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I quesiti sul decreto 81: due DdL nella stessa sede


 
A cura di G. Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Sono  un tecnico della prevenzione. Desidero un consiglio in merito alla nomina di un RSPP e dell’addetto al primo soccorso e antincendio. Nel caso di due ditte operanti nella stessa sede, il datore di lavoro di una ditta (in possesso della qualifica di RSPP, di addetto al primo soccorso e di addetto antincendio) può svolgere la mansione di addetto di primo soccorso e antincendio per la seconda ditta? E se si, oltre ad essere in possesso degli attestati, basterebbe una nomina per lo svolgimento delle mansioni sopradette il tutto secondo l’art. 45 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.?
 

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Risposta
Per rispondere al quesito, che si ritiene piuttosto singolare, è necessario richiamare le disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 riportante il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, riguardanti la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e quella degli addetti al primo soccorso, alle norme antincendio ed alla gestione dell’emergenza in generale.
 
Come è noto l’obbligo della istituzione del servizio di prevenzione e protezione è contenuto nell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 che così recita:
 
“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34 (svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione), il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.”,
 
secondo il quale quindi il servizio di prevenzione e protezione può essere interno o esterno all’azienda. Il legislatore comunque, con l’art. 34 comma 1 che di seguito di riporta:
 
  “1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6 (aziende con presenza di particolari rischi), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi”
 
ha concesso al datore di lavoro, in alcuni casi ed in alcune condizioni previste appunto nell’Allegato 2, di poter ricorrere alla facoltà di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previa formazione specifica e con l’obbligo di un aggiornamento.
 
Per quanto riguarda poi gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza l’obbligo di nominare gli stessi è contenuto nell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 riportante gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, il quale, con il comma 1 lettera b), ha stabilito che:
 
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
    a) ................................
    b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”.
 
Quindi, così come è facile osservare, con l’art. 34 comma 1 al datore di lavoro, oltre alla facoltà di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, è stata concessa anche la facoltà di svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione però solo in particolari condizioni riportate nel comma 1-bis dello stesso art. 34, introdotto con il D. Lgs. correttivo n. 106/2009, secondo il quale:
 
   “1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 (aziende con presenza di particolari rischi), nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis” 
 
e quindi solo nel caso di imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori ed a condizione che lo stesso datore di lavoro frequenti gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46 riguardanti  rispettivamente il primo soccorso e la prevenzione incendi.
 
Stando così le cose e con riferimento al caso particolare prospettato nel quesito formulato e che riguarda due datori di lavoro che vengono a trovarsi ad operare con la propria azienda in una stessa sede e che in pratica vogliono “intrecciarsi” i compiti, si è del parere che, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, nel mentre uno dei datori di lavoro, se in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall’art. 32,  può svolgere le funzioni di RSPP per conto dell’altro datore di lavoro, che sostanzialmente fa ricorso in tal caso, secondo quanto gli è consentito, a persona e servizio esterno alla propria azienda, la stessa cosa non può farsi per quanto riguarda i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione in quanto per lo svolgimento di tali compiti ciascuno dei due datori di lavoro è tenuto ad individuare un proprio lavoratore, così come esplicitamente indicato nell’art. 18 comma 1 lettera b) sopra riportato.
 
In altre parole quindi ed in definitiva i due datori di lavoro, per quanto riguarda in particolare i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, o optano, se sono nella possibilità di farlo in base al numero dei propri addetti, di svolgerli direttamente nell’ambito ciascuno della propria azienda e previa specifica e relativa formazione oppure, ognuno per proprio conto, sono tenuti ad individuare uno o più lavoratori della propria azienda al quale o ai quali affidare lo svolgimento dei compiti stessi.
 
 


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Rispondi Autore: G A - likes: 0
02/02/2011 (09:17:12)
secondo me l'interpretazione è corretta però se si usasse il buonsenso e non sempre e cmq il bastone si potrebbe anche concedere che gli addetti all'emergenze di una ditta sia anche quelli dell'altra ditta in quanto operando nella stessa area potrebbero coprire senza problemi qualsiasi tipo di emergenza per entrambe le aziende. In molti cantieri, ad esempio, il Coordinatore per la Sicurezza ammette che alcuni lavoratori facciano da addetti antincendio anche per altre aziende.
Rispondi Autore: AC - likes: 0
02/02/2011 (09:50:29)
Non sono completamente d'accordo con la suindicata ipotesi, poichè in particolare se sono attività particolarmente diverse sarebbe abbastanza difficile che si possa configurare che ci sia conoscenza approfondita della sicurezza nei diversi settori. A meno che non venga formulato un DUVRI nel quale siano predisposti i metodi di intervento, coesistenza e formazione appropriata tra i lavoratori delle varie aziende. In effetti il caso dovrebbe essere valutato così come i casi di POS nei lavori edili.
Rispondi Autore: Daniela - likes: 0
02/02/2011 (12:17:47)
In una realtà uguale ho consigliato ad un DL di nominare 1 addetto antincendio e 2 PS ed all'altro 1 PS e 2 antincendio così da avere ognuno la copertura di almeno 1 addetto ed in totale 3 add.PS e 3 Antncendio. per quanto rigurda il RSPP nel mio caso hanno preferito un esterno, ma ritengo che un DL potrebbe fare il RSPP anche dell'altra azienda se fa il corso RSPP "intero" (non da 16 ore), in quanto per l'altra azienda non è DL.
Rispondi Autore: MP - likes: 0
03/02/2011 (13:00:53)
la normativa parla di "lavoratore", non "proprio lavoratore". In aziende che condividono gli spazi, ha senso una gestione congiunta dell'emergenza, con un piano ed addetti in comune, indipendentemente da chi li stipendia
Rispondi Autore: TIZIANA SCHIAVO - likes: 0
03/02/2011 (14:50:42)
Anch'io ritengo che l'importante è che sia presente almeno un addetto al primo soccorso e antincendio sempre, pertanto anche se è non è un "proprio lavoratore" poco importa. Dal momento che gli spazi sono condivisi ritengo dunque l'interpretazione avanzata troppo limitativa e atta solo ad alimentare molti corsi. La situazione non è per niente singolare nel comparto agricolo, anzi è molto frequente.
Rispondi Autore: larsim - likes: 0
03/02/2011 (16:36:19)
dividiamo adempimenti formali da adempimenti sostanziali. ogni azienda deve avere almeno un addetto ai e un ps. poi, in caso fosse possibile una eventuale cooperazione, un piano di gestione delle emergenze può prevedere "squadre congiunte", nell'ottica di una efficace gestione delle emergenze stesse.
Rispondi Autore: graziano - likes: 0
07/02/2011 (12:29:23)
il mio dubbio è in caso di comprtamento colposo quale dei 2 dl è responsabile'

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