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Rischio Coronavirus: aspetti organizzativi e gestionali

Rischio Coronavirus: aspetti organizzativi e gestionali

Autore: Donato Eramo

Categoria: Coronavirus-Covid19

07/05/2020

Aspetti organizzativi e gestionali del D.Lgs. 81/2008 sulla valutazione del rischio “Coronavirus” e le domande che più di frequente vengono rivolte agli “addetti ai lavori”.

Le domande che più di frequente vengono rivolte agli “addetti ai lavori”, in particolare ai “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed ai Medici Competenti (MC), interni o esterni, è se:

  • il D.Lgs. 81/2008 è la norma a cui fare riferimento per la valutazione del rischio “Coronavirus”;
  • è necessario fare riferimento ad altre norme;
  • bisogna aggiornate il “Documento sulla Valutazione dei Rischi”(DVR).

 

In questo contesto, a parere di chi scrive, gli argomenti prioritari su cui bisogna focalizzare l’attenzione, dovrebbero iniziare prima di tutto dagli aspetti organizzativi e gestionali da mettere immediatamente in atto a seguito della valutazione del rischio “Coronavirus” che necessariamente coinvolge tutti i soggetti definiti dal D.Lgs. 81/2008 e cioè i Datori di Lavoro, i Dirigenti , i Preposti, i Lavoratori e gli Enti di Staff, quali in particolare il “Servizio di Prevenzione e Protezione” ed il “Medico Competente”, funzioni aziendali obbligatorie, cosiddette “cogenti”, le cui conoscenze, competenze, esperienze e capacità manageriali riguardano rispettivamente la sicurezza sul lavoro e la salute dei lavoratori.

 

Per quanto sopra, saranno trattate le citate argomentazioni cercando di riportare testualmente i contenuti normativi di singoli articoli specifici del D.Lgs. 81/2008 ai quali fare riferimento, soprattutto perché le tematiche coinvolgono anche tutti gli Enti dello Stato preposti alla verifica ed al controllo in materia, come gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, gli Ispettori delle ASL, gli Ispettorati Provinciali del Lavoro, gli Uffici Giudiziari, la Magistratura, i Carabinieri, gli Ispettori dell’INAIL e altri Istituti.

 

Chi scrive, avendo lavorato come Dirigente del Servizio di Prevenzione e Protezione del Gruppo fino al 2003 e attualmente come Presidente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno di una Società di consulenza in materia di salute, sicurezza sul lavoro, ambiente e qualità, si è interessato evidentemente per ragioni professionali del processo di valutazione dei rischi e, a fronte dell’attuale emergenza epidemiologica dovuta al “Coronavirus”, è sembrato normale riferirsi al D.Lgs. 81/2008 che tratta la “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

  

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Fermo restando tutte le misure di salute e sicurezza sul lavoro indicate dalle Istituzioni dello Stato per combattere il “Coronavirus”, si è cercato di indicare, da parte di chi scrive, le misure di prevenzione e protezione previste sia da singoli articoli di carattere generale, che d’articoli di carattere specifico del D.Lgs. 81/2008 che il Datore di Lavoro deve mettere in atto, per orientare l’idonea condotta soprattutto nei confronti dei Lavoratori, sotto la vigilanza dei Dirigenti e dei Preposti, in termini soprattutto di comportamenti “individuali”, meglio in una sorta di “autocontrollo” per la propria salute. Questo perché con riferimento ai rischi specifici, ci sono articoli del D.Lgs. 81/2008 riguardanti l’informazione e la formazione, articoli sulla vigilanza, articoli sulla sorveglianza sanitaria e articoli specifici sulla fornitura individuale dei Dispositivi Individuali di Protezione (DPI), da indossare specificatamente, come nel nostro caso, per l’esposizione a “Coronavirus”.

 

E’ opportuno, per un idoneo orientamento sulle possibili cautele da adottare, fare riferimento alla definizione di “luogo di lavoro” previsto dal D.Lgs. 81/2008, e, in tal senso, fare riferimento per esempio ad un “negozio alimentare” appare un classico esempio di “luogo” per tutte le persone che vi lavorano, sia che esse siano Datori di Lavoro o Lavoratori, ma anche e soprattutto per chi lo frequenta come “cliente”, il quale è una persona che, per il semplice fatto che accede nei luoghi di lavoro, deve anche lui essere tutelato. Il “luogo di lavoro” pertanto, nell’accezione della definizione del D.Lgs. 81/2008, è qualsiasi luogo in cui si svolge una attività lavorativa, sia essa pubblica o privata, dove si producono beni o servizi. Per queste brevi inziali considerazioni l’oggettivo riferimento al D.Lgs. 81/2008, a parere di chi scrive, appare, anche dal punto di vista giuridico, quale strumento più pertinente per gestire questa grave situazione di pandemia da “Coronavirus”. Accadimento, da rilevare, mai gestito, in quanto del tutto nuovo, e mai avvenuto in precedenza che sta comportando la rimodulazione continua, giorno dopo giorno, della valutazione dei rischi. Infatti, finora, anche se la valutazione dei rischi ha riguardato molteplici fattori ad alto rischio, ben definiti ed identificati dal D.Lgs. 81/2008 come “Agenti Biologici”, questi non hanno mai riguardato l’esposizione a “Coronavirus” che non è stato, precedentemente, mai identificato nell'uomo. 

 

Da evidenziare, in questo particolare e complesso processo di valutazione, che una diversificazione va necessariamente fatta, in termini assoluti e relativi, tra le attività professionali mediche e infermieristiche e le attività lavorative normalmente svolte in tutte le altre attività economiche. Questo perché le professioni di medico e di infermiere, cioè quelle che si svolgono specificatamente in Ospedale, nelle Case di Cura, nei Laboratori di riabilitazione o nei Laboratori di analisi nei quali si analizzano campioni o reperti che riguardano la potenziale presenza di “Coronavirus”, sono attività in cui è stato visto un infido “Agente Biologico” molto aggressivo e addirittura potenzialmente più letale rispetto ad altri pericolosi Virus conosciuti. Questa differenziazione lavorativa quindi è estremamente necessaria perché nell’attività medica ed infermieristica si è direttamente esposti al rischio “Coronavirus” proprio per il necessario e come dire “obbligatorio” contatto diretto con pazienti contagiati o potenzialmente contagiati.

 

Per tutte le altre attività lavorative invece, di cui ci si sta interessando, la presenza del rischio “Coronavirus” non deriva direttamente dall’attività svolta, ma può derivare dalla frequentazione dei luoghi di lavoro da parte di persone contagiate o potenzialmente contagiate. Comunque per la gestione di attività ad alto rischio il D.Lgs. 81/2008 prevede l’adozione di misure di prevenzione e protezione che altro non indicano se non il bisogno di intervenire “preventivamente” per ridurre quanto più possibile il rischio, proprio perché, se non gestito opportunamente, può produrre eventi lesivi potenzialmente letali che giustificano un obiettivo finale che è quello di eliminare totalmente il “Coronavirus”.

 

Si va inoltre discutendo, da parte di alcuni “addetti ai lavori”, che non sarebbe necessario l’aggiornamento del “Documento sulla Valutazione dei Rischi” (DVR) che invece, come noto, è un istituto giuridico che impone al Datore di Lavoro, durante l’esercizio di una certa attività lavorativa, di valutare tutti i rischi presenti nelle attività svolte ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratori e per tutte le altre persone che dovessero frequentare il luogo di lavoro. Ovviamente, essendo obbligatorio valutare tutti i rischi, di conseguenza è necessario aggiornare il DVR per registrare le misure di prevenzione e protezione adottate, vale a dire tutte quelle misure di cautele organizzative e gestionali che servono concretamente ad eliminare o almeno ridurre quanto più possibile i rischi. Per quanto riguarda il “Documento sulla Valutazione dei Rischi” ogni organizzazione lavorativa ne deve possedere uno e per quanto riguarda il suo “aggiornamento”, molti autori dicono che per il “Coronavirus”, non essendo direttamente collegato all’attività lavorativa svolta, come nel caso dei medici e degli infermieri, non è necessario ed obbligatorio effettuare la valutazione di questo rischio e di conseguenza aggiornare il DVR. Naturalmente questa posizione, in particolare da parte degli Enti di Stato preposti alle verifiche ed ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare la Magistratura), non è condivisa, proprio alla luce delle disposizioni normative previste dal D.Lgs. 81/2008 che promuove una condizione in cui, anche se il rischio non derivi dall’attività lavorativa direttamente svolta o anche se il rischio non sia direttamente presente nelle attività svolte (come nel caso di esposizione a “Coronavirus”), questa condizione deve essere valutata, perché ci si trova di fronte ad un nuovo rischio – come citato mai valutato - che può derivare sia dalla frequentazione dei luoghi di lavoro che per qualsiasi altra ragione e quindi essere fonte di contagio. Di conseguenza il “Coronavirus” è un alto rischio strettamente connesso all’attività svolta.

