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L'approfondimento. ''Esposizione ad agenti chimici pericolosi durante il lavoro: campo di applicazione delle nuove disposizioni'' (1/2)

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Lavoratori

25/09/2002

A cura di Rolando Dubini. ''Il D.Lgs. 2 Febbraio 2002 numero 25, recante Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro...''

ASPETTI GENERALI
1.1. Le nuove disposizioni

Il Decreto legislativo 2 Febbraio 2002 numero 25, recante Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40), modifica il Decreto Legislativo 19 settembre1994 n. 626 aggiungendo al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 il nuovo Titolo VII-bis Protezione da agenti chimici e i nuovi articoli dal 72 bis al 72 ter-decies. [v. 1) avviso di rettifica: Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, recante: "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002) - GU n. 83 del 9-4-2000 e 2) errata-corrige - Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, recante: "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002). (GU n. 83 del 9-4-2002)].

L'emanazione è avvenuta prima della pubblicazione della Legge Comunitaria 2001 (LEGGE 1 marzo 2002, n.39) che prevedeva specifica delega al governo (in GU n. 72 del 26-3-2002- Suppl. Ordinario n.54).

Le nuove disposizioni:
1. determinano i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti (sostanze o preparati) chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici, definibili pericolosi ai sensi dei decreti legislativi n. 52/97 (sostanze) e 285/98 (preparati), ovvero molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo;
2. si applicano a 'tutti i settori di attività privati o pubblici' (art. 1 c. 1 D. Lgs. n. 626/94) ove siano presenti lavoratori dipendenti o equiparati (art. 2 c. 1 D. Lgs. n. 626/94);
3. si applicano alle attività esistenti al momento della entrata in vigore del nuovo D. Lgs. n. 25/2002 a far data dal 23 giugno 2002, e dunque con una proroga di 3 mesi.

Tra i molteplici adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 25/2002 vanno segnalati i seguenti obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, per quanto di rispettiva competenza:
1. valutazione preliminare dell'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e dei rischi conseguenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, con obbligo di aggiornamento periodico e in occasione di notevoli mutamenti della situazione;
2.specifica informazione e formazione (ed eventuale addestramento, se necessario) dei lavoratori (sugli agenti, l'accesso alle schede di sicurezza, le misure di emergenza, ecc.), oltre a quanto previsto in via generale dagli articoli 21 e 22 del D. Lgs. 626/94;
3. sorveglianza sanitaria, per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo; 4. Obbligo del datore di lavoro per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso;
4. misure di emergenza (sistemi di allarme, di segnalazione, esercitazioni di sicurezza, mezzi di pronto soccorso ecc.);
5. misurazioni del livello, tipo e durata dell'esposizione;
e altri ancora.

Sono previste disposizioni aggiuntive solo per le attività in cui sia superato un cosiddetto 'rischio moderato', che potrà essere definito da specifici decreti dal datore di lavoro, con alleggerimento degli obblighi di legge (cfr. artt. 72 ter-decies commi 3 e 4 e 72 quater comma 5 D. Lgs. n. 626/94, introdotti dall'art. 2 D. Lgs. n. 25/2002). Possiamo dunque individuare obblighi differenziati, utilizzando l'utile distinzione proposta da Rino Pavanello, tra due tipi di aziende:
A) quelle ricadono nella classe A e che comprendono le aziende che non rientrano nel rischio moderato di cui all'art. 72-quinquies c. 2 e 72 ter decies commi 3 e 4 D. Lgs. n. 626/94
B) quelle che ricadono nella classe B e che comprende le attività ove vi sia un rischio moderato le quali, a norma dell'art. 72-quinquies c. 2 e 72 ter decies commi 3 e 4 D. Lgs. n. 626/94 sono esentate da tutti gli obblighi derivanti dagli artt. articoli 72-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 72-decies (Sorveglianza sanitaria), 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio) D. Lgs. n. 626/94.

La violazione delle nuove disposizioni è penalmente sanzionata con le pene alternative dell'arresto ed ammenda), come da modifiche apportate dal D. Lgs. n. 25/2002 agli articoli 89, 90 e 92 del D. Lgs. 626/94.

La portata della nuova normativa è assai ampia, in quanto coinvolge anche molte aziende, che non fanno parte del settore chimico, e che non erano abituate ad una considerazione così attenta ed estesa degli obblighi preventivi imposti dal D. Lgs. n. 626/94, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 25/2002.
È del tutto evidente che le disposizioni sono in parte innovative per le aziende non chimiche.
La loro applicazione può essere molto agevolata e semplificata se queste aziende adotteranno l'esperienza già in essere da decenni nelle aziende chimiche.

1.2 Regime Transitorio
Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 25/2002 al D. Lgs. n. 626 entrano in vigore dal 23 marzo 2002, ma l'art. 4 del D. Lgs. n. 25/2002 ha opportunamente disposto una norma transitoria con l'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94: 'i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono attività rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta data'.

1.3 Abrogazioni
L'art. 5 del D. Lgs. n. 25/2002 dispone l'abrogazione le seguenti significative parti del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 [(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200] attinenti il rischio di esposizione lavorativa a piombo:
1) il Capo II [Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro] in materia di esposizione a piombo, articoli 10-21;
2) allegati I [(Attività lavorative più comunemente note che comportano esposizione al piombo (Art. 10, comma 3)], II [Criteri per l'effettuazione del controllo clinico dei lavoratori esposti al piombo (Art. 15, comma 2)], III [Metodi di analisi per la misurazione degli indicatori biologici del piombo (Art. 15, commi 3 e 4)], IV [Metodi di prelievo e dosaggio per la misurazione della concentrazione del piombo nell'aria (Art. 17, comma 2)], VIII [Modalità di campionatura e di misurazione degli agenti chimici e di valutazione dei risultati (Art. 58, comma 3, lettera c)].
Vi è da dire che l'abrogazione delle parti del D. Lgs. n. 277/91 relative all'esposizione a piombo è più formale che sostanziale, in quanto i contenuti dello stesso sono stati di fatto interamente trasposti nel nuovo D. Lgs. n. 25/2002, e dunque nel D. Lgs. n. 626/94 vigente (restano sostanzialmente identici i valori limite e le altre disposizioni).
Il D. Lgs. n. 25/2002 ha inoltre abrogato il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro), abrogato dal presente decreto legislativo - pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36), riguardante i rischi derivanti da alcune sostanze [2-naftilamina e suoi sali (numero C.A.S. 91-59-8); 4-aminodifenile e suoi sali (numero C.A.S. 92-67-1); benzidina e suoi sali (numero C.A.S. 92-87-5); 4-nitrodifenile (numero C.A.S. 92-93-3)] nonché le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro - pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105)

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n° 25 regolamenta, con prescrizioni penalmente sanzionate, i 'requisiti minimi' per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici (art. 1 D. Lgs. n. 25/2002).

A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
La seconda ed ultima parte dell'articolo sarà pubblicata sul numero di domani.



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