Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Verificare gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Verificare gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

06/03/2017

L’importanza di verificare gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. I problemi di invecchiamento e usura, le tipologie e la periodicità di verifiche e controlli, gli esami della documentazione e sul campo.

Verificare gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

L’importanza di verificare gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. I problemi di invecchiamento e usura, le tipologie e la periodicità di verifiche e controlli, gli esami della documentazione e sul campo.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Roma, 6 Mar – Con riferimento ai rischi di fulminazione negli ambienti lavorativi, la protezione dai fulmini - LP (lightning protection) - è realizzata attraverso:

- un sistema di protezione dai fulmini (LPS - lightning protection system) e/o

- opportune misure di protezione contro le scariche elettriche (SPM - surge protection measures).

E il sistema LPS. come già raccontato altre volte sul rischio correlato alle scariche atmosferiche si articola a sua volta in:

- un eventuale LPS esterno (di solito suddiviso in captatori, calate e dispersori),

- un eventuale LPS interno.

Tuttavia l’efficacia della protezione dai fulmini dipende, “oltre che dalla qualità dei suoi componenti e della loro installazione, anche dalla manutenzione e dalle verifiche effettuate”.

 

A raccontarlo, soffermandosi in modo dettagliato sui vari aspetti delle verifiche periodiche, è il documento - prodotto dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’ Inail – dal titolo “ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Valutazione del rischio e verifiche”.

 

Il documento segnala che “la protezione dai fulmini tende a perdere la sua efficacia con il passare del tempo a causa dell’invecchiamento e dell’usura (tra cui quella dovuta al fulmine) cui sono soggette alcune sue parti”.

Ed è dunque importante che la manutenzione dell’LP “sia effettuata con regolarità, al fine di evitarne il deterioramento e per assicurarsi che continui a svolgere la propria funzione nel tempo rispettando i requisiti di sicurezza”. E con questo scopo è bene che il “progettista dell’LP stabilisca, d’accordo con il proprietario e l’installatore un programma di manutenzione (manutenzione programmata) ed un programma di verifiche periodiche, coordinati tra loro”.

 

Il documento si sofferma sulle varie tipologie di verifica.

 

Infatti su di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche “possono essere svolte verifiche di tipo diverso:

- l’installatore effettua una verifica prima di rilasciare la dichiarazione di conformità allo stato dell’arte ai sensi del DM 37/08;

- dopo l’installazione il proprietario dell’impianto può scegliere di far effettuare ad una persona competente di sua fiducia una verifica di collaudo per controllare la conformità dell’installazione al progetto;

- l’Inail effettua la verifica iniziale a campione di cui all’art.3 del d.p.r. 462/01;

- il datore di lavoro richiede ai soggetti individuati nell’ambito di applicazione del d.p.r. 462/01 le verifiche periodiche di cui all’art. 4 di tale decreto e le eventuali verifiche straordinarie di cui all’art. 7 dello stesso decreto;

- il datore di lavoro provvede affinché gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche siano periodicamente sottoposti a verifica (denominata ‘controllo’ per distinguerla da una ‘verifica’ ai sensi del d.p.r. 462/01) secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza (d.lgs., art. 86, comma 1)”.

 

Il documento segnala poi che una verifica si articola in un esame della documentazione ed in un esame sul campo. E l’esame sul campo può essere un esame ordinario o un esame approfondito (quest’ultimo comprende anche eventuali misure o prove).

 

Queste alcune informazioni generali sulle varie tipologie di esami e prove:

- esame della documentazione: “accertamento svolto sulla documentazione tecnica per valutarne la conformità alle norme e la consistenza rispetto alle assunzioni adottate, che potrebbero essere non veritiere/errate o obsolete, a causa di modifiche della struttura e/o dei suoi contenuti e degli impianti e/o del loro uso”;

- esame sul campo: “accertamento svolto sul campo dopo aver svolto l’esame della documentazione. Può essere un esame ordinario o un esame approfondito”;

- esame ordinario: “accertamento svolto, senza l’uso di utensili o di mezzi di accesso, alla ricerca di eventuali difetti dei componenti che sono evidenti allo sguardo (ad esempio mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, corrispondenza dati di targa, ecc.). È detto anche esame a vista. L’esame ordinario è una parte della verifica (la verifica nel suo insieme comprende anche l’esame della documentazione)”;

- esame approfondito: “accertamento effettuato in aggiunta ad un esame ordinario. Serve per identificare quei difetti (ad esempio connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.) che, normalmente, possono evidenziarsi soltanto accedendo ai componenti per mezzo di attrezzi (ad esempio strumenti, utensili e scale) e/o effettuando misure o prove. L’esame approfondito è una parte della verifica (la verifica nel suo insieme comprende anche l’esame della documentazione)”;

- misure e prove: “accertamenti effettuati per verificare il comportamento di un componente in risposta ad una sollecitazione (prova) o per acquisire il valore di un parametro fisico (misura)”.