 

Gli articoli specifici del D.Lgs. 81/2008  in materia, sono in particolare l’art. 15 (Misure generali di tutela) che impone al  Datore di Lavoro di avere riguardo a tutti i rischi che connotano l’attività lavorativa ed in particolare di integrare la prevenzione con la valutazione delle influenze ambientali, l’art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili), l’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) e l’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) che richiamano una concezione onnicomprensiva dei rischi, in particolare l’art. 29 che specifica come le modalità di effettuazione della valutazione devono avere riguardo di tutti i rischi che si manifestano durante l’attività lavorativa. C’è quindi l’oggettiva esigenza di valutare il rischio “Coronavirus” ed aggiornare di conseguenza il “Documento sulla Valutazione dei Rischi” in funzione appunto di questo nuovo rischio, anche per la connotazione giuridica che si deve dare a questo “Agente Biologico” che, tra l’altro, trova espressa disciplina nell’art. 10 (Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Quanto sopra determina, sotto il profilo applicativo, che ciascun Datore di Lavoro deve valutare il rischio “Coronavirus” e, in questo senso, diventa fondamentale la collaborazione specialistica del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” e soprattutto la collaborazione riferita a questo specifico rischio del “Medico Competente”. Figure queste presenti anche in tutti gli Enti di verifica e di controllo dello Stato (anche presso la Magistratura) come professionista maggiormente in grado di fornire al Datore di Lavoro indicazioni riguardante l’eventuale sorveglianza sanitaria per questo particolare tipo di rischio. Quindi a carico del Datore di Lavoro, coadiuvato da queste due principali figure professionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sorge l’obbligo di aggiornare il “Documento sulla Valutazione dei Rischi” e di prendere quindi idonee misure di prevenzione e protezione.

 

Naturalmente le cautele per gestire questo rischio sono di varia natura che muovono innanzitutto dall’obbligo di informare e formare  i lavoratori circa questo nuovo rischio, soprattutto con modalità comportamentali “individuali”  - come fatto cenno in una sorta di “autocontrollo” della propria salute - che valgono per tutti e che, per quanto riguarda il mondo del lavoro, è stato oggetto di un “Protocollo” specifico da parte del Governo riguardante il contagio (“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”) che è stato stipulato il 14 Marzo 2020 e concordato con le parti sociali per combattere questo tipo di rischio.

Però, per fare ripartire l’attività industriale, la cosiddetta FASE 2, sarà essenziale che vengano prese cautele, a parere di chi scrive, in base al D.Lgs. 81/2008. La prima cautela è quella di informare e formare i lavoratori, come per esempio quello di avere informato della cosiddetta distanza interpersonale, e da queste tutte le altre cautele per non subire il potenziale contagio, come l’obbligo di fornitura dei “Dispositivi di Protezione Individuale” (DPI) specificati in particolare nel Titolo X (ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI) del D.Lgs. 81/2008. Questi DPI non sono altro che la famosa mascherina, i guanti, i gel igienizzanti, le barriere (per esempio quelle in Plexiglass) ed altri DPI ritenuti necessari ed opportuni rispetto alla specifica attività lavorativa svolta per evitare il contatto diretto o indiretto, come quello per esempio con il pubblico, tra l’operatore ed operatore, tra operatore ed il pubblico e altre evenienze.

 

Da sottolineare ulteriormente che, come fatto cenno, una cosa è l’entità del rischio del medico e dell’infermiere per il contatto “diretto” con il paziente potenzialmente contagiato, quindi una situazione lavorativa più rigorosa e quindi si devono scegliere DPI più mirati da indossare, altra cosa è la situazione di rischio di qualunque altro lavoratore che per il solo fatto che possa essere a contatto con altre persone, con clienti del pubblico o con fornitori che a secondo dei casi potrebbero essere contagiati, l'entità e la natura dei DPI può e deve cambiare. Altra accortezza è la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche questa una cautela per la particolare volatilità potenziale del “Coronavirus”.

 

Sotto il profilo invece di carattere generale nel D.Lgs. 81/2008 trova applicazione la vigilanza sui lavoratori, per effettuare la quale il Datore di Lavoro, direttamente o tramite i suoi diretti collaboratori, quali i Dirigenti ed i Preposti, deve assicurare che le direttive di prevenzione e protezione, le informazioni date, i DPI forniti, vengano osservate o usati. In parallelo c’è il tema della Sorveglianza Sanitaria che di per sé, fermo restando l’attività medica ed infermieristica, non è direttamente richiesta per la presenza di questo “Coronavirus”, ma potrebbe essere necessaria proprio per l’esito della valutazione dei rischi effettuata da parte del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” congiuntamente al “Medico Competente”. a supporto del Datore di Lavoro, per le decisioni operative da intraprendere, in particolare per categorie di lavoratori che più specificatamente sono a contatto con persone.

 

Un doveroso cenno riguarda la crisi economica in atto per la “serrata” – cosiddetto “lockdown” – di quasi tutte le attività lavorative, a causa della quale, potrebbe indurre la singola azienda a sottovalutare, per costi da sostenere, alcuni obblighi del D.Lgs. 81/2008 e delle indicazioni del Governo, di cui si è fatto cenno.  In merito c’è solo da rilevare che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è un obbligo naturale per ogni Datore di Lavoro e che questo obbligo non deriva dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica, come più volte accennato eccezionale, ma deriva in forza delle disposizioni normative proprio del D.Lgs. 81/2008, dovute da qualsiasi mutamento dell’organizzazione del lavoro, da qualsiasi evoluzione tecnico-scientifica attuabile con riferimento all’organizzazione, da qualsiasi infortunio, da incidente, da malattia professionale rilevante o da qualsiasi mutamento che possa essere significativo sotto il profilo della salute e della sicurezza sul lavoro. Quindi il Datore di Lavoro sa che i suoi collaboratori devono essere pronti su sua richiesta a collaborare.

 

Per quanto riguarda la “Sorveglianza Sanitaria” si è visto che qualsiasi “Medico Competente” è in grado di dare indicazioni per contenere il “Coronavirus”, alcune delle quali sono meglio specificate nell’accennato “Protocollo” del 14 Marzo 2020 e che in gran parte derivano da quelle indicazioni che il Ministero della Salute periodicamente, giorno dopo giorno sta dando, tramite anche la Protezione Civile, a livello generale.

 

E’ opportuno anche porre l’attenzione su alcuni aspetti, oltre alla sanificazione dell’ambiente, riguardanti giustamente la necessità di lavarsi spesso le mani con sapone, mantenere il distanziamento sociale di 1,5 metri o evitare assembramenti, le quali sono indicazioni di carattere organizzativo e del tutto a costo "Zero”. Più delicato è invece l’argomento sui “Dispositivi di Protezione Individuale” perché su questo punto ci sono state delle grandi difficoltà di approvvigionamento anche a livello nazionale, tramite la Protezione Civile, nonostante le ingenti risorse economiche immediatamente messe a disposizione, per cui si è potuto fare un approvvigionamento limitato dei “Dispositivi di Protezione Individuale” e molto si è fatto sull’inventiva e sulle capacità creative anche del singolo Datore di Lavoro. Va da sé che bisognerebbe avere la possibilità di forniture adeguate alle reali necessità lavorative, però dovremmo pensare che non ci vogliono particolari meccanismi operativi o particolari strumenti per attuare la prevenzione e la protezione rispetto al “Coronavirus”, almeno per le attività standard e sempre facendo la dovuta differenza con le attività sanitarie, mediche, infermieristiche e simili.

 

Un’annotazione finale riguarda la tendenza oramai consolidata, in aziende soprattutto di grandi dimensioni, di come poter effettuare una efficace “informazione”, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che nel contempo possa raggiungere efficacemente tutti i lavoratori, ma soprattutto singolarmente, e possibilmente in linea con quanto richiesto in materia di informazione dal D.Lgs. 81/2008. In tal senso una ricerca “mirata” di un videoclip”  - inteso, nel nostro caso in oggetto, come breve registrazione audiovisiva realizzata per informare tutti i lavoratori in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare dall’azienda - che corrispondesse alle necessità di divulgazione, di quanto sopra descritto, per un contributo alla migliore valutazione e gestione di questo rischio come il “Coronavirus”, il “videoclip” trasmesso dalla FERRARI, mandato in onda in una nota trasmissione di RAI3, è apparso, a parere di chi scrive, il più efficace su come gestire efficacemente l’esposizione al “Coronavirus”, oltre ovviamente a permettere la comunicazione a titolo completamente “gratuito”.  

 

In conclusione, ricapitolando le misure di prevenzione e protezione, naturalmente non del tutto esaustive, possono essere elencate in questa sorta di “decalogo”:

 

  1. Informazione e Formazione
  2. Segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale
  3. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
  4. Distanza interpersonale
  5. Mascherina
  6. Lavaggio e igienizzazione delle mani
  7. Sanificazione
  8. Percorsi obbligati per distanze di sicurezza;
  9. Sorveglianza Sanitaria;
  10. Aggiornamento “Documento sulla Valutazione dei Rischi”.

