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La valutazione del rischio da utilizzo dell’auto come luogo di lavoro

La valutazione del rischio da utilizzo dell’auto come luogo di lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza stradale

30/10/2013

Un seminario presenta il tema degli infortuni lavorativi alla guida fornendo dati e indicazioni sulle principali modalità di prevenzione. La gestione del rischio di utilizzo dell’auto in orario di lavoro. Cause degli incidenti e responsabilità.

 
Bologna, 30 Ott – In vari incontri, seminari e convegni si presentano dati preoccupanti sul numero di infortuni professionali che avvengono sulla strada. Non sempre tuttavia si forniscono anche strumenti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per poter collaborare e agire, nel rispetto del ruolo e delle competenze, sulle modalità di valutazione del rischio, sul tema della sorveglianza sanitaria e sui vari fattori interni e esterni che possono essere causa e/o concausa di incidenti stradali alla guida di automezzi.
 
È quello invece che si è cercato di fare nel seminario organizzato dal Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ( SIRS) il 19 aprile 2013 a Bologna, dal significativo titolo “ On the road: i RLS di fronte agli infortuni lavorativi alla guida”.
 
Ci soffermiamo su alcuni aspetti introduttivi del tema, ad esempio raccolti nell’intervento
La strada come luogo di lavoro e di infortunio - Introduzione al seminario ‘On the road’”, a cura di Leopoldo Magelli (Collaboratore SIRS Bologna).
 
Il relatore parte da una premessa importante: “si crede comunemente che quasi tutte le condizioni di rischio infortunistico possano essere prevenute con idonee misure, mentre per gli infortuni alla guida non c’è niente da fare...”. Ma – continua – “non è vero che non c’è nulla da fare, si possono prevenire anche gli infortuni alla guida”.
 


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Innanzitutto si segnala che ci sono tre tipologie di infortuni sulla strada, escludendo i lavori di cantieristica per costruzione:
-  “infortuni durante lavori di manutenzione, gestione, pronto intervento e soccorso;
- infortuni alla guida durante il lavoro;
- infortuni alla guida andando o tornando dal lavoro (c.d. in itinere)”. 
Il seminario si occupa in realtà solo degli infortuni alla guida, perché “i dati sono agghiaccianti: circa metà degli infortuni mortali sul lavoro avvengono in strada”. E “sono equamente suddivisi (circa 50% e 50%) tra infortuni durante il lavoro e infortuni in itinere”. 
I lavoratori coinvolti negli infortuni alla guida sono solo quelli dei trasporti di merci e persone (mansione di autista)? No, anche “tutti quelli che per il loro lavoro devono spostarsi da un luogo all’altro (edili, manutentori, impiantisti di tutti i tipi, agenti di commercio, operatori ASL e di enti pubblici, agenti di polizia, ecc.)”. 
 
Un altro mito da sfatare è che il rischio di incidenti gravi  esista solo in autostrada e nelle strade extraurbane, in realtà “ è importantissimo anche nell’ambito del traffico urbano”.
 
Se poi il seminario si soffermerà per lo più sul “problema sicurezza riferito alla guida”, non bisogna dimenticare che “la guida può comportare rischi anche per la salute (posture, fatica fisica, nervosa e sensoriale, rumore, vibrazioni, …) “. Inoltre la guida in molte condizioni lavorative “può creare stress anche severo” e “una situazione di stress (anche di origine non lavorativa) può creare condizioni di maggior rischio per chi guida”!
 
Per cominciare a parlare di misure di prevenzione presentiamo brevemente una seconda relazione dal titolo “La gestione del rischio di utilizzo dell’auto in orario di lavoro - Valutazione del rischio, criticità e responsabilità”, a cura del  Dr. Daniele Tovoli (Direttore Sistemi per la Sicurezza - AUSL di Bologna ).
 
Il relatore sottolinea che “oggi il traffico stradale non è intrinsecamente sicuro” e che il sistema “non è stato progettato con l ’obiettivo della sicurezza, come nel caso del trasporto aereo e ferroviario”.  Infatti la sicurezza è “quasi interamente dipendente dal comportamento umano”.
 
Dopo aver ripercorso i fattori determinanti degli incidenti (“ambiente in cui si svolge la circolazione stradale; individuo; veicolo), la relazione riporta alcune criticità riguardo ai dati sugli incidenti:
- “carenza nella modalità di raccolta dei dati;  
- sono raccolti spesso in modo approssimativo;  
- non sono specifici e sono orientati più alla rilevazione di elementi importanti in ambito risarcitorio che preventivo”.
 
