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I costi della sicurezza: individuazione, analisi, computo e pagamento

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

09/06/2009

Disponibile in rete un documento che indica i criteri di individuazione, analisi, computo e pagamento dei costi della sicurezza. I problemi interpretativi e il coordinamento tra coordinatore e progettista.

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Abbiamo ricordato in un precedente articolo che il Decreto legislativo 81/2008, in coerenza con alcune normative precedenti, stabilisce diverse misure per la programmazione della sicurezza riguardo ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione: tra queste l’indicazione del costo della sicurezza.
Inoltre abbiamo segnalato la presenza in rete di prezzari dedicati alla sicurezza che possono aiutare a redigere la stima dei costi in modo completo ed analitico, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni legislative.
 
 
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Tuttavia il tema dei costi della sicurezza è un tema delicato e non esente da alcuni dubbi interpretativi in merito all’adempimento di quanto richiesto dalla normativa.
Per questo motivo presentiamo alcuni documenti prodotti o raccolti dal Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC Udine) che possono aiutare i nostri lettori a trovare la giusta strada tra articoli di legge e prezzari.
 
Il documento che presentiamo oggi, intitolato “Criteri di individuazione, analisi, computo e pagamento dei costi della sicurezza” e prodotto da CISC Udine, nasce in seguito alla pubblicazione delle linee guida ITACA a proposito del D.P.R. 222/2003 e indica come individuare, computare e calcolare i costi della sicurezza – nei cantieri pubblici e privati – ricordando la necessità di un’attività integrata tra coordinatore in fase di progettazione, progettista e normativa vigente.
 
Nel documento si ricorda che “nel settore dei cantieri temporanei e mobili, sia pubblici che privati, la legislazione italiana prevede il divieto di assoggettare a ribasso d'asta i costi della sicurezza, mentre in altri paesi d'Europa la sicurezza viene considerata integrata nel progetto e viene programmata, realizzata e controllata come qualsiasi altra opera in costruzione”.
E dunque la “normazione” di questo aspetto della sicurezza procede per gradi, senza disporre di “parametri di riferimento o di esempi da seguire”.
In merito si sono susseguite infatti diverse norme e interpretazioni: il “Decreto legislativo 494, il successivo decreto correttivo 528”, le varie Determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, le successive Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/2003, …
Nessuno di questi dispositivi – il documento non fa riferimento al Decreto legislativo 81/2008 emanato successivamente alle linee guida ITACA – “si è rivelato sufficientemente chiaro ed esaustivo da fornire ai coordinatori, per la progettazione e per l’esecuzione, la certezza di operare correttamente, nel rispetto della normativa cogente di settore”.
 
L’indice del documento:
 
-  Premessa;
1. Quando e chi calcola i costi della sicurezza:
- opere pubbliche;
- opere private.
2. Come si calcola il costo della sicurezza
3. Come si individuano i costi della sicurezza:
- i costi diretti o costi ex lege;
-  i costi speciali o costi contrattuali;
- alcuni esempi.
4. Come si computano i costi della sicurezza
5. Come si pagano i costi della sicurezza – le varianti:
- modalità di computazione e pagamento;
- varianti al progetto;
- varianti del piano di sicurezza e coordinamento per inadeguatezza o carenza;
6.  Necessità di una attività integrata tra coordinatore – progettista - d.l.
 
 

 

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