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Come calcolare i costi della sicurezza da interferenze

Come calcolare i costi della sicurezza da interferenze
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: DUVRI

02/03/2015

Una pubblicazione Inail si sofferma sui costi della sicurezza da interferenze nel DUVRI. I costi della sicurezza speciali, i costi della sicurezza ordinari, la Stazione Appaltante, le criticità della normativa e le indicazioni per computare i costi.

Roma, 2 Mar – Il comma 5 dell’ articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 indica che nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
 
Che il tema dei costi della sicurezza abbia ancora alcuni punti da chiarire è l’Inail stessa a dirlo con il documento Inail “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze” curato da Raffaele Sabatino con la collaborazione di Andrea Cordisco. Un documento che presenta un’utile guida aggiornata per l’assolvimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione in merito alla  valutazione dei rischi interferenti.

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Proprio per far luce su questa “non limpidissima questione”, il capitolo dedicato ai costi della sicurezza nel DUVRI ricorda preliminarmente che secondo le norme vigenti i costi relativi alla sicurezza nell’ambito dei contratti pubblici si possono distinguere fra:
- costi della sicurezza speciali (o diretti): “sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono dall’apposita stima effettuata nel DUVRI (o nel PSC);
- costi della sicurezza ordinari (o indiretti): sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nell’offerta dell’operatore economico; si tratta quindi di costi afferenti l’attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell’appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e sono una quota parte delle spese generali afferenti l’Impresa (art. 32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici)”.
 
Esaminando il panorama normativo gli autori della guida ritengono che solo per i costi della sicurezza speciali la Stazione Appaltante “sia tenuta ad effettuare una stima, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nel DUVRI. Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ai prezzari della Stazione Appaltante o ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell’Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Questi costi debbono essere esplicitati e tenuti distinti dall’importo soggetto a ribasso d’asta, rappresentando la quota da non assoggettare a ribasso, e sono quindi sottratti da ogni confronto concorrenziale. Pertanto, si può affermare che tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte e, pertanto, congrui per definizione”.
Invece i costi della sicurezza ordinari - componente del costo sicurezza proprio dell’Appaltatore – “dovranno essere indicati dal singolo operatore economico, in sede di offerta ai sensi del comma 6 dell’art. 26 e del comma 3 bis dell’art. 86 del Codice dei contratti, e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto alle caratteristiche dell’appalto, ai sensi citato comma dell’art. 86 del Codice dei contratti. Tale componente, tuttavia, non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, bensì un costo che la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare separatamente nel Quadro Economico relativo all’appalto”.
Dunque – “al contrario di quanto invece parte della dottrina sostiene” – gli autori della guida ritengono che “la Stazione Appaltante, non debba effettuare alcuna stima o artifizio contabile per determinare a priori un costo della sicurezza generica, o del personale, non avendo la Norma in alcuna parte stabilito tale incombenza e per la semplice constatazione che la Stazione Appaltante ignorando, ovviamente, le realtà delle diverse singole organizzazioni aziendali, non ha modo di determinare tale importo, se non in termini del tutto ipotetici”.
In sostanza – continua la guida – “gli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta sono solamente quelli speciali e non quelli ordinari, che restano oggettivamente ignoti alle Stazioni Appaltanti essendo questione del tutto interna agli operatori economici, parallelamente alla componente costo del personale, presentando requisiti di determinazione assolutamente soggettivi non generalizzabili o stimabili in serie”.
 