 

Donato Eramo

 

 

                         



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Rispondi Autore: Ambrogio - likes: 0
07/05/2020 (07:45:02)
io credo che questi fautori dell'adeguamento del DVR abbiano stancato.
Se così fosse, l'adeguamento sarebbe stato espressamente chiesto nei DPCM.
Se io adeguo il DVR di una ditta nella quale non vi è rischio biologico, cosa faccio al termine dell'emergenza COVID?
Lo riadeguo alla situazione precedente o lo lascio come è?
Rispondi Autore: Feralpi - likes: 0
07/05/2020 (08:06:21)
Dubini...è lei?
Rispondi Autore: Como - likes: 0
07/05/2020 (08:48:04)
Ma basta riempire di carta le aziende!!! Pensavo che almeno con questa emergenza si fosse capito che la cosa importante è l'applicazione e non la burocrazia!!!
Rispondi Autore: Filippo - likes: 0
07/05/2020 (10:27:05)
Ancora ???? mamma mia...
Rispondi Autore: Arturo Micelotta - likes: 0
07/05/2020 (10:53:13)
Da una parte in nome del Rischio 0 non esiste ti dicono che si può lavorare, dall'altra in nome del Rischio 0 non esiste possono chiedere a discrezione qualsiasi tipo di intervento per la sicurezza ed infine sempre in nome del rischio 0 non esiste ti possono condannare per qualsiasi precauzione ex-post che non si è presa.
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0
07/05/2020 (10:56:09)
Siccome ormai sono un pò di mesi che c'è il COVID-19, le ASL competenti per territorio avranno visitato molte aziende immagino. Quindi la domanda è... Stanno chiedendo di vedere la carta con scritto "DVR Covid-19" o stanno verificando le misure del Protocollo messe in atto per tutelare i lavoratori? Se è la prima opzione, parliamone. Se è la seconda opzione, perchè continuiamo a parlare di formalità burocratiche?
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0
07/05/2020 (11:56:13)
Il DVR va aggiornato solo per le aziende operanti in ambito sanitario e quindi per le quali il rischio è professionale.
Per le altre aziende, è un rischio comune non riconducibile all'espletamento dell'attività lavorativa. Il saldatore o il carpentiere non è professionalmente esposto al rischio Covid-19. Giusto per fare un esempio.
Rispondi Autore: Raffaele Scalese - likes: 0
07/05/2020 (11:59:56)
Francamente il dibattito aggiornamento DVR o NON aggiornamento DVR non mi appassiona.
La valutazione di un rischio presuppone la perfetta conoscenza ed individuazione dello stesso e pertanto la possibilità di mettere in atto le misure che la tecnica e la scienza ci mettono a disposizione.
Nello specifico ne conosciamo gli effetti devastanti ma sicuramente NON ancora tutti gli elementi che li generano (pensiamo solamente ai portatori asintomatici e le difficoltà della loro individuazione sia organizzative e sia squisitamente tecniche).
Pertanto ritengo che il rispetto con umiltà e precisione dei Protocolli suggeriti/decretati possano essere un buon inizio.
Mi viene in mente il concetto di "lavoro a regola d'arte" -impianti elettrici- in cui la regola dell'arte si considera rispettata
se sono state rispettate le Norme CEI.
Sostituiamo Protocollo a NORME CEI e siamo a posto.
NATURALMENTE con voglio semplificare, il rispetto pedissequo del protocollo è molto più complicato a farsi, piuttosti che a dirsi.
Perchè non lo chiamiamo "PROTOCOLLO EMERGENZA COVID 19 ADDENDUM al DVR" di base così che intanto privilegiamo, come credo debba essere, il PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' ??
Buon lavoro e buona fortuna a tutti





Rispondi Autore: Cipriano Bortolato - likes: 0
07/05/2020 (12:08:12)
Ancora con questi discorsi?

1) Preoccupante e altri cosiddetti "esperti" non abbiano ancora compreso la distinzione tra igiene occupazionale e igiene pubblica, questione tecnica e disciplinare che mi fa comprendere il perché la salute e sicurezza sul lavoro ci veda ancora oggi in una condizione di completa arretratezza culturale in Italia.

2. Preoccupante anche da punto di vista giuridico non comprendere la diversa collocazione gerarchica delle varie fonti normative (differenza tra un DPCM e un DLgs, per esempio).

3. Preoccupante perché tutta questa superficialità e confusione non va certo a vantaggio del lavoratore e della sua salute, ma solo della macchinosità burocratica e cartacea.

Preoccupanti anche le generalizzazioni.
Opero in un "ente preposto alla vigilanza" e dissento completamente da questo articolo!
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/05/2020 (12:15:04)
Condivido quanto detto da Bortolato.
Avendo già detto la mia almeno 200 volte nei commenti dei primi 5 articoli sul COVID-19 che si trovano sul sito, passo oltre e adesso me ne vado a fare un giro in mountain bike.
Rispondi Autore: AntonioS - likes: 0
07/05/2020 (13:17:26)
Domanda: se la valutazione del rischio biologico fosse necessaria solo in caso di effettiva correlazione tra COVID-19 e attività lavorativa e non in tutte le altre, allora lo stesso varrebbe nel caso di puntura di un insetto in un cantiere edile? Nel caso di schock anafilattico del lavoratore, come dimostrereste di aver valutato tutto visto che l'attività edile non ha insito il rischio biologico da puntura di inseto...
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
07/05/2020 (13:31:40)
E c'è ancora chi non capisce la differenza tra rischio lavorativo e rischio per la popolazione, igiene occupazionale ed igiene pubblica, valutazione dei rischi ed imposizione di disposizioni... essì che dopo settimane di norme, linee guida, note, documenti tecnici, pareri e documentazione varia in cui la parola "aggiornamento DVR" non la si trova nemmeno con la ricerca avanzata, dovrebbe essere ormai chiaro l'indirizzo da prendere!
E comunque, “addetto ai lavori” (con le virgolette), sarà lei!
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
07/05/2020 (14:03:33)
Concordo con Cipriano e Carmelo ed anche io ho detto la mia centinaia di volte.
Mi imbarazza onestamente quel "Naturalmente questa posizione..." con tutto quello che ne segue. Naturalmente un corno. L'autore è molto confuso a mio avviso e non conosce la differenza che c'è tra rischio generico e rischio aggravato, come non conosce la differenza tra norme di igiene pubblica e norme occupazionali.
Pazienza, ce ne faremo una ragione.
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
07/05/2020 (14:08:34)
Cito l'autore Giovanni che dice: "Il DVR va aggiornato solo per le aziende operanti in ambito sanitario e quindi per le quali il rischio è professionale.Per le altre aziende, è un rischio comune non riconducibile all'espletamento dell'attività lavorativa. Il saldatore o il carpentiere non è professionalmente esposto al rischio Covid-19. Giusto per fare un esempio".
Nel mio articolo: "...….. Il DVR va aggiornato per le aziende operanti nel settore sanitario….ma......Per tutte le altre attività lavorative invece, di cui ci si sta interessando, la presenza del rischio “Coronavirus” non deriva direttamente dall’attività svolta, ma può derivare dalla frequentazione dei luoghi di lavoro da parte di persone contagiate o potenzialmente contagiate."
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
07/05/2020 (14:22:33)
Rispondo a Giorgio Gallo: "...l'autore è molto confuso….". Punto Sicuro per ragioni editoriali non può riportare dove l'autore ha lavorato. Ho lavorato per 37 anni nel Gruppo ALITALIA di cui 30 come Director Occupational Safety: 25.000 dipendenti, 10 Società collegate, 15.000 personale di terra, 10.000 personale di volo, 200 aerei, presenza in 39 nazioni e 130 aeroporti, Dal 2003 Presidente e RSPP esterno dell'INDUSTRIAL SAFETY INSTITUTE una società di consulenza.
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
07/05/2020 (14:32:50)
Rispondo a Cipriano Bortolato e Carmelo Catanoso: "...Opero in un "ente preposto alla vigilanza" e dissento completamente da questo articolo!..." Conosco tantissimi UPG, Ispettori, Magistrati, RSPP di Grandi Aziende, etc., etc. da Nord a Sud: non offenderei mai un collega anche con idee differenti dalle mie. E' una questione di etica professionale.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
07/05/2020 (14:55:23)
Un parere serio di un professionista serio, abituato a misurarsi con i fatti reali e le norme vigenti. E non aduso a formule ad effetto e slogan luddisti contro il dlgs 81 che sulle prime possono suggestionare, ma che ad un esame approfondito si rivelano del tutto inconsistenti e animate da un sorprendente cinismo contra legem. Grazie Donato per aver portato un po' di aria fresca nella discussione.
Autore: gaetano
08/05/2020 (00:10:55)
Tutto da ridere! Incredibile. Avvocato è un suo allievo? Oppure viceversa? Incredibile stessa impostazione errata!
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/05/2020 (14:56:51)
Personalmente reputo di aver offeso nessuno ma solamente ribadito di non condividere la tesi che per le aziende "non sanitarie" sussista l'obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi:
Questo a prescindere di cosa dicano alcuni visto anche che le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate alle norme di Igiene Occupazionale.
I DPCM, in quanto citati nel DL "Cura Italia" e previsti nella loro futura emanazione come strumenti di gestione dell'evoluzione dell'emergenza, divengono, con i loro Protocolli, sovraordinati a tutto il resto.
La valutazione dei rischi da COVID-19 l'hanno già fatta le Autorità Pubbliche.
A ciascun datore di lavoro spetta applicare le misure previste nei Protocolli contestualizzandoli in funzione delle specificità dell'azienda in quanto frutto, tra l'altro, delle migliori conoscenze scientifiche oggi disponibili.
Se un datore di lavoro facesse una autonoma valutazione dei rischi e definisse misure di contenimento del contagio diverse da quelle previste dalle Autorità Pubbliche, in caso di contagio plurimo all'interno dell'azienda, un giudice gli andrebbe a chiedere il perché di tale scelta invece dell'adozione delle misure scientifiche più avanzate per il contenimento del contagio indicate dalle Norme di Igiene Pubblica.

Comunque, armiamoci di pazienza.
E' stata presentata una interrogazione parlamentare al riguardo alla fine del mese scorso.
Prima o poi qualcuno ci risponderà e così sapremo se l'Italia sarà l'unico Paese che, sconfessando la direttiva 89/391/CEE, imporrà alle aziende di occuparsi anche dei rischi non professionali aprendo così le porte ai procedimenti penali a carico di datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, MC, CSP/CSE, ecc. accusati di non aver valutato / gestito questa tipologia di rischi.




Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
07/05/2020 (14:56:52)
Rispondo a Carmelo Catanoso: "...….passo oltre e adesso me ne vado a fare un giro in mountain bike….."
Senza parole.
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
07/05/2020 (15:05:10)
Rispondo ad Ambrogio: "...….io credo che questi fautori dell'adeguamento del DVR abbiano stancato….".
Sarebbe meglio Nome e Cognome, mai io non mi stanco di leggere pareri di colleghi differenti dai miei: almeno mi consentono di riflettere. E' una questione di serietà professionale.
Rispondi Autore: Redazione - likes: 0
07/05/2020 (15:23:42)
Gentili lettori, vi invitiamo a moderare il linguaggio e conservare il massimo rispetto per l'autore e per le altre persone che commentano.
Ricordiamo a tutti la policy dei commenti:
https://www.puntosicuro.it/policy-commenti/
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
07/05/2020 (15:33:26)
A me, piacerebbe sempre che "qualcuno" (continuo a chiederlo ma nessun "qualcuno" risponde) mi potesse rappresentare un'aggiornamento di un qualsiasi DVR per il Covid-19.
Nel senso di rammostrarmi concretamente un esempio di contenuti contestualizzati presenti per definirli "regolari" con le interpretazioni dei "qualcuno".
Solo per vedere se contengono, contestualizzati, cose diverse da quanto prescritto nei documenti licenziati dalle Autorità Pubbliche.

Può mai essere che un Datore di Lavoro (al di fuori di quelli facenti parte delle eccezioni previste dalla Legge) sia in grado di avere maggiori conoscenze rispetto a quelle in possesso a chi è istituzionalmente deputato a preservare la Salute e la Sicurezza dell'intera popolazione?
L'hanno fatto: hanno analizzato i rischi in base alle loro attuali conoscenze e hanno definito il COVID-19 un rischio generico (non professionale).
Da trattare, quindi, secondo i protocolli di Igiene Pubblica contestualizzati in impresa/azienda.
Protocolli che devono essere attuati in concomitanza della pandemia e solo fino a quando la stessa non cesserà.

Siamo, da mesi, concentrati su questo snervante argomento dell'aggiornamento del DVR dimenticando i tanti rischi che producono (già al primo avvio delle attività che erano chiuse) eventi infortunistici gravi e mortali sui cantieri e sul lavoro.
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
07/05/2020 (17:20:33)
Rispondo all’Avv. Rolando DUBINI. Caro Rolando lieto di risentirti dopo tanto tempo. Ho letto i tuoi articoli: interessanti e indicativi. Alcuni colleghi sono stati molto severi. Però una cosa è il confronto, anche su differenti punti di vista, un’altra cosa è l’offesa, gratuita, tra professionisti. Credo che ne avremo ancora per parecchi mesi con questo maledetto Coronavirus. Come RSPP non vorrei essere in parallelo alle responsabilità del Datore del Lavoro e dei Dirigenti se “accidentalmente” sono state sottovalutate le misure di cautela per non avere valutato al meglio la possibile esposizione a questo maledetto agente biologico. In ALITALIA, come sai, ho gestito altri rischi non meno pericolosi (vedi polveri di Cernobyl sulle gomme degli aeromobili e non solo): ma l’abbiamo superato. Anche questa pandemia. Grazie e saluti.
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - ex Ispettore tecnico del lavoro - likes: 0
07/05/2020 (19:00:15)
Egr. dr Donato Eramo senza nulla offendere e me ne guarderei bene, da ex collega però Ispettore tecnico del Ministero del lavoro, oggi Ispettorato Territoriale del lavoro, seguendo anche gli orientamenti condivisi, tra l’altro, dell’INL che esplicitamente sostiene che NON VA AGGIORNATO IL DVR , non può che trovarmi in disaccordo con lei ed altri 4/5 persone su tutto il web. Senza star li a menarla con le teorie e contro-teorie ampiamente esplicitate dai colleghi sopra, Le dico di non condividere il suo pensiero perché profondamente sbagliato (a mio parere) nel principio e nella ratio del collocamento del suo giudizio. Buona serata a Lei ed a tutti .
Rispondi Autore: Wolf - likes: 0
07/05/2020 (19:03:38)
Posso capire che durante le prime fasi dell'emergenza non ci comprendesse l'utilità (o addirittura la possibilità) di effettuare una valutazione dei rischi con tutti i crismi richiesti dal D.lgs. 81 (all'inizio ero uno di questi). Dopo tanto discutere e dopo tante conoscenze in più, però, dovrebbe essere altrettanto chiaro che le scelte che opera il DL nell'ambito della propria azienda posso esporre in modi diversi i lavoratori al rischio di contagio. Dal decidere di non operare alcuno screening all'ingresso al non provvedere alla ridefinizione dei layout aziendali, passando per la qualità della formazione erogata ai DPI più o meno distribuiti. Tutte queste misure vengono prese a caso dal DL o seguono una logica di valutazione dei rischi? Nella seconda ipotesi (come mi auguro) perché alla VdR non dovrebbe seguire un DVR? Senza volontà di fare polemica, ma mi sfugge il senso.
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
07/05/2020 (19:13:46)
Rispondo a Lino Emilio CERUTI. Personalmente aggiornerei il DVR facendo/inserendo almeno un semplice copia/incolla del DPCM, indicando come RSPP congiuntamente al Medico Competente, a supporto delle decisioni che vorrà prendere il Datore di Lavoro in materia, le misure di cautela da adottare rispetto alle caratteristiche delle lavorazioni, considerando possibili “clienti”, “fornitori” o semplici “persone esterne”: comunque minimo mascherina, guanti e distanza interpersonale.
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
07/05/2020 (19:21:36)
Rispondo a FERALPI: ".....Dubini...è lei?...". Sono un semplice RSPP con più di 40 anni di esperienza, di cui 30 in un'azienda di grandi dimensioni come il Gruppo ALITALIA. Saluti
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
07/05/2020 (19:42:33)
Rispondo a Raffaele Giovanni - ex Ispettore tecnico del lavoro: "..... non può che trovarmi in disaccordo con lei ed altri 4/5 persone su tutto il web. Senza star li a menarla con le teorie e contro-teorie ampiamente esplicitate dai colleghi sopra, Le dico di non condividere il suo pensiero perché profondamente sbagliato (a mio parere)…" Legittimo essere in disaccordo, fa parte della regole del gioco dialettico tra professionisti, un po' meno quando un collega, addirittura ex Ispettore che controlla per conto dello Stato, dice che ..non può che trovarmi in disaccordo con lei ed altri 4/5 persone su tutto il web..……. Senza star li a menarla con le teorie e contro-teorie ampiamente esplicitate dai colleghi sopra, Le dico di non condividere il suo pensiero perché profondamente sbagliato…... Saluti
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/05/2020 (20:03:14)
Senta Eramo, il mio commento era riferito al fatto che ne ho le balle piene di star dietro alla diatriba "DVR Si o No" che si trascina da fine febbraio e pertanto preferivo andare a sgranchirmi le gambe in mountain bike che stare lì a fare il 300esimo commento sull'argomento che, come detto prima, non mi trova d'accordo con lei.
Abbiamo idee diverse sull'argomento….. quale è il problema?

Se lei ritiene che il mio intervento dove, invece di commentare per l'ennesima volta un argomento trito e ritrito, ho scritto che preferivo andare a farmi un giro in bici, sia per lei un'offesa professionale non so cosa farci.

