Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Il primo decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: RSPP, ASPP

31/03/2009

Esame dello schema del decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tante le novità e le modifiche previste. A cura di G. Porreca.

Pubblicità
 
Esame dello schema del decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tante le novità e le modifiche previste. A cura di G. Porreca.
 
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
 
Possiamo definirlo un vero e proprio nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro quello che è in elaborazione per apportare le correzioni e le integrazioni al D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 previste dalla legge n. 123/2007 e ciò a seguito del numero considerevole degli articoli che le contengono (170), numero che supera abbondantemente la metà di quelli già costituenti il Testo Unico vigente.  
 
Sono tante le novità e le modifiche che si prevedono sia ai vari Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 che ai suoi allegati ed il condizionale è d'obbligo, come non mai, potendo lo schema del decreto correttivo originario subire delle variazioni lungo il complesso iter che lo attende (consultazione delle parti sociali, parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari) prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Lo stesso ministro del welfare, Maurizio Sacconi, del resto, ha avuto modo di precisare che lo schema di decreto non è assolutamente definitivo e può essere soggetto ad ulteriori variazioni ed integrazioni.
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----




In sostanza le principali novità previste riguarderebbero la riduzione dell'entità delle sanzioni, la rivisitazione del sistema sanzionatorio, la rimodulazione degli obblighi del datore di lavoro, il potenziamento del ruolo della bilateralità, la comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la revisione delle condizioni per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali, l'abolizione della data certa sui documenti di valutazione dei rischi (DVR), oltre ad alcune modifiche da apportare all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 sugli appalti ed alle disposizioni da applicare nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV dello stesso decreto legislativo.

Le modifiche e le integrazioni, si legge nella relazione di accompagnamento della bozza del decreto correttivo, sono state apportate, oltre che per ottemperare alle previsioni della legge delega anche per migliorare l'efficacia del Testo Unico ai fini antinfortunistici, nonché per recepire alcune delle numerose criticità emerse nei primi mesi di applicazione del decreto e per fornire i chiarimenti richiesti da più parti e necessari per una corretta interpretazione del D. Lgs. n. 81/2008.
 
La rivisitazione del sistema sanzionatorio riguarderebbe la riduzione dell'entità delle sanzioni e l'allargamento delle ipotesi contravvenzionali alle quali è possibile applicare le procedure oblative di cui al D. Lgs. n. 758/1994. L'entità delle sanzioni stabilite dal decreto correttivo, in particolare, sono state ricalcolate prendendo a riferimento quelle già previste dal D. Lgs. n. 626/1994 e tenendo conto dell'incremento degli indici Istat dal 1994 al 2008. Per il futuro dovrebbe quindi essere introdotto un meccanismo in base al quale le sanzioni saranno automaticamente adeguate seguendo lo stesso criterio. Per consentire, inoltre, l'applicazione da parte degli organi di vigilanza del provvedimento di prescrizione obbligatoria e delle procedure oblative previste dal D. Lgs. n. 758/1994 dovrebbero essere abolite le sanzioni che nel D. Lgs. n. 81/2008 prevedono attualmente la pena del solo arresto introducendo al loro posto la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. "Non è certo introducendo la sanzione dell'arresto" si legge nella relazione che accompagna la bozza del decreto correttivo "che si realizza l'obiettivo di innalzare i livelli di tutela negli ambienti di lavoro. Pertanto si propone di eliminare le ipotesi del solo arresto a favore di un sistema che privilegi la applicazione di sanzioni che prevedono l'alternativa tra arresto ed ammenda ed alle quali si applica, come richiesto dal citato criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge n. 123/2007, la procedura della prescrizione obbligatoria ex d. lgs. n. 758/1994, la quale opera in funzione prevenzionistica permettendo al soggetto intemperante di regolarizzare le condizioni di tutela dell'ambiente di lavoro, usufruendo in caso di corretto adempimento dell'ordine impartito dall'organo di vigilanza, della possibilità di pagare una ammenda ridotta rispetto al massimo edittale".
 
