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Formazione scuola lavoro: requisiti per l’inserimento di studenti in azienda
Premessa
La Formazione scuola-lavoro [1] è una modalità educativa che integra studio e lavoro per sviluppare competenze professionali e orientative.
È definita dall’art. 1 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 (attuazione della Legge 28/2003) “come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo … per assicurare ai giovani … l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”.
Successivamente, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 33‑43), nota come “Buona Scuola”, ha reso obbligatori tali percorsi per gli studenti del triennio superiore: 400 ore per istituti tecnici/professionali, 200 ore per i licei.
[1] Nota: la denominazione “PCTO” è stata sostituita con “formazione scuola-lavoro” ai sensi del DL 127/2025. La nuova denominazione, più diretta dal punto di vista comunicativo rispetto a PCTO, non introduce modifiche a tali adempimenti.
Perché la sicurezza nella formazione scuola lavoro riguarda direttamente l’impresa
Ospitare studenti nella Formazione scuola- lavoro comporta per l’azienda precise responsabilità giuridiche in materia di salute e sicurezza.
Dal punto di vista prevenzionistico, lo studente è equiparato a lavoratore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 limitatamente al periodo di permanenza in azienda, con conseguente applicazione degli obblighi previsti dal Testo unico.
Le recenti modifiche normative (D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025) hanno rafforzato il ruolo del datore di lavoro ospitante, chiarendo che la sicurezza degli studenti non è un adempimento formale, ma parte integrante dell’organizzazione aziendale.
DVR e studenti in formazione scuola lavoro: cosa deve fare concretamente l’azienda
Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi
Il datore di lavoro che ospita studenti in formazione scuola‑lavoro deve integrare il DVR includendo una sezione o un allegato specifico dedicato agli studenti, nel quale siano valutati:
- le attività effettivamente svolte dallo studente;
- i rischi specifici connessi alle mansioni assegnate;
- le misure di prevenzione e protezione adottate;
- i DPI previsti e le modalità di utilizzo;
- eventuali esigenze di sorveglianza sanitaria.
Non è richiesto trasmettere il DVR completo alla scuola, ma l’azienda deve fornire informazioni documentate e verificabili, spesso tramite schede di valutazione del rischio allegate alla convenzione.
Attenzione ai minori
In presenza di studenti minorenni, la valutazione dei rischi deve tenere conto anche:
- della mancanza di esperienza e consapevolezza;
- dei limiti previsti dalla L. 977/1967 sui lavori vietati;
- della necessità di affiancamento e vigilanza rafforzata.
Formazione: obblighi aziendali e novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025
Formazione degli studenti prima dell’ingresso in azienda
La formazione in materia di sicurezza degli studenti si articola su due livelli distinti:
- formazione generale (minimo 4 ore), normalmente erogata dalla scuola;
- formazione specifica sui rischi aziendali, obbligatoriamente a carico del soggetto ospitante.
Il datore di lavoro deve verificare e documentare che la formazione generale sia stata svolta e completare, prima dell’avvio delle attività, la formazione specifica in funzione del livello di rischio dell’azienda.
Cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Il nuovo Accordo, in vigore dal 24 maggio 2025, chiarisce in modo esplicito che studenti e stagisti rientrano tra i destinatari dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare:
- la formazione deve essere completata prima dell’inizio delle attività;
- diventano centrali tracciabilità, attestazioni e verifiche di apprendimento;
- il datore di lavoro è responsabile dell’integrazione formativa e dell’addestramento pratico;
- la formazione non può essere solo teorica, ma deve essere coerente con le attività assegnate.
La mancata formazione espone il datore di lavoro a responsabilità penali e civili in caso di infortunio.
DPI: fornitura, addestramento e responsabilità
Quando la valutazione dei rischi lo richiede, il datore di lavoro deve:
• fornire gratuitamente i DPI idonei e conformi alle norme CE;
• garantire informazione e addestramento pratico sul corretto utilizzo;
• vigilare sull’uso effettivo dei DPI durante l’attività;
• documentare consegna, addestramento e istruzioni fornite.
