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I quesiti sul decreto 81/08: sugli obblighi nei cantieri

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

23/10/2008

Chiarimenti sull’obbligo della nomina dei coordinatori, della redazione del POS e sulla redazione del PIMUS. A cura di G. Porreca.

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Sull’obbligo della nomina dei Coordinatori della Sicurezza, della redazione del POS e sulla redazione del PIMUS. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
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Quesito
Nel caso di un cantiere in cui è prevista la presenza di un’unica impresa per l’effettuazione di lavori di entità inferiore a 200 uomini-giorno ma in presenza di rischi di caduta dall’alto il committente che non ha l’obbligo di nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è tenuto comunque a nominare  Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione? Il committente deve comunque notificare il cantiere agli organismi competenti,  redigere il PIMUS e far redigere dall’impresa appaltatrice il POS?

Risposta
Essendo prevista la presenza di un’unica impresa il committente, qualunque sia la natura dei lavori a realizzarsi e indipendentemente dal fatto che gli stessi richiedano il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività non è tenuto,  in base a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, a designare né il coordinatore in fase di progettazione né quello in fase di esecuzione i quali sono invece richiesti, salvo l’esonero di cui al comma 11 dello stesso articolo 90, nel caso della presenza di più imprese, anche non contemporanee oltre che nel caso in cui (comma 5) dopo l’affidamento dei lavori ad una unica impresa l’esecuzione dei lavori o di parte di essi venga affidata ad un’altra impresa dovendo in tal caso il committente designare il coordinatore in fase di esecuzione il quale, da quel punto in poi è tenuto a redigere il PSC.
 
Il committente nel caso segnalato non dovrà fare neppure (art. 99 comma 1 lettera c) la notifica preliminare agli organi di vigilanza competenti in quanto si è in presenza di un’unica impresa e per lo svolgimento di lavori di entità presunta non uguale o superiore a 200 uomini-giorno. In ogni caso comunque il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, fosse pure l’impresa che opera in cantiere unica, deve redigere, così come indicato nell’art. 96 comma 1 lettera g)  del Testo Unico, il piano operativo di sicurezza (POS) anche nel caso in cui non vi sia una impresa affidataria ed un coordinatore in fase di esecuzione al quale l’impresa affidataria  è tenuta a trasmetterlo (art. 101 comma 3).
 
Per quanto riguarda, infine, il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (Pi.I.M.U.S.) l’obbligo della sua redazione, ai sensi dell’art. 136 comma 1 del Testo Unico, è a carico del datore di lavoro dell’impresa che deve montare il ponteggio e lo stesso lo dovrà fare tra l’altro servendosi di personale e sotto la sorveglianza di un preposto appositamente addestrati (art. 136 commi 6).



 

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Rispondi Autore: Mario rossi - likes: 0
30/08/2013 (10:56:54)
Buongiorno,
il mio quesito è questo:
supponiamo di fare un intonaco esterno, quindi con semplice CIL e con una sola impresa. L'impresa ha il solo l'obbligo di redigere il POS e PIMUS?
E il committente deve inviare la notifica preliminare se il ponteggio supera una certa altezza?
grazie

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