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Quando predisporre il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)?

Quando predisporre il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)?
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: DUVRI

06/12/2012

Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 per i datori di lavoro committenti nell'affidamento, qualunque ne sia la forma contrattuale, di lavori, servizi e forniture ad imprese e lavoratori autonomi. Di Rolando Dubini.

 
Milano, 6 Dic - L'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, recante disposizioni in materia di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” [in realtà relativo all'affidamento, qualunque ne sia la forma contrattuale, di lavori, servizi e forniture ad imprese e lavoratori autonomi] prevede al comma 3 che “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 [i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori], elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
La sanzione penale contravvenzionale, oblazionabile in via amministrativa col tramite degli ufficiali di polizia giudiziaria (u.p.g.) dei servizi ispettivi nei luoghi di lavoro delle A.s.l. territorialmente competenti è dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro a carico del datore di lavoro o del dirigente eventualmente delegato in modo specifico per tal fine, per violazione dell'art. 18 lett. p) del D.Lgs. n. 81/2008 (obbligo di elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3), che punisce appunto la violazione dell'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
 
Il comma 3 dell'articolo citato prevede dunque che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento in primo luogo elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (c.d. DUVRI). Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera [nel senso che è parte integrante del contratto, deve essere stato predisposto, e non tanto che deve essere materialmente in uno col contratto d'appalto] “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”, ovvero deve sempre riflettere lo stato attuale delle interferenze presenti durante i lavori, servizi e forniture. Nel settore dei contratti pubblici il DUVRI deve essere redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, “dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
 
È stato opportunamente sottolineato dal Ministero del lavoro che “vi è la necessità, negli appalti pubblici o privati, di realizzare la cooperazione ed il coordinamento tra committenti ed appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza “globale” delle opere e dei servizi da realizzare. Tale obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l’elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell’eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all’interferenza delle diverse lavorazioni, tale obiettivo si raggiunge mediante la stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). La redazione del DUVRI deve essere effettuata con la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili” [testualmente:”la logica del DUVRI ... estende la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008) a tutti i settori di attività”], estende a tutti i settori di attività l’obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle “attività prevenzionistiche” poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono nell’appalto. Il DUVRI, elaborato a cura del committente-datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto. Viene poi indicato – come già ricordato precedentemente - che nel contratto di appalto vanno identificati i costi relativi alla realizzazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena nullità del contratto stesso e che i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza ( RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di accesso ai dati relativi ai costi della sicurezza. I Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) hanno inoltre la possibilità di richiedere copia del DUVRI stesso per l’espletamento della propria funzione” [cfr. Circolare n. 5/2011 dell'11 febbraio 2011 del Ministero del lavoro sul quadro giuridico degli appalti].
 
La Cassazione ha da tempo precisato che “in materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro [committente] è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008] è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008 )].
 
L'art. 26, comma 3, ultima parte, D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il DUVRI, per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", ma questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).
 
Va, ad esempio, sottolineato, che “non può... considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, [essendo] questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” (Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. Rv. 239252).
 
Dunque i rischi “ riconoscibil[i] da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” sono oggetto del DUVRI.
 
Il DUVRI nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, che resta dunque legalmente l'unico soggetto direttamente responsabile in caso di omessa predisposizione.
 

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Ai sensi dell' art. 26 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 - II Edizione

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 con la determinazione n. 3/2008, recante disposizioni in materia di “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza” (GU n. 64 del 15-3-2008 ) precisa quanto di seguito riportato.
 
“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
 
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.
 
Le Stazioni appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.
 
Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
 
In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.
 
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
 
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
 
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
 
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
 
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).”
 
La recente sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 21 febbraio 2012, n. 6857 ha fornito una accezione meglio definita di interferenza, e di conseguenti obblighi prevenzionali: "l'accezione di "interferenza" tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai "contatti rischiosi", destinate, per l'appunto, a prevenirli.
In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere. Il principio generale in materia di interferenze tra ditta appaltante ed appaltatrice, affermato con continuità da questa Corte è quello che, ove i lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltante in esso inserendosi anche l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica (ivi compresa, ovviamente, anche quella di cui ci si occupa), e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo.
Un'esclusione della responsabilità dell'appaltante è configurabile solo qualora all'appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltante, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltante dall'organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltante, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e l'appaltatore”.
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 


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Rispondi Autore: dario tripiciano - likes: 0
06/12/2012 (08:07:57)
Una domanda che ogni tanto ritorna nell'esperienza pratica: nel caso di azienda che occupa locali in locazione dove la manutenzione (elettrica, del verde ecc.) sia svolta da ditte contrattualizzate dal proprietario dell'immobile, il quale gestisce anche l'appaltatore,dando indicazioni circa lo svolgimento del servizio, va comunque realizzato un DUVRI? Può essere pensato un DUVRI a tre soggetti, ovvero proprietario, affittuario e ditta appaltatrice?
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
06/12/2012 (15:57:16)
Condivido pienamente quanto ben espresso nell'articolo.
Vorrei aggiungere che, secondo il mio vedere, il DUVRI dovrebbe essere prescritto anche nei casi di "interferenza" con l'ambiente pubblico; ad esempio, i lavori sul tetto di un edificio fronte strada introducono un rischio nell'ambiente (caduta di gravi dal tetto su persone e cose sottostanti), con necessità di "apprestamenti" di sicurezza (barriere etc sulle aree pubbliche) da valutare appunto nel DUVRI.
Rispondi Autore: Marco Bissoni - likes: 0
10/12/2012 (15:50:56)
In quel caso occorre verificare chi ha la "disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto" (art. 26 comma 1), ciò si può individuare dal contratto di locazione/affitto.
Rispondi Autore: Alessandro Liuti - likes: 0
11/02/2013 (19:30:11)
salve,
volevo sapere nel caso un committente appalti le stesse attività di lavoro che svolge nolmalmente in proprio, e cioè affianchi ai propri dipendenti altri lavoratori di ditte in appalto, sono da considerarsi rischi da interferenze o no? e se si quali?
grazie
Rispondi Autore: Giuseppe Michielan - likes: 0
06/12/2015 (19:26:39)
La mia Parrocchia ha dato in uso dei locali di una sua struttura al CTPIA (Centro territoriale permanente istruzione adulti) di Treviso.Di questa struttura esiste il piano di emergenza aggiornato al 2014. Alla Parrocchia è stato chiesto di fornire il Documento di Valutazione Rischi (DVR). E' compito della Parrocchia fornire questo documento o di chi usa i locali per l'insegnamento?
Grazie per le Vostre indicazioni. G. Michielan

Rispondi Autore: Andrea Corio - likes: 0
27/09/2018 (02:08:50)
Mi trovo in questa situazione: l’azienda A che produce cuscinetti a sfera concede una parte di capannone come ricovero attrezzature e mezzi all’azienda B che fa assistenza elettrica su macchinari industriali esclusivamente presso terzi. Le mie domande sono due: l’azienda A deve redigere un D.U.V.R.I. e consegnarlo all’azienda B per informarla dei rischi presenti nel suo capannone nel momento in cui l’unico operaio o il titolare dell’azienda B transitano per ricoverare i mezzi e le attrezzature ?
L’azienda A deve richiedere all’azienda B l’idoneità alla mansione dell’operaio, la formazione Lavoratori, la formazione del RSPP (titolare dell’azienda B)?
Rispondi Autore: Filippo Lanza - likes: 0
04/07/2019 (14:08:35)
Buongiorno, se viene la ditta con 3 lavoratori per un giorno va fatto il duvri?

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