Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Linee guida a tutela dei consumatori in materia di telecomunicazioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza delle persone

20/07/2007

Trasferibilità del credito residuo, tutele in caso di recesso. Il documento dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

Pubblicità


Chiarezza nei contratti di adesione a servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, riconoscimento del credito residuo e sua trasferibilità.
Sono questi alcuni dei punti della Legge Bersani (Legge 40/2007) sui quali la Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha ritenuto opportuni fornire chiarimenti con le Linee guida esplicative.

Relativamente al cosiddetto "credito residuo", la legge prevede che gli operatori non possano stabilire un limite temporale massimo per l'utilizzo del traffico o del servizio acquistati.
Le linee guida confermano inequivocabilmente il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilità in caso di passaggio ad altro operatore con portabilità del numero telefonico.

La legge prevede che: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatoree non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.
Gli Uffici dell'Agcom chiederanno agli operatori di dimostrare dettagliatamente che le spese per il recesso e per il trasferimento, ove sussistenti, siano riconducibili esclusivamente ad attività strettamente necessarie per l'attuazione della richiesta inoltrata dall'utente.

Tali spese devono essere poi indicate chiaramente nei “contratti per adesione”stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche.

Maggiore chiarezza è chiesta infatti per tali contratti, ad esempio, dalla semplice lettura del contratto l’utente deve poter conoscere:

- la facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze di telecomunicazioni, così da avere piena ed effettiva consapevolezza della tutela normativa riconosciutagli. L’esercizio di tali facoltà è “senza vincoli temporali”, quindi esse possono essere esercitate in ogni momento (salvo l’obbligo di preavviso, non superiore a 30 giorni).

- il lasso temporale (di massimo 30 giorni) che intercorre tra l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza di telecomunicazioni ed il compimento da parte dell’operatore di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione delle relative richieste, così da poter valutare sotto ogni profilo l’opportunità di esercitarle.

- le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell’esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze, poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori.



Pubblicità

Ultimo aggiornamento in Banca Dati  (riservato agli abbonati):


Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.


I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: liliana fabbri - likes: 0
08/11/2014 (14:28:10)
I contratti di telefonia dovrebbero essere
più semplici e a caratteri leggibili da tutti, anche da chi non ci vede come un'aquila. Spesso ci si fida del commesso o titolare del negozio e quando, muniti di lente di ingrandimento, lo leggi ti accorgi di non essere stato dettagliatamente informato. L'imposizione poi dei 24/30 mesi vincolanti solo per una sim sebbene allegata ad un cubo/modem da utilizzare per internet dovrebbe essere regolata diversamente perché non si capisce bene quanto debba costarti questo modem. Non puoi svincolarti nemmeno se lo restituisci e pretendono il prelievo mensile dal c/c.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

 

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro, è sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174