 

Ad esempio un esame approfondito può essere necessario in funzione:

- “dello stato di conservazione dell’impianto (accuratezza della manutenzione, esistenza di modifiche o manipolazioni non autorizzate, manutenzioni non appropriate, vetustà dell’impianto e dei relativi componenti, ecc.);

- delle condizioni ambientali (esposizione ad atmosfere corrosive, a prodotti chimici);

- della qualità della documentazione esibita”. 

 

Affrontiamo, infine, il tema della periodicità delle verifiche.

 

Il documento Inail segnala che l’articolo 4 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 - il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi - prevede che il datore di lavoro “richieda ai soggetti individuati nell’ambito di applicazione del decreto stesso una serie di verifiche periodiche che servono ad assicurare allo Stato che il datore di lavoro stia effettuando quanto è necessario perché la protezione dai fulmini conservi nel tempo i suoi requisiti di sicurezza”.

 

Art. 4 (Verifiche periodiche – Soggetti abilitati)

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

 

Tuttavia si indica che la periodicità di tali verifiche “potrebbe non essere sufficiente, poiché l’uso e l’usura dell’impianto potrebbero far venir meno i requisiti di sicurezza nell’intervallo di tempo tra due di tali verifiche”. E, in questo senso, l’art. 86 del D.Lgs. 81/2008 ricorda al datore di lavoro che è opportuno “seguire le indicazioni delle norme per attuare ulteriori ‘controlli’ dello stato dell’impianto, in modo da rilevare tempestivamente possibili guasti”.

Ad esempio è bene eseguire le ulteriori verifiche (“controlli”):

- “dopo modifiche o riparazioni (ad es.: lavori o manutenzioni sulla copertura), o quando si abbia notizia che la struttura, le linee entranti o le loro vicinanze siano stati colpiti da un fulmine;

- ad intervalli di tempo correlati alle caratteristiche della struttura da proteggere”.

E questi intervalli di tempo “possono essere determinati sulla base dei seguenti fattori:

- i possibili effetti di danno caratteristici della struttura protetta;

- condizioni ambientali (ad esempio ambienti con atmosfere corrosive richiedono intervalli di verifica più brevi);

- caratteristiche dell’LP, dei componenti e dei materiali”.

 

Concludiamo rimandando ad una lettura integrale del documento Inail che riporta alcuni esempi di periodicità (ad esempio si indica che è opportuno “effettuare una verifica con esame approfondito dell’impianto almeno ogni due anni per gli LPS con livello di protezione I e II”) e che riporta precise indicazioni sui contenuti e le modalità di verifica.

 

 

 

Inail, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Valutazione del rischio e verifiche”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo, Maria Teresa Settino con la collaborazione di Raffaella Razzano, edizione 2016 (formato PDF, 616 kB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Protezione contro le scariche atmosferiche: valutazione del rischio e verifiche”.

 

 

RTM



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Eugenio Roncelli immagine like - likes: 0
06/03/2017 (08:52:53)
Altro documento inutile: ripete, nemmeno con parole diverse, quanto è descritto nelle norme CEI e nella legge.
Emesso solo per motivi istituzionali e di facciata.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Imparare dagli errori: gli incidenti sul lavoro e le punture delle vespe

Sicurezza e accertamento tecnico: schede tecniche e lavatrici industriali

Lavorare in sicurezza con la pressa a piastre per impiallacciatura

Impianti fotovoltaici e sicurezza: le linee guida e i chiarimenti


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

15APR

Riduzione delle emissioni negli edifici in Europa e ruolo dell’ETS2

14APR

PFAS e malformazioni congenite

10APR

Convegno SLAM: Sicurezza sul Lavoro e Interazioni con l’AMbiente

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
15/04/2026: Gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni - FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione – marzo 2026
15/04/2026: MASE - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Deliberazione n. 1 del Marzo 2026 e Circolare n. 2 del 27 marzo 2026 - Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59
14/04/2026: Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
14/04/2026: Imparare dagli errori – Le attività di pulizia, gli infortuni e le cadute – le schede di Infor.mo. 10507 e 18055
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?


PREVENZIONE INCENDI

Crans Montana: riflessioni su prevenzione, rischi e cultura delle emergenze


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità