decreti, correlati più recente “ Jobs Act”: il Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34, recante “disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
 
In particolare tale decreto introduce novità e previsioni sulla “materializzazione” del DURC. Secondo il Governo “l’introduzione di modalità telematiche determinerà una notevole semplificazione delle procedure e degli adempimenti di competenza delle strutture attualmente interessate”: a decorrere dall’entrata del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4  si verifica con “modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.
 
Riprendiamo integralmente l’articolo 4 (Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva) del Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34:
 
Articolo 4.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefìci normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Si arriva infine al decreto richiesto dal comma 2 articolo 4 del DL 34/2014.
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha infatti pubblicato il primo giugno 2015 il Decreto 30 gennaio 2015 in materia di Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC ON-LINE).
 
Ora con una nuova procedura “basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet”.
 
Rimandiamo ai diversi articoli di PuntoSicuro per entrare nei dettagli del DURC online e concludiamo questa breve disamina dell’evoluzione del DURC ricordando che la Commissione Interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008) ha recentemente risposto a due quesiti proprio sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’Interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016, che PuntoSicuro ha presentato in un precedente articolo, risponde in particolare a tre diverse domande: cosa si intende per assenza del DURC? Equivale alla presenza di un DURC irregolare? Quando si sospende l’efficacia del titolo abilitativo?
 
 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, “ Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare” (formato PDF, 1.92 MB).
 
 
 
 
 
RTM
 
 
 
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