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LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

10/03/2006

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “Linee guida per l’applicazione del DPR 222/2003 – Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione di mercoledì 1 marzo 2006 ha approvato le “Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03– Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (in attuazione dell’art. 31, comma 1, della legge n. 109/1994)(disponibili in banca dati per gli abbonati, vedere anche la versione preparatoria in PuntoSicuro n.1395 e ilD.P.R. 222/03).

Il “Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro” della Commissione Salute e il Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti Pubblici” di ITACA, organi di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, hanno predisposto nel dicembre 2005 le linee guida, interpretative del D.P.R. 222/03, con lo scopo “di aiutare i soggetti, pubblici e privati, al rispetto della norma e renderli maggiormente utili per la salute dei lavoratori occupati nel settore delle costruzioni”.
L’obiettivo dichiarato è pertanto “quello di fornire una interpretazione ed uno schema di riferimento che orientino prima di tutto i committenti ed i  coordinatori alla sicurezza, ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, tenendo anche conto del dibattito tecnico e degli sviluppi legislativi che hanno portato alla stesura del testo di legge”.

A circa otto anni dall’entrata in vigore della “Direttiva Cantieri“, infatti “la pianificazione della sicurezza non risulta ancora soddisfacente soprattutto per mancanza di specificità e di peculiarità dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.); l’istituzione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) non ha migliorato la situazione”.

Le linee guida, “se da un lato si pongono come obiettivo fondamentale l’esplicitazione di quanto previsto dal 222/03 al Capo IV in merito alla stima dei costi della sicurezza, dall’altro non possono non richiamare l’attenzione sull’importanza e la centralità del momento progettuale, a qualsiasi livello ed ambito sviluppato (sia pubblico che privato) in quanto una corretta e completa progettazione dell’opera è presupposto fondamentale per la sua esecuzione in sicurezza”.

Questo l’indice:

1.      Premessa .
2.      Definizioni e termini di efficacia
3.      Considerazioni preliminari .
4.      Analisi del testo del D.P.R. 222/03 .
4.1    CAPO I - Disposizioni generali
4.1.1  Art. 1- Definizioni e termini di efficacia .
4.2    CAPO II - Piano di sicurezza e di coordinamento .
4.2.1  Art. 2- (Contenuti minimi) .
4.2.2  Art. 3- Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
4.2.3  Art.4- Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
4.3    CAPO III- Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza
4.3.1  Art. 5- Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo .
4.3.2  ALLEGATO l - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili alla definizione del contenuti dei P.S.C. di cui all'articolo 2, comma 2.
4.3.3  ALLEGATO II - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali al fini dell'analisi dei rischi connessi all'area dl cantiere, di cui all'articolo 3, comma 1.
4.4    Stima dei costi della sicurezza
4.4.1  Premessa .
4.4.2  Voci rientranti nei costi della sicurezza
4.4.3  Metodo di stima dei costi della sicurezza.
4.4.4  Il dettaglio tecnico dei costi della sicurezza .
4.4.5  Gli aspetti amministrativi e procedurali dei costi della sicurezza .
APPENDICE I

Esempi 1 di costi della sicurezza per singoli punti dell’articolo 7, comma 1, del DPR 222/03

APPENDICE II

Tabella delle voci di costo della sicurezza (allegato I, DPR 222/03)

 

 

 

 

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