In definitiva si ritiene - anche sulla base della Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF) - “percorribile il seguente iter:
 
A. la Stazione Appaltante fissa l’importo a base d’asta evidenziando solo i costi speciali non soggetti a ribasso, senza quindi esplicitare la componente riferita ai costi ordinari;
B. gli operatori economici debbono indicare nell’offerta sia i costi speciali per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla Stazione Appaltante), sia quelli per i rischi specifici (costi ordinari);
C. la Stazione Appaltante tiene conto dell’intera offerta così prodotta ai fini dell’aggiudicazione e della determinazione della soglia di anomalia;
D. la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse, ivi compresa la verifica relativa dei costi ordinari evidenziati dagli operatori economici, anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale, come avviene ad esempio negli affidamenti mediante procedura negoziata”.
L’eventuale mancata indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza da interferenze e/o degli oneri della sicurezza aziendali “comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento essenziale dell’offerta a norma del comma 1 bis dell’art. 46 del Codice dei contratti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4622/2012)”.
 
La guida ricorda tuttavia, “a dimostrazione di quanto l’argomento rimanga per molti aspetti complesso e controverso”, una recente sentenza n. 3706/2013 del Consiglio di Stato “che ha ritenuto che, laddove la Stazione Appaltante non abbia predisposto un modello ad hoc ad uso dell’Appaltatore al fine di indicare i costi ordinari, e di conseguenza questi non li abbia indicati, ciò non determini l’automatica esclusione dell’Impresa”. Si sottolinea, per inciso, che “la disciplina degli appalti pubblici relativa alle offerte anomale, eccessivamente basse, non si applica agli appalti del settore privato; in tali contratti gli unici costi della sicurezza connessi allo specifico appalto, da indicare a pena di nullità, sono quelli necessari per eliminare o ridurre le interferenze pericolose”.
Viene mostrato poi – con riferimento al punto B – un facsimile di prospetto dei costi della sicurezza per l’esecuzione dell’opera.
 
Nella guida, che vi invitiamo a leggere integralmente, è riportato anche un paragrafo che dà specifiche indicazioni su “come computare i costi della sicurezza da interferenze”.
 
In particolare la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 stabilisce che, al fine di quantificare i costi della sicurezza da interferenze, “in analogia a quanto avviene per gli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle categorie di cui all’Allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (ex d.p.r. 222/03 art. 7)”; in particolare:
1. agli apprestamenti previsti nel DUVRI;
2. alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
3. agli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi” (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso gli ambienti del Datore di Lavoro Committente);
4. ai mezzi e servizi di protezione collettiva nel DUVRI;
5. alle procedure previste nel DUVRI per specifici motivi di sicurezza ed agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale, previsto nel DUVRI, delle lavorazioni interferenti;
6. alle misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
 
Nel documento per ogni categoria indicata sono presentati vari esempi, suggerimenti e raccomandazioni.
Ad esempio riguardo al punto 5. si indica che “lo sfasamento temporale delle lavorazioni, se formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni contenute nel DUVRI, potrebbe non essere considerato costo della sicurezza (quale ristoro per il fermo personale/macchine/attrezzature), in quanto le Imprese sarebbero in grado, in linea di massima, di valutarlo preventivamente, in sede di formulazione delle offerte. Lo sfasamento spaziale, che determina lo spostamento di macchine ed attrezzature, in quanto misura che abbatte il rischio da interferenze lavorative, va considerato costo della sicurezza. Lo sfasamento delle lavorazioni, qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento, si computa considerando, nelle relative tre sezioni, gli oneri da essi derivanti”.
 
Vengono poi constatate nel capitolo ulteriori criticità:
a) “le disposizioni inerenti la stima dei costi (e le relative indicazioni dell’AVCPLSF) sono di difficile applicazione negli appalti di forniture e servizi banditi dalle centrali di committenza o da Amministrazioni che effettuano acquisti centralizzati per sedi periferiche;
b) non appare chiaro a chi competa la determinazione dei costi aggiuntivi della sicurezza, derivanti da variazioni dell’appalto o da adeguamenti dinamici del DUVRI”.
 
