Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Il DUVRI in caso di lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: DUVRI

27/05/2010

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l’interpretazione di “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni”.

google_ad_client

Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa l’interpretazione di “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni”, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.





Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008?
In via preliminare, si osserva che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l’espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell’ambito delle prestazioni manutentive).
Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.
Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26.




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!