E' in previsione poi una complessiva riscrittura dell'articolo relativo alla sospensione delle attività imprenditoriali in modo da eliminare alcuni problemi operativi emersi a seguito all'entrata in vigore del Testo Unico. In particolare viene proposta una modifica  che riguarda la "reiterazione" delle violazioni rilevatasi di difficile attuazione sostituendola con il concetto di violazione "plurima" articolata in una pluralità contestuale di almeno tre gravi violazioni o, in alternativa, della ripetizione nel tempo breve di un biennio di una identica grave violazione. Inoltre la sanzione che colpisce l'imprenditore che non osservi il provvedimento di sospensione, in coerenza con le scelte operate in materia sanzionatoria, dovrebbe anche essa essere trasformata in una sanzione che prevede non più l'arresto ma l'alternativa dell'arresto o della ammenda con conseguente possibilità di applicare la procedura prevenzionale di cui al D. Lgs. n. 758/1994.
 
Tra le proposte di modifica si segnala, ancora, la reintroduzione dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento di valutazione dei rischi entro 90 giorni dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa, ripescando così la disposizione dell'art. 96 bis dell'abrogato D. Lgs. n. 626/1994, nonché l'abolizione della data certa sui documenti di valutazione dei rischi (DVR) ritenuta una incombenza di non facile ed immediata applicazione. La certificazione della data dovrebbe essere sostituita dall'apposizione della data stessa in calce al documento e dalla sottoscrizione del documento medesimo, contestualmente al datore di lavoro, sia del responsabile del sevizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che del medico competente. E' prevista, inoltre, una modifica che riguarda il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) la cui redazione dovrebbe essere esclusa  nei casi in cui le lavorazioni siano a rischio basso e/o di limitata durata e che dovrebbe essere comunque aggiornato, sia pure limitatamente ai rischi interferenziali, in ogni caso di modifica della situazione di rischio.
 
In merito poi all'articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008 relativo all'esonero per i laureati nelle classi di laurea indicate nello stesso decreto dalla formazione destinata agli ASPP e RSPP si propone nella bozza l'estensione dell'esonero stesso a chi è in possesso della laurea magistrale LM26 (ingegneria della sicurezza) e di consentire tale esonero unicamente ai laureati sopraindicati che dimostrino, mediante attestazione, di avere maturata una esperienza concreta di gestione della sicurezza, della durata di almeno un anno, nel settore in cui intendono andare a svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione.
 
E' quindi proposto un emendamento all'articolo 47 del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per risolvere quello che è stato definito un "cortocircuito normativo". Per consentire, infatti, ai comitati paritetici, in caso di mancata elezione del RLS, di comunicare al datore di lavoro il nominativo del rappresentante territoriale verrà introdotto l'obbligo da parte del datore di lavoro di informare i comitati stessi della mancata elezione del RLS in azienda. In base, inoltre, ad un altro emendamento che si legge nello schema del decreto correttivo e riferito all'art. 18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro avrebbe l'obbligo di comunicare il nominativo del RLS, a lui segnalato dai lavoratori, non più all'Inail ma al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
 
Interessanti, ancora, le proposte di modifica che riguardano il Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili per consentire in tale settore una corretta applicazione del decreto legislativo medesimo.
 
Un emendamento all'articolo 89 sulle definizioni tende a chiarire, in piena coerenza con le previsioni di cui al successivo articolo 90, nel quale si riscontra costantemente l'espressione "committente o responsabile dei lavori", quello che da più parti ed anche dallo scrivente si è sostenuto ripetutamente e cioè che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà e non un obbligo del committente. Viene poi proposta l'abolizione della coincidenza "ope legis" di tale figura con altre figure citate nel D. Lgs. n. 81/2008 (progettista, direttore dei lavori, R.U.P.) in quanto queste sono chiamate a coprire altre funzioni e viene inoltre richiesta l'introduzione della incompatibilità della figura del responsabile dei lavori con il coordinatore per la progettazione o con il coordinatore per l'esecuzione, incompatibilità che non opererebbe comunque in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice. A proposito della impresa esecutrice nella bozza del decreto correttivo compare anche una definizione di questa impresa la quale viene però individuata, per la verità, con una espressione che a sua volta si presta ad una non chiara interpretazione.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----




Per consentire poi l'ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Corte di Giustizia europea con la nota sentenza del 25/7/2008 in merito all'obbligo della nomina dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, si prevede una riscrittura dell'articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008. Verrebbe abrogato, come era prevedibile, il comma 11 dello stesso articolo 90  che concede al committente l'esonero  della nomina del coordinatore in fase di progettazione per i cantieri privati per i quali non sussiste l'obbligo del permesso di costruire e si farebbe invece ritorno, per poter usufruire di tale esonero, alla condizione dell'entità del cantiere inferiore ai 200 uomini giorno e nei quali non si riscontra comunque la presenza di particolari rischi, cantieri per i quali la bozza del decreto correttivo inserirebbe anche l'esonero dalla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.
 
