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Quando un dipendente opera in mancanza dei presidi di sicurezza

Quando un dipendente opera in mancanza dei presidi di sicurezza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sentenze commentate

15/12/2017

Una sentenza della Cassazione si sofferma sulle responsabilità di un datore di lavoro in riferimento al crollo di una parete di blocchi di cemento con infortunio mortale di un lavoratore.  L’obbligo di sorvegliare l’adozione delle misure di prevenzione.

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Roma, 15 Dic – Sono tanti i casi di infortunio, come messo in rilievo in questi anni dalla nostra rubrica “Imparare dagli errori”, che hanno a che fare con il crollo durante attività di scavo o con l’uso delle pompe di calcestruzzo e di betoniere e betonpompe. E sono ugualmente tante le sentenze che hanno messo in rilievo come spesso, in questi infortuni, le attività siano svolte senza un’adeguata pianificazione, senza quei semplici presidi di sicurezza che avrebbero la funzione di prevenire o rendere meno grave l’infortunio. 

 

Ci soffermiamo, in particolare, su una recente sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza n. 48077 del 18 ottobre 2017, che affrontando il ricorso relativo al giudizio su un crollo di una parete di blocchi di cemento con infortunio mortale di un lavoratore e in relazione alla mancanza di elementari presidi di sicurezza, si sofferma, come in molte altre sentenze della Cassazione, sulla responsabilità del datore di lavoro.

Ribadendo, tra l’altro, che nella giurisprudenza di legittimità è costante il principio secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare che vengano adottate.

 

Nella sentenza n. 48077 si indica che la Corte di appello di Genova, con sentenza del 12 maggio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, “appellata - fra gli altri - dall'imputato M.A., ha rideterminato la pena nei confronti di quest'ultimo a mesi 10 e giorni 20 di reclusione, confermando per il resto il giudizio di responsabilità nei confronti dell'M.A. e di altri coimputati (R., C. e B. A.) per il reato di omicidio colposo in danno di F.S.- dipendente dell'M.A. - che decedeva nel cantiere edile sito in Taggia, a causa dell'improvviso crollo del muro realizzato con blocchi di cemento prefabbricati collocati all'interno di uno scavo sulla cui sommità si trovava il lavoratore”.

 

In particolare veniva accertato che il F.S. era “posizionato sulla sommità dei blocchi per indirizzare il flusso di calcestruzzo che la beton-pompa gettava all'interno dell'intercapedine presente tra la parete di blocchi di cemento e la cavità sottostrada, allorché i blocchi costituenti la cassaforma di sostegno del calcestruzzo fresco crollavano al suolo, travolgendo il F.S. e cagionandone il decesso”. E riguardo all’infortunio i verbalizzanti “constatavano l'assenza di uno studio progettuale a monte della realizzazione della parete di blocchi di cemento, al fine di verificare le caratteristiche del terreno; l'assenza di un piano operativo di sicurezza; l'assenza di strutture di protezione per i lavori in quota; l'assenza di adeguata formazione del personale dipendente sui rischi specifici”.

 

Inoltre la Corte territoriale riteneva “la responsabilità ‘di posizione’ dell'M.A., discendente dal ruolo di datore di lavoro alle cui dipendenze lavorava l'infortunato” e osservava che “non risultava che l'imputato avesse delegato alcuna funzione in materia di valutazione dei rischi e che la sua mancata presenza in cantiere, lungi dall'escluderne la responsabilità, rendesse ancora più evidente la sua condotta omissiva, avendo egli consentito che un suo dipendente operasse in condizioni di assoluta mancanza dei più elementari presidi in materia di sicurezza”.

 

Contro tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'M.A., “lamentando, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova dell'ingerenza e della conoscenza, da parte del prevenuto, circa la partecipazione del F.S. all'esecuzione dei lavori nel corso dei quali questi restò vittima di incidente mortale”.

Secondo il ricorso:

- “il ricorrente non partecipò alla riunione del 20.7.2010 in cui si decisero le modalità operative dell'intervento urgente da realizzare né era presente in cantiere il giorno del sinistro”;

- “agli atti non vi è neppure la prova che il F.S. fosse stato chiamato dall'M.A. ad eseguire i lavori urgenti in questione”.

E si ritiene, nel ricorso, che la Corte territoriale “abbia confermato la condanna del prevenuto esclusivamente su basi oggettive, a cagione della mera posizione di datore di lavoro della vittima”.

 

La Corte di Cassazione indica innanzitutto che “nessuna violazione di legge o vizio motivazionale è rinvenibile nella sentenza impugnata” e che la Corte di appello “ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di omicidio colposo in contestazione. Ne deriva che ci si trova di fronte ad una cd. ‘doppia conforme’, nel senso che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo e adeguato, oltre che giuridicamente corretto”.

E i rilievi della difesa svolgono prevalentemente “censure in punto di mero fatto, che non sono consentite in questa sede, non potendo la cassazione rivalutare il compendio probatorio in senso alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dal giudice di merito”.

 

In ogni caso le considerazioni del ricorrente “secondo cui l'M.A. non solo non fosse a conoscenza dei lavori urgenti in occasioni dei quali avvenne l'infortunio mortale, ma che addirittura non sapesse dell'impiego del F.S. nella lavorazione, si scontrano con la circostanza, accertata in sentenza, che a tale lavorazione partecipò non solo il F.S., ma anche un altro dipendente dell'M.A., SA.S.”. La sentenza dà per scontato che la ditta M.A., sia pure irregolarmente, fosse subappaltatrice della ditta XXX per la realizzazione della casseratura in blocchi di cemento, “eseguita in assenza di progetto esecutivo. Pertanto, a prescindere dalla conoscenza dei lavori urgenti, è pacifico che l'M.A. abbia fatto realizzare dai suoi dipendenti la casseratura in blocchi senza alcun progetto esecutivo, e che tale struttura crollò nel corso del getto di calcestruzzo cui stava attendendo il F.S., così travolgendolo e cagionandone il decesso”.

 

A questo proposito si sottolinea che nella giurisprudenza di legittimità “è costante il principio secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 - dep. 2015, Ottino, Rv. 26320001)”.

E, da questo punto di vista, la struttura motivazionale della sentenza della Corte territoriale “appare logica e corretta in diritto, addebitando al datore di lavoro le plurime omissioni prevenzionistiche accertate (realizzazione dell'opera in calcestruzzo senza progetto esecutivo, senza p.o.s., senza presidi di sicurezza per operare in quota, senza adeguata formazione del personale sui rischi specifici), certamente riconducibili al prevenuto quale datore di lavoro titolare della posizione di garanzia”.

Al riguardo – continua la Cassazione - la Corte territoriale ha “acutamente osservato che il rimprovero nei confronti del prevenuto, nel caso di specie, è stato quello di aver consentito ‘che un suo dipendente operasse in condizioni di assoluta mancanza dei più elementari presidi in materia di sicurezza’. E ciò non sulla base di una ‘teorica’ responsabilità oggettiva di posizione ma sulla base di dati di fatto concretamente riscontrati nel processo, che hanno condotto ad un puntuale accertamento di responsabilità colposa del prevenuto”.

 

In definitiva la Corte di Cassazione “rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza 18 ottobre 2017, n. 48077 - Crollo della parete di blocchi di cemento e infortunio mortale di un lavoratore. Mancanza di elementari presidi di sicurezza e responsabilità del datore di lavoro



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