Nell’intervento viene comunque presentata una tabella del numero di incidenti su base nazionale (Aci/Istat) da cui si evince che il 76,4% degli incidenti avvengono in area urbana (causando il 45,2% di morti).
 
Rimandando i nostri lettori ad una lettura integrale degli interventi agli atti, ci soffermiamo   
sulle cause principali degli incidenti alla guida con riferimento ai dati Istat e ricordando che “oltre il 96% degli eventi sono imputabili a comportamento scorretto del conducente o pedone nella circolazione”:
- “senza rispettare le regole della precedenza o semaforo (16,8%);
- guida distratta o andamento indeciso (16,9%);
- velocità troppo elevata (11,5%);
- senza mantenere la distanza di sicurezza (10,1%)”.
 
Dopo aver riportato una serie di dati sull’incidentalità a Bologna, indicazioni su caratteristiche individuali, del veicolo e sulla valutazione del rischio, il documento si sofferma su alcune responsabilità dell’azienda:
- “fornire un parco macchine verificato, adeguato e collaudato nei termini di legge;
- fornire strumenti di gestione del parco auto;
- individuare chiaramente le responsabilità”.
E si affrontano anche le responsabilità individuali, con riferimento al D. Lgs. 81/2008.
Ogni lavoratore deve:  
-  “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;  
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo” di cui viene a conoscenza”. 
Dunque “ogni operatore deve avere cura degli strumenti di cui dispone per la propria attività”.
E infatti l’utilizzatore “è il principale controllore dell’efficacia e funzionalità del mezzo.  L’utilizzatore effettua verifiche periodiche in relazione a segni di malfunzionamento e preventive prima dell’uso “.
 
In conclusione, oltre alla necessità di una analisi dei rischi e alla fornitura di un idoneo parco macchine, per prevenire gli incidenti si può agire anche:
- sui comportamenti (formazione, addestramento, sensibilizzazione, ecc.);  
- sulle regole di utilizzo (regolamenti, codice di comportamento, ecc.);  
- sui mezzi (revisione periodica, manutenzione periodica, aggiornamento della dotazione, ecc.)”.
 
 

 
RTM
 
 



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Rispondi Autore: Gian Marco Sciarpa - likes: 0
15/09/2015 (22:24:33)
Sono un dipendente del Ministero dei Trasporti e opero come esaminatore per il rilascio di patenti. Per questo ritengo che in quei momenti il mio "posto di lavoro" sia l'auto della scula guida. Alcune aziende hanno in dotazione vetture con due porte che non considero idonee perché oltre ad essere difficoltosa l'uscita e l'entrata in caso di incidente non mi da la possibilità di uscire se l'istruttore (seduto davanti) perde i sensi o è impossibilitato ad uscire. Vorrei conoscere la sua opinione e nel caso quali sono le azioni che posso seguire per far valere le mie ragioni. Ringraziando anticipatamente saluto. Gian Marco Sciarpa.
Rispondi Autore: Aldo - likes: 0
12/12/2020 (20:58:27)
L’articolo risulta assai interessante è stimolante tanto, tuttavia è un sunto di uno studio/seminario che non da la contezza se in effetti la vettura di servizio ( anche a due ruote?) è giuridicamente inquadrata come "luogo di lavoro", per cui sperando in una risposta, mi permetto di porre un quesito: … se un rappresentante, venditore porta a porta, postino... o qualsiasi altro Lavoratore che per poter svolgere le proprie mansioni deve utilizzare quotidianamente un mezzo aziendale, e nel quale trascorre diverse ore al suo interno, il mezzo di servizio/aziendale, è considerato luogo di lavoro, se si da dove si evince ciò;
grazie anticipatamente
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/12/2020 (17:58:50)
Non si evince da nessuna parte perchè il mezzo di trasporto non è un luogo di lavoro ed, anzi, è espressamente escluso come si legge art. 62 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008.

Ciò non toglie che:
- il datore di lavoro debba assicurare che il mezzo di trasporto aziendale sia in perfetta efficienza sottoponendolo ai noti controlli periodici;
- il lavoratore lo debba utilizzare correttamente nel pieno rispetto delle regole previste per la circolazione dei veicoli.

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