Un'altra novità sarebbe introdotta con l'abolizione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 93 e cioè l'abolizione dell'obbligo da parte del committente di controllare l'operato del responsabile dei lavori e di verificare che lo stesso adempia a quegli obblighi che gli ha conferito con l'incarico affidatogli. Con l'emendamento, inoltre, al comma 2 dello stesso articolo 93 verrebbe sanata quella dimenticanza, più volte messa in evidenza dallo scrivente, di citare il committente in alternativa al responsabile dei lavori per quanto riguarda il controllo dell'operato dei coordinatori per la sicurezza.
 
Con l'aggiunta infine di un comma all'art. 96 verrebbe data una risposta ad un altra discussa interpretazione del D. Lgs. n. 81/2008 che riguarda la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) da parte dei fornitori di materiale o attrezzature in cantiere. Secondo l'emendamento proposto l'obbligo della redazione del POS non opererebbe ove l'attività dell'impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la redazione stessa è vista come un adempimento particolarmente gravoso e non suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori ma comunque in ogni caso sarebbe imposto alle imprese fornitrici l'obbligo della applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (cooperazione, coordinamento, DUVRI, ecc).
 
Queste ed altre ancora sono le correzioni e le modifiche proposte per il D. Lgs. n. 81/2008 contenute nello schema di decreto sottoposto alla approvazione del Consiglio dei Ministri del 27/3/2009, proposte che non si ritengono comunque certamente esaustive perché dall'esame delle stesse emerge che non sono state prese in considerazione e quindi risolte alcune altre problematiche sorte nella prima applicazione delle disposizioni del Testo Unico ed al centro di attenzioni e discussioni anche accesissime quale ad esempio, una per tutte, l'obbligo della nomina del medico competente anche al di là dei casi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, onde consentire allo stesso di partecipare e collaborare alla effettuazione della valutazione dei rischi presenti in azienda e di adempiere a tutti gli altri obblighi fissati a suo carico dal D. Lgs. n. 81/2008. Per confermare questa interpretazione, se è quella voluta dal legislatore,  sarebbe opportuno eliminare dal testo del D. Lgs. n. 81/2008 quelle espressioni, quei passaggi e quegli incisi che risultano incoerenti con la stessa e che hanno contribuito a condurre molti a delle conclusioni diverse.
 
 
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Confente Pier Giorgio - likes: 0
31/03/2009 (11:25)
Da ingegnere ho fissato l'attenzione sulle parti tecniche ed operative dello schema uscito dal consiglio dei ministri lasciando le considerazioni penali alle organizzazioni sindacali e padronali che per natura loro sono più sensibili alle questioni di "potere" che a quelle della sicurezza.
Mi piace la semplificazione di alcune bardature (data certa, richiamo più esplicito alla normativa tecnica, indicazione aggiornata delle norme sul pericolo di esplosione) che denotano un approccio più operativo e meno ideologico.
In particolare mi piace la modifica :
- dell'allegato X ove si specifica che i lavori edili riguardano le parti strutturale delle linee
- dell'allegato IX ove si corregge la pericolosa tabella delle distanze dalle linee elettriche introducendo chiaramente il rispetto della vigente normativa tecnica e l'aumento delle distanze indicate in funzione degli sbandamenti della catenaria e della dimensione delle attrezzature e componenti utilizzati (con ciò si pone rimedio al grave rischio di fulminazione introdotto dal D. Lgs 81 ovviamente sfuggito ai giuristi ma non agli esperti di sicurezza elettrica.
Altri commenti si potranno fare riflettendo meglio sulle altre innumerevoli modifiche e sul loro reale significato.
Sarebbe l'ora che la sicurezza dei lavoratori fosse lasciata agli esperti (non giuridici ma tecnici) lasciando alla magistratura solo il suo naturale campo previsti dalla costituzione (giudicare sulla malafede dei soggetti) e non delegando ad essa i criteri di sicurezza come si è fatto fino ad oggi.
Rispondi Autore: luigibastone@libero.it - likes: 0
03/10/2010 (10:54:58)
Buon di vorrei sapere nell'ambito delle forze di polizia come viene interpretata l'81 e il D.L. 106/2009 come correttivo?
Grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!