Gli studenti non possono utilizzare macchine o attrezzature che richiedano abilitazioni specifiche non conseguibili (es. carrelli elevatori, gru, macchine complesse), anche se presenti in azienda.
Il Tutor aziendale: figura chiave per la sicurezza nella formazione scuola‑lavoro
La nomina del tutor aziendale rappresenta uno degli adempimenti centrali per il datore di lavoro che ospita studenti in formazione scuola lavoro. Tale figura svolge un ruolo operativo di raccordo tra impresa e scuola e assume una funzione essenziale ai fini della vigilanza sul rispetto delle misure di salute e sicurezza.
Secondo le Linee guida percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ora denominati formazione scuola-lavoro) e la prassi applicativa consolidata, il tutor aziendale deve:
- accogliere lo studente e illustrargli l’organizzazione aziendale, le procedure di sicurezza e le regole comportamentali;
- affiancare e supervisionare lo studente durante lo svolgimento delle attività, in particolare nelle fasi più critiche dal punto di vista prevenzionistico;
- verificare il rispetto delle istruzioni operative e l’uso corretto dei DPI;
- collaborare con il tutor scolastico per il monitoraggio dell’esperienza;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro e alla scuola eventuali criticità o situazioni di rischio.
Il tutor aziendale può coincidere con il preposto, qualora presente, ma in tal caso deve essere formalmente formato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, come rafforzato dall’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
La sola designazione formale non è sufficiente: in caso di infortunio, la giurisprudenza tende a valorizzare il ruolo di vigilanza effettiva, che rimane in ultima istanza in capo al datore di lavoro.
Conclusioni
Per le aziende ospitanti, la Formazione scuola lavoro non è una collaborazione “a basso impatto”, ma un’attività che richiede pianificazione, documentazione e formazione adeguata. Il nuovo quadro normativo impone un cambio di prospettiva: la sicurezza degli studenti è parte integrante della responsabilità datoriale, al pari di quella dei lavoratori.
Dott. Ing. Massimiliano Della Pasqua e Dott. Ing. Cecilia Peroni
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Giovanni | 03/03/2026 (03:06:10) |
| PCTO = ieri Oggi = Formazione scuola lavoro Non si accenna al fatto che gli studenti sono ad ossrrvare, apprendere e farsi un'idea del loro futuro lavorativo, ma non di svolgere lavoro come un regolare lavoratore dell'azienda, cosa che succede quasi sempre. Poi mi pare che le ore di tale ex PCTO oggi siano meno. Altra criticita è che quasi sempre in queste attivita il tutor della scuola è assente (cosa grave) non segue gli allievi studenti in azienda. Concludo dicendo che la copertura INAIL per i ragazzi oggi risulta giustamente estesa anche al percorso casa luogo dell'azienda ospitante e viceversa. | |
| Rispondi Autore: pippo | 03/03/2026 (07:32:28) |
| purtroppo, un articolo nato già vecchio... | |
| Rispondi Autore: Alberto | 03/03/2026 (07:43:20) |
| Non vi è menzione del recente divieto introdotto dall’articolo 7 del DL 159 di adibire gli studenti a lavorazioni considerate ad alto rischio. | |
| Rispondi Autore: Alberto | 03/03/2026 (08:49:14) |
| Concordo con le osservazioni fatte da altri prima di me, a cominciare dal fatto che a partire dal corrente anno scolastico si parla di Formazione scuola lavoro, mentre la dicitura PCTO è stata utlilizzata fino all'anno scolastico precedente. Sono state ridotte le ore di questa attività presso le aziende e sono state abolite le attività ad alto rischio per gli studenti. Infine credo che per sensibilizzare i docenti tutor della scuola sarebbe opportuno prevedere per questi un "refresh" o un aggiornamento formativo (anche di poche ore) che va poi inserito nel contesto del progetto (e della conseguente retribuzione) | |
