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Sicurezza dei prodotti: nuovi obblighi per produttori e distributori
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Consumatori più tutelati grazie al D.Lgs. 21 maggio 2004, n.172 che recepisce la direttiva comunitaria sulla sicurezza generale dei prodotti (direttiva 2001/95/CE) e che intende garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
Il provvedimento, pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, definisce obblighi per produttori e distributori e riorganizza il sistema dei controlli sui prodotti.
Le norme contenute nel decreto si applicano a tutti quei prodotti non ancora regolati da specifiche disposizioni. E’ soggetto al D.Lgs. 172/2004 ogni prodotto, “indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; sono esclusi i prodotti “usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto”.
Il provvedimento impone agli operatori economici un obbligo generale di immettere nel mercato solo “prodotti sicuri”, secondo la definizione contenuta nell’art. 2 del decreto.
Innanzitutto si definisce “prodotto sicuro” , quello che in condizioni di uso normali o “ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone” in funzione, in particolare, di determinati elementi, tra i quali: le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio; l'effetto del prodotto su altri prodotti; la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, le eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione; le categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto (es. minori e anziani).
L’Art. 3 del decreto legislativo definisce gli obblighi del produttore e del distributore.
Produttore
Il produttore deve mettere sul mercato solo prodotti sicuri, deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi.
La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel D.Lgs. 172/2004.
Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
Tali misure comprendono, ad esempio l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
Distributore
Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualita' di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorita' competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
Distributori e produttori sono tenuti ad informare tempestivamente le Amministrazioni competenti qualora “sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza”.
Il documento completo è disponibile in Banca Dati.
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Consumatori più tutelati grazie al D.Lgs. 21 maggio 2004, n.172 che recepisce la direttiva comunitaria sulla sicurezza generale dei prodotti (direttiva 2001/95/CE) e che intende garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
Il provvedimento, pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, definisce obblighi per produttori e distributori e riorganizza il sistema dei controlli sui prodotti.
Le norme contenute nel decreto si applicano a tutti quei prodotti non ancora regolati da specifiche disposizioni. E’ soggetto al D.Lgs. 172/2004 ogni prodotto, “indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; sono esclusi i prodotti “usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto”.
Il provvedimento impone agli operatori economici un obbligo generale di immettere nel mercato solo “prodotti sicuri”, secondo la definizione contenuta nell’art. 2 del decreto.
Innanzitutto si definisce “prodotto sicuro” , quello che in condizioni di uso normali o “ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone” in funzione, in particolare, di determinati elementi, tra i quali: le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio; l'effetto del prodotto su altri prodotti; la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, le eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione; le categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto (es. minori e anziani).
L’Art. 3 del decreto legislativo definisce gli obblighi del produttore e del distributore.
Produttore
Il produttore deve mettere sul mercato solo prodotti sicuri, deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi.
La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel D.Lgs. 172/2004.
Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
Tali misure comprendono, ad esempio l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
Distributore
Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualita' di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorita' competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
Distributori e produttori sono tenuti ad informare tempestivamente le Amministrazioni competenti qualora “sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza”.
Il documento completo è disponibile in Banca Dati.
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