Come detto nel mio precedente post, è stata fatta una interrogazione parlamentare sull'argomento.
Non ho idea quale sarà la risposta ma da professionista che si occupa di SSL da 35 anni e che ne ha viste di tutti i colori in giro per il mondo (purtroppo mi sono perso solo l'Australia e la Nuova Zelanda), mi atterrò a cosa decideranno le Autorità anche se ciò risultasse contrario alle mie convinzioni.
Buona serata.
Rispondi Autore: Riccardo borghetto - likes: 0
07/05/2020 (20:52:45)
Ciao Donato. Nulla di personale, ma non condivido la tua posizione. Dal punto di vista giuridico l'anno già spiegata meglio altri colleghi. Quindi passo oltre. La valutazione dei rischi di un virus che provoca centinaia di migliaia di morti (o milioni vedremo) nel mondo, non lo fa il falegname, il capoufficio di ente pubblico, Il datore di lavoro di una compagnia aerea fallita o il suo RSPP, ma l'autorità sanitaria Nazionale che recepisce orientamenti e direttive mondiali. Il PXD non ha alcun senso. Riccardo
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/05/2020 (21:17:17)
Tanto per fare un aggiornamento su ciò che succede in Parlamento.
Ieri, 6 maggio, in Commissione Lavoro della Camera, il sottosegretario al Ministero del lavoro, ha spiegato, in risposta ad interrogazione diretta, quando e come, al contagio da COVID-19, si possono configurare profili di responsabilità per i datori di lavoro.
Il filmato lo trovate su radio radicale (basta digitare "Commissione lavoro della Camera 06-05-2020) ed ascoltare dal min. 23:36.
Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 0
07/05/2020 (21:53:31)
Gent.mo avvocato. Mi permetta di chiederle una cosa, ma come è possibile prevedere, prevenire, annullare un rischio che per ora neanche la scienza ha ben chiaro come si diffonde e come si manifesta? Ogni giorno assistiamo a diatribe tra virologi in tv e altrove, secondo lei un datore di lavoro (o un semplice rspp) potrebbero trovare dei rimedi a cui neanche la scienza è riuscita a risolvere?
Ci penseranno i giuristi a sanare ogni dubbio scientifico a colpi di condanne?
Parlare di procedimenti penali quando siamo ancora in piena pandemia, a mio modesto avviso, vuol dire non rispettare le grosse ferite che questo paese sta subendo.
La mia paura è che tutta la macchina giuridica si muoverà spinta più dal business che da altro. Spero vivamente di essere smentito
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
08/05/2020 (08:59:15)
Ma ci rendiamo conto che dire "il Datore di Lavoro di una metalmeccanica deve fare il DVR Covid" è una bestialità che non offre protezioni ai lavoratori e che mette nei guai il DL senza ragione ?
Cosa ha di più il fantomatico DVR covid rispetto alla corretta applicazione del dpcm? Un datore di lavoro sarà (giustamente) sanzionato per non rispettare distanze, mascherine, etc (ovvero sanzionato per il DPCM) non se non avrâ redatto il DVR.
E se poi anche il DL facesse questo benedetto dvr, si aprirebbero due strade: il DVR è fatto bene (ovvero è uguale al DPCM, quindi abbiamo disboscato alberi inutilmente) oppure il DVR è fatto male (quindi il DL si è inventato misure di protezione diverse di dubbia utilità ed ho esposto lavoratori a contagio e DL a sanzioni).
Il DVR lo si fa per rischi professionali.
Per il resto, si applica il protocollo.
Non sappiamo nulla del covid19, come potete prendere di fare un DVR?

Ma è così difficile da capire che queste sono norme di igiene che hanno limitato la libertà personale in forza di una legge e che siamo ad un piano sopra il d.lgs81?
Ma siamo ancora qui a parlare ?

È così difficile da capire che dire che il DVR deve riguardare rischi non professionali è pericolosissimo ?

Ci sono rischi professionali.
Rischi generali.
Rischi generali aggravati.

Siamo alle basi.....
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
08/05/2020 (10:27:32)
Per l'autore dell'articolo.

Ecco, questa a parere, era l'unica risposta professionalmente corretta che si poteva ricevere:
"copia-incollare" il DPCM (?) per aggiornare il DVR.

Da qui e di conseguenza, il Datore di Lavoro, che non "copia-incolla” nel DVR ciò che hanno predisposto le Autorità Pubbliche anziché averle contestualizzate su di un proprio protocollo aziendale diviene un soggetto penalmente perseguibile.

- Visto che tutti i documenti emessi dalle Autorità contengono la dicitura "Misure urgenti per il contenimento e gestione dell'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da COVID-19..." o diciture equivalenti…
- Visto anche che in nessun documento istituzionale viene espresso esplicitamente l'obbligo di aggiornare il DVR…

un'altra domanda corre l'obbligo di fare:

Quale differenza, penalmente rilevante, potrà essere contestare al Datore di Lavoro (per il solo periodo emergenziale in quanto, questo, è il tempo che viene indicato dalle Autorità Istituzionali) che applica correttamente le disposizioni delle “sub-norme” contestualizzate alla propria azienda attraverso un protocollo aziendale invece di aggiornare il DVR ?

In caso di “infortunio sul lavoro” per COVID-19 questa differenza potrà mai risultare il nesso causale che ha portato all’accadimento ?

Ci si rende conto che da quasi tre mesi si sta discutendo sulla parte puramente teorica del logorante argomento “aggiornamento DVR sì… aggiornamento DVR no” anziché attivare concretamente confronti professionali sui contenuti contestualizzati del protocollo aziendale?

Intanto, però, le Persone continuano a morire per altre e croniche cause.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
08/05/2020 (12:16:28)
Io, in questa infinita disquisizione da settimane, non ho ancora capito se i (pochi) fautori dell'aggiornamento DVR hanno chiaro che chi sostiene la tesi contraria (la maggioranza) non prevede l'assenza di valutazione, ma l'utilizzo del Protocollo per una applicazione concreta alla singola azienda, scritta in un DOCUMENTO (per avere una chiarezza sulle misure applicative e sull'informazione a tutti ecc.) che però NON E' un aggiornamento al DVR. Lo chiedo all'estensore dell'articolo, ad esempio: vi è chiaro che un testo scritto applicativo lo si fa, ma semplicemente non lo si vuol considerare "aggiornamento dvr"?
Come abbiamo detto più volte, il considerare FORMALMENTE quel documento un addendum, un allegato ecc. al DVR, è facilissimo (scrivi "allegato al dvr", metti 4 firme con data ecc.) e ci toglie ogni problema interpretativo ma, a voler essere RIGOROSI (e sulle questioni giuridiche ahimè bisogna esserlo) considerarlo DOVEROSO aprirebbe le porte al dover fare DVR anche su tutti gli altri rischi ecc. ecc.
E cmq restiamo in attesa di eventuali indicazioni dal'alto, nel frattempo ciascuno fa quel che pensa sia meglio e poi, eventualmente, si adeguerà.
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
08/05/2020 (13:36:07)
Concordo con l'avv. Dubini quando dice che:
"Non basta il rispetto dei soli protocolli condivisi anticontagio. Occorre anche rispettare anche il DLgs. n. 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul lavoro) richiamato dagli stessi protocolli più volte, ai sensi del quale i Protocolli vanno declinati nella concreta realtà aziendale, che richiede scelte e decisioni concrete di esclusiva competenza imprenditoriale."
E concordo con l'autore che: "Personalmente aggiornerei il DVR facendo/inserendo almeno un semplice copia/incolla del DPCM, indicando come RSPP congiuntamente al Medico Competente, a supporto delle decisioni che vorrà prendere il Datore di Lavoro in materia, le misure di cautela da adottare rispetto alle caratteristiche delle lavorazioni, considerando possibili “clienti”, “fornitori” o semplici “persone esterne”: comunque minimo mascherina, guanti e distanza interpersonale."
Da ispettore in materia, ritengo che solo in questo modo il datore possa adempiere formalmente ai suoi obblighi. Infatti ogni realtà aziendale è diversa e i datori, se necessario, devono dare disposizioni più precise per la diminuzione del rischio (rispetto alle sole linee generali del protocollo). L'autorità di vigilanza deve potersi sincerare che il datore abbia valutato quale è l'entità di esposizione al COVID nella sua azienda (potrebbe anche essere amplificata per varie ragioni); tale valutazione rientra appunto nel DVR, unico strumento ufficiale per il testo unico 81.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/05/2020 (13:44:32)
Mi scusi Andrea ma quando diciamo di "contestualizzare il Protocollo" per lei cosa s'intende?
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
08/05/2020 (13:50:40)
L'intento è quello di creare un documento integrativo al protocollo e specifico per l'azienda?
Allora pensiamo la stessa cosa, solo che dal mio punto di vista questo "documento" è di fatto una valutazione dei rischi (chiamiamolo aggiornamento, appendice ecc...) e a quel punto non può che legarsi formalmente al decreto 81.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/05/2020 (14:00:14)
Non è un documento integrativo al Protocollo ma è come il Protocollo viene applicato al contesto specifico dell'azienda e non ha nulla a che vedere con il DVR che si occupa dei rischi professionali.
Il COVID-19, come anche scritto nei vari provvedimenti, è un rischio generico per le aziende "non sanitarie".
Il Protocollo contestualizzato "viaggia", visto che siamo in emergenza, al di sopra delle norme di Igiene Occupazionale, in quanto parte integrante di una norma di Igiene Pubblica.
Quando lei, su richiesta del prefetto andrà in azienda non verificherà che il Protocollo sia applicato alle specificità dell'azienda?
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
08/05/2020 (14:16:59)
L'obbligo di fornitura dei DPI è previsto dal decreto 81, ma non esime il datore dalla valutazione specifica dei DPI necessari per la sua azienda. Stesso ragionamento in questo caso: il protocollo di per se è chiaro, ma il datore deve comunque prenderne atto e formalizzare le misure (anche integrate nel particolare) nel DVR o in appendice ad esso.
In linea generale la verifica del rispetto del protocollo è facile da farsi, ma nello specifico di una realtà aziendale, se il controllo deve essere approfondito, servono documenti esplicativi scritti a supporto dell'autorità di vigilanza.
Io non mi preoccuperei troppo se la predisposizione di un aggiornamento al DVR crea un precedente. Il covid è qualcosa di totalmente imprevisto e di portata enorme, non saremmo qui a discuterne. Nel dubbio, visto il caso molto particolare, fossi nel datore di lavoro mi tutelerei.
Ad ogni modo credo sia inevitabile sussistano vari punti di vista, ciascuno legato alla professione svolta: chi avvocato, chi magistrato, chi ispettore, chi datore, chi RSPP, i quali non sempre convergono (non solo su questo tema!)
Rispondi Autore: Stefano B. - likes: 0
08/05/2020 (14:17:33)
Mi ero ripromesso di non commentare più su questo argomento (e di non venire più su Punto sicuro) ma farò un' ultima eccezione.
Non mi soffermo su quanto già prodotto da INL, ATS ed altri Istituti in merito alla NON necessità di aggiornamento del DVR per un rischio non professionale, ma non posso fare a meno di rabbrividire quando leggo "Personalmente aggiornerei il DVR facendo/inserendo almeno un semplice copia/incolla del DPCM" da parte da chi si erge a pontificare da una pagina di divulgazione di importanza nazionale. Il livello è davvero questo? Questo è il fondamentale aggiornamento per "valutare tutti i rischi"? Davvero? Senza di questo siamo tutti sanzionabili?! Siamo ai livelli del "RSPP che manleva il DDL da valutare un rischio", non val la pena andare oltre. Buona giornata.
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
08/05/2020 (14:25:54)
tenga presente che anche la sola firma in calce del datore al copia/incolla (inserita poi nel DVR) ha valore giuridico e prova che il datore ha fatto proprie le misure imposte dal protocollo (sempre se sottoscritte con coscienza). La formalità non è solo "carta" e "burocrazia", ma è anche senso di responsabilità
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
08/05/2020 (14:28:26)
Donato Eramo, non ho inteso offendere nessuno, non la conosco e quindi come potrei? Il mio "L'autore è molto confuso A MIO AVVISO" deriva semplicemente dal fatto che non concordo per nulla sulla sua posizione, pertanto per me è confuso sull'argomento (e quindi confonde dei concetti). Il che non significa che lei è confuso in generale. E quindi questo non significa che non la rispetti. Anche lei potrebbe dire lo stesso di me. E la convinzione su un pensiero non può derivare dai numeri di clienti o di consulenze fatte (ne parlo in generale ovviamente), quindi non capisco a che serve fare la gara (io infatti mi astengo a fare questo tipo di confronto). La mia idea è chiara e sta anche in un articolo e su diversi commenti qui su punto sicuro. Ma ribadisco, nessuna intenzione di offendere, ci mancherebbe.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
08/05/2020 (14:52:22)
Io vorrei vedere un DVR covid per una metalmeccanica.