| Rispondi Autore: Massimiliano | 03/03/2026 (09:28:54) |
| Purtroppo una pubblicazione... già vecchia... | |
| Rispondi Autore: Laura | 03/03/2026 (09:39:24) |
| Concordo pienamente con questo interessante articolo. É uno strumento utile per le aziende. Complimenti! | |
| Rispondi Autore: Nicola | 03/03/2026 (10:21:20) |
| Di fatto adesso è possibile inserire uno studente soltanto in ufficio. Chi si prende la responsabilità di inserirle uno studente in un ambiente produttivo (es. un officina) con una normativa che ha detto che non si può fare nelle arrivata' a rischio elevato in base al DVR? Che vuol dire elevato se non dai un criterio? E se io avessi un DVR con soltanto due livelli tipo residuo e non residuo?, non è mica vietato, il metodo ognuno sceglie quello che vuole. Come sempre chi scrive le leggi è totalmente scollegato dal mondo reale e dalla sua applicazione pratica. | |
| Rispondi Autore: Serena | 03/03/2026 (11:36:49) |
| Io ho trovato l' articolo molto utile, per quanto sintetico fornisce spunti operativi su una tematica che non viene affrontata come dovrebbe dal punto di vista della salute e sicurezza | |
| Rispondi Autore: Massimiliano Della Pasqua e Cecilia Peroni | 03/03/2026 (16:26:36) |
| Gli autori ringraziano per il dibattito sempre utile. Si concorda naturalmente con le criticità rilevate nella formazione scuola lavoro, l’argomento è molto vasto, ma l’articolo tratta gli aspetti di salute e sicurezza degli studenti, soffermandosi in particolare sugli adempimenti dell’azienda ospitante. La nuova denominazione, più diretta dal punto di vista comunicativo rispetto a PCTO, non introduce modifiche a tali adempimenti. | |
| Rispondi Autore: Marco Zanchin | 03/03/2026 (16:36:01) |
| Nella Formazione scuola-lavoro, a mio modesto avviso, non è corretto equiparare lo studente ad un lavoratore. Lo studente raramente ha accesso al mondo del lavoro (un ambiente produttivo come una fabbrica) per cui deve essere oggetto di una tutela più elevata in materia di salute e sicurezza. L'adolescente raramente ha una corretta percezione del rischio (si veda il tragico video del Constellation dove i ragazzi ballavano finchè la schiuma antirumore cominciava a prendere fuoco), per cui allo studente non sono sufficienti le misure di sicurezza pensate per i lavoratori. Bisogna fare di più, perchè la loro consapevolezza del rischio è minima... | |
| Rispondi Autore: Luca Garau | 04/03/2026 (09:42:27) |
| Concordando in gran parte con chi mi ha preceduto espongo caso pratico di studente PCTO (scuola professionale - tornitore) che doveva fare attività presso una officina meccanica. Essendo l'utilizzo del tornio considerato mansione alto rischio ho dovuto limitare l'attività del tirocinio ad attività di pura osservazione in officina ( sotto il controllo del preposto/tutor) e attività di ufficio. Ma il ragazzo nella sua scuola lavora pezzi al tornio ....Risultato il ragazzo è passato da un iniziale interesse a una scarsa attenzione . Normativa a mio parere sbagliata nel definire un generico rischio alto. Giusto e corretto definire un profilo di rischio ad hoc per le attività che si intendono/possono svolgere . | |
| Rispondi Autore: Oscar fulvio barbieri | 07/03/2026 (13:18:53) |
| Rspp di una struttura sanitaria considerata a rischio Alto ho.previsto un Duvri secondo art 26 trovando estrema resistenza da parte delle scuole nonche assenza di tutor motivati | |
| Rispondi Autore: Alessandro | 09/03/2026 (08:47:40) |
| Buongiorno l'unico dubbio che ho è : quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ? Deve essere a carico dell'azienda ? Grazie | |
