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Ausiliari del traffico: multe "limitate"

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza stradale

18/04/2005

Una Sentenza della Corte di Cassazione precisa i limiti del potere di accertamento degli ausiliari del traffico.

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Con la Sentenza n. 7336 del 7 aprile 2005, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli ausiliari del traffico possono legittimamente accertare soltanto le violazioni relative alla sosta dei veicoli nelle aree oggetto di parcheggio a pagamento ed in quelle limitrofe necessarie alla manovra, mentre non possono accertare la sussistenza di tutte le altre ipotesi di sosta o fermata vietata (come, nel caso di specie, la sosta di un motorino sul marciapiede).

La Suprema Corte ha così accolto il ricorso di P.P. contro una decisione del Giudice di pace di Firenze.
P.P. aveva contestato il verbale redatto a suo carico dal personale della “società Firenze parcheggi”, per avere parcheggiato il proprio ciclomotore su un marciapiede.
La sentenza del Giudice di pace, che aveva rigettato l’opposizione di P.P. contro il Comune di Firenze, è stata cassata dalla Suprema Corte, precisando le limitazioni al potere di accertamento degli ausiliari del traffico.

L’articolo 17, comma 132, legge 127/97, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi [ausiliari del traffico], limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Al personale in esame “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli”, ma esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 158, comma 2, lett. b), c) e d) (articolo 68, comma 3, cit.), ovvero “dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta”, “in seconda fila”, “negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata” dei veicoli puntualmente indicati."

Il ministero dell’Interno, successivamente, ha avuto cura di precisare che “il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree concesse solo a condizione che queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione. Solo per queste situazioni sembra, perciò, potersi prescindere dal rapporto rigoroso che lega il personale operante all’area in concessione alla società da cui dipendono”

La Cassazione ha osservato che “violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal personale in esame, […]., esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto o il marciapiede sia eventualmente compreso nell’area oggetto della concessione (nel senso che fa parte della superficie oggetto della concessione), ovvero allo stesso, eccezionalmente, possano accedere i veicoli. Se ciò non accada, il marciapiede non è, infatti, una zona destinata alla sosta ed alla circolazione, con la conseguenza che, anche se limitrofo all’area oggetto della concessione, non può costituire una superficie utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio.”

Il testo completo della Sentenza è consultabile in Banca Dati.
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