Come valutate il rischio che un dipendente si prenda il covid in supermercato e lo porti in fabbrica ?

Alto? 4? 15? Medio basso tendente all' alto? Chiedete al dipendente se usa i guanti o se si fa arrivare la spesa a domicilio?

Se rispondete a questa domanda giuro che mi metto e faccio gratuita mente DVR per tutte le aziende.
Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 0
08/05/2020 (15:58:53)
Ok, facciamo anche aggiornamento DVR per il rischio terremoto copia incollando le NTC.

In sostanza è questo che state proponendo. Magari con un esempio diverso ve ne rendete conto.

Le NTC sono lo stato dell'arte nella progettazione antisismica, i protocolli di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26/04/2020 sono lo stato dell'arte nelle misure anticontagio.

Ne le une ne le altre sono derivanti da scelte del Datore di Lavoro, ma sono il compendio delle misure da adottare in base alla valutazione del rischio fatta dall'autorità

Entrambe verranno utilizzate e declinate allo specifico contesto.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
08/05/2020 (16:54:20)
Io penso che il problema generale di tutta questa roba sia solo uno: non si è capito cosa significa veramente VALUTARE un rischio.
Rispondi Autore: LONGO DANIELE - likes: 0
08/05/2020 (17:14:42)
Per fare un esempio, analizziamo un caso molto triste.
Io sono DDL di una impresa che produce porte blindate. La mia segretaria è appena rientrata perché ha curato il pargoletto con parotite (comunemente chiamata “orecchioni”). Lei da fanciulla non ha avuto la parotite e risulta asintomatica. Lavora a stretto contatto con uno stagista, fresco di matrimonio che da fanciullo (che sfiga eh) non ha avuto la parotite. Si ammala di parotite. Siccome la consumazione del matrimonio durante il viaggio di nozze non è andata a buon fine a causa di un periodo a lui (magari a lei) molto sfavorevole (un po’ troppo sfigato il tipo…) ci vuole riprovare con calma al rientro a casa. Ma una delle conseguenze probabili (non certe) della parotite in età adulta è lo stordimento dei suoi soldatini riproduttivi e nel suo caso neanche uno su mille ce la fa. La moglie si incavola, lo lascia e gli chiede l’annullamento alla Sacra Rota. Lui ora è depresso e trova qualche sedicente azzeccagarbugli che gli dice che può rivalersi sul suo DDL perché si è ammalato sul posto di lavoro.
Detto questo, ha mai visto un allegato al DVR “rischio biologico” che analizzi questa situazione?
Se si, tanto di cappello. Se non lo ha visto (cosa molto probabile) è perché forse un DDL non ha il controllo proprio su “tutto tutto”. Specie se quel “tutto tutto” non è funzione del suo ciclo produttivo o sulle norme di buona igiene dei suoi ambienti di lavoro (per quanto tutto sanificato se i 2 si origliavano nelle orecchie per simpatia non li possiamo certo condannare).

Guardi io faccio un ragionamento molto semplice.
Antecovid. Sono un datore di lavoro, svolgo delle lavorazioni all’interno della mia azienda. Valuto il rischio e metto in campo delle misure per ridurre il rischio imponendo anche ai miei lavoratori quelle che sono le procedure di lavoro. Io, in qualità di DDL cerco di adattarmi al progresso del contesto per ridurre ulteriormente il rischio, riadattando le mie procedure.
PostCovid. Sono lo stesso ddl di prima. Il governo con un DPCM mi dice quali sono le procedure da utilizzare perché il rischio lo ha valutato lui e non il ddl (altrimenti se non lo avesse valutato come scriveva le procedure?). Mi dice anche in base a come evolve lo scenario se queste procedure possono variare (fase 2 – fase 3 … fase n) . Siccome l’81/08 vale per la megasuper impresa e per il meccanico con il suo apprendista sotto casa, io prendo quelle procedure, che mi piacciano o no, le implemento nella mia attività (proprio quelle, perché se sono diverse e accade qualcosa il pm di turno mi dirà che non ho applicato quanto previsto da un DPCM).
La logica dovrebbe essere questa. Se il rischio è il mio lo valuto io. Se il rischio viene dall’ esterno io posso solo applicare delle procedure che chi comanda all’ esterno (io non di sicuro) può darmi. Questo vuol dire scrivere un qualcosa su come io ho implementato le procedure, che finito questo caos non applicherò più. Quindi non un aggiornamento del DVR.
Rispondi Autore: Sconcertato - likes: 0
08/05/2020 (18:42:05)
Condivido l'opinione di tanti colleghi su certe gravi affermazioni da parte di Andrea; un ispettore che fa simili affermazioni mi rabbrividiscono e mi fan pensare sul campo cosa possa fare ai danni di DDL che magari abbiano attuato regolarmente un protocollo. Veramente, a questo punto, mi domando e dico, come ha giustamente affermato Giorgio: sapete quali rischi valutare??? Qui siamo alle basi della materia.
Rispondi Autore: Cipriano Bortolato - likes: 0
08/05/2020 (18:43:31)
Donato Eramo

"Rispondo a Cipriano Bortolato e Carmelo Catanoso: "...Opero in un "ente preposto alla vigilanza" e dissento completamente da questo articolo!..." Conosco tantissimi UPG, Ispettori, Magistrati, RSPP di Grandi Aziende, etc., etc. da Nord a Sud: non offenderei mai un collega anche con idee differenti dalle mie. E' una questione di etica professionale".