Concludiamo l’articolo ricordando che nel DUVRI “non debbono essere riportate le misure per eliminare i rischi specifici derivanti dall’attività delle singole Imprese aggiudicatarie, o dei singoli lavoratori autonomi, ma soltanto i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività di soggetti diversi presenti nell’effettuazione della prestazione”. E la stima dei costi dovrà essere “congrua, analitica per singole voci, riferita a prezziari della sicurezza standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata (ogni Regione ha l’obbligo di pubblicare e di tenere aggiornato l’Elenco Regionale dei Prezzi), o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato”.
 
Riguardo infine alle novità introdotte dal Decreto del Fare in relazione ai rischi da interferenze nelle attività di lavoro, segnaliamo alcuni articoli pubblicati da PuntoSicuro:
 
 
INAIL - Settore Ricerca - Dipartimento Processi Organizzativi, “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze”, documento curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici), settembre 2013, pubblicazione febbraio 2014 (formato PDF, 12.11 MB).
 
 
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RTM
 
 

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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/03/2015 (09:33:23)
Chissà perchè siamo l'unico Paese dell'Unione Europea che nel recepimento della direttiva quadro 89/391/CEE e della direttiva cantieri 92/57/CEE ci siamo inventati una tale sciocchezza.

Circa 15 anni fa, mi trovai a spiegare a dei rappresentanti inglesi di un'azienda americana che dovevano realizzare un nuovo stabilimento di produzione in Italia (250 mln di euro d'investimento), la necessità di stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Questi non riuscivano a capire la necessità visto che per loro, l'opera, fissate le clausole contrattuali e il capitolato, doveva essere eseguita nel pieni rispetto di tutto ciò che le norme di legge e di buona tecnica nonché delle regole Corporate, imponevano.

Ci misi un po' di tempo a spiegarlo (forse per colpa del mio anglo calabro) ma alla fine ci riuscii.

Solo che questi signori, con un umorismo poco britannico, se ne uscirono con la battuta:
"Italians, not only spaghetti, pizza e mandolino ... but safety costs!"

Quel conta non è l'enucleare questi costi dal ribasso ma individuare tutte quelle scelte progettuali, organizzative, tecniche e procedurali che concretamente possono eliminare o ridurre i rischi.
Il fatto che poi siano o no soggetti a ribassi, è, in concreto, totalmente ininfluente ai fini della sicurezza sul lavoro.
Rispondi Autore: Mario Carmine De Vita - likes: 0
07/03/2015 (04:26:57)
Condivido in toto quanto commentato dal Sig.Carmelo.

Rispondi Autore: Carmelo Giannì - likes: 0
08/03/2015 (10:36:58)
Sono anche io d'accordo con quanto riportato dal collega e mi spiace per la brutta figura fatta nei confronti di investitori esteri. Ritengo comunque che l'intento del legislatore fosse quello di evitare "furbate" da parte degli imprenditori e quindi di consentire di comprendere nei ribassi (per aggiudicarsi l'opera) anche i costi riferiti alla sicurezza. Evidentemente a casa loro sono molto più onesti.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/03/2015 (16:50:59)
Se a livello di progetto definisco e contrattualizzo tutto ciò che è necessario per operare in sicurezza, il problema non si pone.

Se il sistema avesse funzionato, non vedremmo ancora in giro per cantieri, parapetti mancanti, scavi non armati, ecc., ecc.., eppure sono tutti pagati......

La direttiva 92/57/CEE (direttiva cantieri) spingeva per l'integrazione della sicurezza fin dalla fase di concezione dell'opera proprio per eliminare o ridurre i rischi a livello di progetto.
Questo non è stato capito o voluto capire da chi materialmente ha scritto il decreto di recepimento nel 1996.
Andando a fare un giro sul sito dell'OSHA EU, si può trovare la guida per l'applicazione della direttiva 92/57/CEE dove i citati concetti sono ben evidenziati.

In merito alla "brutta figura", direi che l'abbiamo fatta tutti noi italiani ..... ma sugli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro ed al recepimento delle direttive europee, ormai ci siamo abituati.

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