Non mi sembra di avere offeso nessuno, se fosse me ne scuso. La invito invece a rispondere alle mie affermazioni e della Gran parte dei professionisti che le hanno risposto in modo critico che (a una prima valutazione) sono evidentemente la maggioranza.
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
08/05/2020 (19:10:51)
Ringrazio Andrea, in qualità di Ispettore, per avere letto con attenzione non solo il mio articolo ma anche quello di Rolando Dubini nel momento in cui sintetizza efficacemente i due articoli: “….Non basta il rispetto dei soli protocolli condivisi anticontagio. Occorre anche rispettare anche il DLgs. n. 81/2008 richiamato dagli stessi protocolli più volte…….E concordo con l'autore che: "Personalmente aggiornerei il DVR facendo/inserendo almeno un semplice copia/incolla del DPCM, indicando come RSPP congiuntamente al Medico Competente, a supporto delle decisioni che vorrà prendere il Datore di Lavoro in materia, le misure di cautela da adottare rispetto alle caratteristiche delle lavorazioni, considerando possibili “clienti”, “fornitori” o semplici “persone esterne”: comunque minimo mascherina, guanti e distanza interpersonale……Da ispettore in materia, ritengo che solo in questo modo il datore possa adempiere formalmente ai suoi obblighi…L'autorità di vigilanza deve potersi sincerare che il datore abbia valutato quale è l'entità di esposizione al COVID nella sua azienda; tale valutazione rientra appunto nel DVR, unico strumento ufficiale per il testo unico 81…..dal mio punto di vista questo "documento" è di fatto una valutazione dei rischi (chiamiamolo aggiornamento, appendice ecc...) e a quel punto non può che legarsi formalmente al Decreto 81…L'obbligo di fornitura dei DPI è previsto dal Decreto 81, ma non esime il datore dalla valutazione specifica dei DPI necessari per la sua azienda….In linea generale la verifica del rispetto del protocollo è facile da farsi, ma nello specifico di una realtà aziendale, se il controllo deve essere approfondito, servono documenti esplicativi scritti a supporto dell'autorità di vigilanza…….Io non mi preoccuperei troppo se la predisposizione di un aggiornamento al DVR crea un precedente. Il Covid è qualcosa di totalmente imprevisto e di portata enorme, non saremmo qui a discuterne. Nel dubbio, visto il caso molto particolare, fossi nel Datore di Lavoro mi tutelerei…..Ad ogni modo credo sia inevitabile sussistano vari punti di vista, ciascuno legato alla professione svolta: chi avvocato, chi magistrato, chi ispettore, chi datore, chi RSPP, i quali non sempre convergono (non solo su questo tema!)…..tenga presente che anche la sola firma in calce del datore al copia/incolla (inserita poi nel DVR) ha valore giuridico e prova che il Datore di Lavoro ha fatto proprie le misure imposte dal protocollo (sempre se sottoscritte con coscienza). La formalità non è solo "carta" e "burocrazia", ma è anche senso di responsabilità…..” Grazie e cordiali saluti anche a nome di Dubini. Donato Eramo
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
08/05/2020 (19:43:35)
Rispondo a Riccardo Borghetto. Caro Riccardo. Credo che il nostro giornale online PUNTO SICURO sia un ottimo punto di riferimento per tutti noi per la presenza di una redazione e di giornalisti di altissimo profilo professionale, nati da una idea del nostro collega e Presidente AIFOS, Prof. Rocco Vitale. In merito al tuo intervento quando dici “….Nulla di personale, ma non condivido la tua posizione. Dal punto di vista giuridico l'anno già spiegata meglio altri colleghi. Quindi passo oltre….” credo che sia legittimo non condividere i contenuti del mio articolo e che rispetto. Però quando prosegui e dici “….. La valutazione dei rischi di un virus che provoca centinaia di migliaia di morti (o milioni vedremo) nel mondo, non lo fa il falegname, il capoufficio di ente pubblico, Il datore di lavoro di una compagnia aerea fallita o il suo RSPP, ma l'autorità sanitaria Nazionale che recepisce orientamenti e direttive mondiali. Il PXD non ha alcun senso….” non sono riuscito a capire cosa voglia dire da parte di un collega come te il collegamento/inserimento “….Il datore di lavoro di una compagnia aerea fallita o il suo RSPP….” spero non alludendo alla mia vecchia posizione di lavoro nel Gruppo ALITALIA sapendo, da parte tua, che sono andato in pensione addirittura nel lontano 2003, ben 17 anni fa. Lascio alla tua valutazione questa eventuale “scivolata d’ala” che bisogna saperla fare, altrimenti caschi. Ciao Donato

Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
08/05/2020 (19:52:55)
Cioè mi state dicendo che un dvr fatto di copia in colla del DPCM è tutelativo per un DL ? La sicurezza è sul campo o sulle carte? Quando un ispettore esce, verifica se il dpcm è rispettato (e formalizzato con "procedura/istruzione/documento tecnico o come volete") o se c'è il dvr senza neanche passare per la produzione?

Mi state dicendo che valutare un rischio non professionale non è un precedente preoccupante ?
Ma stiamo scherzando?

Io come RSPP sarei responsabile per non aver segnalato un rischio NON lavorativo ? Ripeto stiamo scherzando ?

Se vicino alla sede della metalmeccanica si stabilisce un circo, scappa un leone e l'animale sbrana un dipendente sarebbe colpa dell'RSPP che non ha segnalato il rischio ???? Ma scherziamo .... ?

Se in fase 3 la Lombardia sarà più a rischio della Sicilia, se toglieranno un DPCM generale e se un dipendente di un'azienda di Palermo deve soggiornare a Milano per lavoro si potrebbe configurare come rischio aggravato per il DL dell'azienda palermitana, ma allo stato attuale il DPCM vale per tutta Italia, quindi rischio uguale per tutti, rischio generalizzato (o generale) e nessun dvr ma un'attenta applicazione sul campo del DPCM con formalizzazione in procedura/istruzione.

Prego l'autore dell'articolo di spiegarmi (NON LO SO FARE) come diamine valuto il rischio che un tornitore si prenda il covid al supermercato. Io non ho idea di come farlo. SPIEGATEMI COME FARE UN DVR RISCHIO BIOLOGICO PER UNA METALMECCANICA.

Qui siamo all'ABC delle norme......non parliamo di quale norma tecnica usare per valutare un rischio, qui parliamo di cosa è un rischio, roba da modulo A del corso rspp.....
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/05/2020 (20:01:49)
Visto che va di moda fare i "copia-incolla", ne faccio uno anche io.

Questa è la trascrizione dell'interrogazione fatta in Senato al Ministro del lavoro e al Ministro della salute.
Vedremo cosa risponderanno:

sen. D'ALFONSO - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che: la normativa sinora adottata in relazione alla fase di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 permette lo svolgimento di tutte le attività produttive (e relative attività lavorative) non sospese e di quelle connesse; pertanto molti datori di lavoro hanno continuato in tutto o in parte le proprie attività; sembra necessario sin d'ora individuare idonee modalità di ripresa delle attività produttive al termine della fase di emergenza; dato il prevedibile perdurante rischio di contagio, la continuazione o la ripresa delle attività lavorative determina infatti nuovi interrogativi in tema di applicazione della disciplina sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), con particolare riferimento all'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi e di riportarne l'esito nel documento di valutazione dei rischi (DVR); constatato che: nel Paese si è evidenziata una diversità di opinioni e di indicazioni (vincolanti, queste ultime, per i datori di lavoro ubicati in alcuni territori regionali o entro alcune Istituzioni) in merito all'eventuale obbligo in capo al datore di lavoro, in presenza di una possibile esposizione di lavoratori al contagio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, di aggiornare il DVR oltre che di adottare appropriate misure di prevenzione; mentre si ritiene unanimemente che sia necessario procedere all'aggiornamento del DVR nel settore dei servizi sanitari e negli altri settori elencati nell'allegato XLIV al decreto legislativo n. 81, dal momento che in essi si svolgono in via ordinaria attività lavorative che "possono comportare la presenza di agenti biologici" (cosiddetto rischio biologico specifico), per quanto riguarda tutti gli altri settori le opinioni si dividono; si è inoltre posto il problema di come classificare il nuovo agente patogeno, che non sembra riconducibile con certezza alle specie di coronavirus (gruppo 2) già contemplate nell'elenco degli agenti patogeni classificati, riportato nell'allegato XLVI; a favore della necessità aggiornare il DVR e della necessità di classificare l'agente biologico viene avanzata una serie di argomenti: 1) l'obbligo di valutare non solo i rischi cosiddetti specifici, ma il ben più ampio insieme di rischi cosiddetti generici deriva dall'art. 28 del decreto laddove indica "tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa"; 2) l'applicazione analogica a tutti i settori della linea interpretativa accolta dalla commissione interpelli nell'interpello n. 11 del 25 ottobre 2016, relativo all'invio di lavoratori all'estero, secondo cui la valutazione dei rischi è necessaria anche per "i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta quali, a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento"; 3) l'art. 266, comma 1, del decreto, estende l'applicabilità del titolo X "a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici", a prescindere che si tratti di rischi specifici o rischi generici; 4) l'art. 42 del decreto-legge n. 18 del 2020 inquadra l'infezione da COVID19, ove contratta in occasione di lavoro, nell'alveo dell'infortunio sul lavoro; 5) l'eventuale accadimento dell'evento infortunistico nelle sue forme più gravi e la necessità di interventi radicali in punto di organizzazione del lavoro disposti dalla legge (smart working) o rimessi alla valutazione prudenziale del datore di lavoro, che individua nuove procedure di comportamento dei lavoratori e di controllo, integrerebbero le fattispecie di cui all'art. 29 (grave infortunio, modifiche al processo produttivo con incidenza sulla salute e sicurezza); 6) dalla specifica incidenza sulla valutazione del rischio potrebbero scaturire conseguenze significative anche in punto di estensione della sorveglianza sanitaria; a sostegno dell'assenza di obbligo, per converso, vengono prospettati i seguenti argomenti: 1) nello scenario odierno non sarebbe giustificato imporre l'aggiornamento del DVR, come sostiene la Regione Veneto nelle "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" del 26 marzo 2020, v. 09; 2) trattandosi di rischio generico e diffuso, non vi sarebbe la possibilità di valutare con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione del rischio, mediante l'attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali attuabili, come da nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. INL_DCVIG. REGISTRO UFFICIALE.U.0000089.13.03.2020; 3) seppure la legge imponga di valutare "tutti" i rischi, si tratterebbe dei soli rischi "professionali" ed "endogeni", a mente degli artt. 2 comma 1, lett. q), e 28, commi 1 e 2, del citato decreto n. 81; 4) l'art. 29, comma 3, dello stesso decreto elenca espressamente le occasioni in cui sussiste l'obbligo di aggiornare il DVR e tale elencazione sarebbe da considerare tassativa; 5) il rischio da COVID-19 sarebbe da annoverarsi tra i rischi generici, salvo che nei settori sanitari e assimilati; 6) anche se la formulazione dell'art. 28 del decreto comprende anche i rischi presenti solo occasionalmente nel contesto lavorativo, ciò non toglie essi dovrebbero essere comunque limitati ai rischi professionali o rischi specifici, con esclusione dei rischi generici, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, in relazione ai differenti punti di vista e prese di posizione sommariamente richiamati nelle loro principali linee argomentative, non ritengano urgente ed ineludibile provvedere, mediante istruzioni per l'esercizio delle funzioni di vigilanza adottate dal comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a dare univoche risposte ai seguenti quesiti:
1) se i datori di lavoro esercenti attività diverse da quelle elencate nell'allegato XLIV o a queste ultime assimilabili, oltre ad aver l'obbligo di adottare tutte le idonee misure preventive e protettive prescritte o comunque necessarie, siano anche obbligati ad aggiornare il DVR con riferimento al rischio di contagio da COVID-19 durante l'attività lavorativa;
2) se, qualora si ritenga doveroso procedere in tutti i casi all'aggiornamento della valutazione dei rischi, sia corretto assolvere all'obbligo mediante la redazione di specifici documenti di valutazione del rischio (come disposto ad esempio dalla Regione Emilia-Romagna, atto del presidente decreto n. 48 del 24 marzo 2020) in considerazione della presumibile transitorietà di tale rischio a seguito dell'auspicato reperimento di efficaci rimedi sanitari e considerando anche l'impatto che la valutazione di questo particolare rischio potrebbe avere sulla generale valutazione già effettuata;
3) se, nei casi in cui le attività lavorative, pur non essendo riconducibili all'allegato XLIV, comportino l'incontro fisico continuo o frequente del lavoratore con numerose persone estranee all'organizzazione aziendale e non predeterminate, l'attività lavorativa si debba assimilare, per una fase transitoria fino al pieno ritorno alla normalità, alle attività menzionate all'articolo 271, comma 4, che espongono il lavoratore al rischio cosiddetto "da contatto accidentale aggravato", con conseguente applicazione del regime di prevenzione e protezione parzialmente più cautelativo ivi previsto, inclusa la possibilità di sorveglianza sanitaria;
4) quale classificazione sia da applicare all'agente biologico COVID-19 in tutti i casi in cui l'aggiornamento del DVR o la redazione di uno specifico documento di valutazione del rischio risultino obbligatori;
5) se, indipendentemente dalla classificazione, considerata la potenziale gravità delle conseguenze del contagio da COVID-19, sia da applicare in via analogica, anche nei settori non industriali, la previsione dell'art. 276, comma 2, dello stesso decreto, cosa che comporterebbe l'adozione di misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento;
6) se il regime ivi previsto sia da applicare in tutti i settori di attività o solo in quelli considerati sopra (al quesito 3).
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
08/05/2020 (20:14:56)
Rispondo a Carmelo Catanoso e chiudo il collegamento. Come ho già fatto presente ad un altro mio collega, credo che il nostro giornale online PUNTO SICURO - che gentilmente ci ospita - sia una cosa seria, e rifletterei sull’intervento fatto dalla Redazione sui vari interventi in merito al mio articolo che voleva essere un semplice e modesto contributo alla discussione in atto riguardante la gestione di questo maledetto Coronavirus, soprattutto da parte del Datore di Lavoro. In merito al suo ultimo appunto, credo che non sia opportuno da parte sua e con una certa cultura, così come leggo dal suo CV, utilizzare una espressione nei miei confronti “…..Senta Eramo, il mio commento era riferito al fatto che ne ho le balle piene di star dietro alla diatriba "DVR Si o No" che si trascina da fine febbraio e pertanto preferivo andare a sgranchirmi le gambe in mountain bike che stare lì a fare il 300esimo commento sull'argomento che, come detto prima, non mi trova d'accordo con lei. Abbiamo idee diverse sull'argomento….. quale è il problema? Se lei ritiene che il mio intervento dove, invece di commentare per l'ennesima volta un argomento trito e ritrito, ho scritto che preferivo andare a farmi un giro in bici, sia per lei un'offesa professionale non so cosa farci. Come detto nel mio precedente post, è stata fatta una interrogazione parlamentare sull'argomento. Non ho idea quale sarà la risposta ma da professionista che si occupa di SSL da 35 anni e che ne ha viste di tutti i colori in giro per il mondo (purtroppo mi sono perso solo l'Australia e la Nuova Zelanda), mi atterrò a cosa decideranno le Autorità anche se ciò risultasse contrario alle mie convinzioni. Buona serata….”
Utilizzando impropriamente la sua stessa infelice espressione: Senta Catanoso, il problema è suo. Buona serata.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/05/2020 (21:24:00)
Eramo,
lei, replicando, ha scritto
"Rispondo a Carmelo Catanoso: "...….passo oltre e adesso me ne vado a fare un giro in mountain bike….."
Senza parole."

Mi pare, invece, che il problema sia nella sua percezione del mio intervento, visto che il motivo dell'intero mio commento e non della frase che ha estrapolato, era per dire che non avevo voglia di fare l'ennesimo commento sull'argomento dopo averne fatti alcuni centinaia replicando a Dubini e quegli altri due o tre che la pensavano come lui e che condividevo la posizione di chi mi aveva preceduto nei commenti dissentendo dai contenuti.

Per lei è una offesa dire che non si è d'accordo con quanto afferma?

Buona serata anche a lei.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
08/05/2020 (21:36:44)
E come sempre, chi sostiene la teoria del " DVR sempre" non risponde alle domande.
Dubini deve rispondere a 15 domande...

Ho chiesto se rssp deve valutare rischi esogeni, ho chiesto un esempio di DVR covid per metalmeccanica, ho chiesto come valutate il rischio che un tornitore si becchi il covid al supermercato ma nulla ....nessuno che risponde. Eppure sono domande semplici...
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
09/05/2020 (01:54:10)
Cesù, Ciùsèppen, Marie...
Il copia-incolla del DPCM che risolve i rischi da contagio da COVID-19 sui posti di lavoro.
E, io da povero suburbicano e rozzo discendente dei Celti (per di più montanaro) che ho fatto passare settimane senza pensarci.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
10/05/2020 (11:51:01)
Io suggerisco caldamente un ripasso del modulo A di RSPP... La definizione di rischio, di valutazione del rischio....questi sconosciuti.

E dopo aver fatto il modulo A, suggerisco anche il ripasso del modulo C, comunicazione.

Mi sarei aspettato delle risposte ai miei quesiti, ma puntualmente non arrivano... Chi sa come mai.
Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 0
10/05/2020 (22:16:22)
Dott.Eramo, mi sento discriminato, ha risposto a molti ma alla mia domanda no. Come è possibile prevedere, prevenire, annullare un rischio che per ora neanche la scienza ha ben chiaro come si diffonde e come si manifesta?
UN DVR È ANCHE CONSULTAZIONE DI LETTERATURA CHE PER ORA NON È PER NULLA CERTA.
Secondo lei un datore di lavoro (o un semplice rspp) potrebbero trovare dei rimedi a cui neanche la scienza è riuscita a risolvere?
Ci penseranno i giuristi a sanare ogni dubbio scientifico a colpi di condanne?
Grazie
Rispondi Autore: LONGO DANIELE - likes: 0
14/05/2020 (17:37:28)
Dani mass ... si consoli, non ha risposto neanche a me sulla questione della parotite....siamo in 2
Rispondi Autore: jorgesuecia2015@gmail.com - likes: 0
20/06/2020 (13:43:42)
siete bravi
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
27/05/2021 (07:58:05)
Arrivano le prime pronunce della Cassazione riguardo quanto discusso.
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 maggio 2021, n. 20416 - Reato di epidemia colposa da Covid 19 nella casa di riposo. Non sussiste nesso di causalità tra l'omessa integrazione del DVR con il rischio biologico e la diffusione del virus

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