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Etichette chiare e veritiere per i prodotti alimentari

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza delle persone

24/05/2006

Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un nuovo testo legislativo per garantire una migliore tutela dei consumatori e assicurare la libera circolazione delle merci nell'UE.

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Senza calorie, zucchero o grassi, oppure ricco di fibre o vitamine. Queste indicazioni, sempre più presenti sulle etichette, possono influenzare le nostre scelte d'acquisto degli alimenti. Ma ci possiamo fidare?
Il Parlamento ha adottato in via definitiva un nuovo testo legislativo che intende disciplinare tale questione per garantire una migliore tutela dei consumatori e assicurare la libera circolazione delle merci nell'UE.
Il provvedimento potrebbe entrare in vigore già entro la fine del 2006.
 
Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti commercializzati «devono essere sicuri e adeguatamente etichettati».
 
Per "indicazione" si intende qualunque messaggio (o rappresentazione) non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, «che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche». Con "indicazione nutrizionale", si fa riferimento a qualunque indicazione «che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche», dovute all'energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o, non apporta, e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene. Un allegato del regolamento enumera tutte le indicazioni consentite e il loro significato. Infine, è considerata "indicazione sulla salute" qualunque indicazione «che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».
 
In linea generale, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può essere falso, ambiguo o fuorviante, oppure dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o ancora incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento. Non può nemmeno affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive, né fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.
 
Per quanto riguarda il campo d'applicazione del regolamento, il compromesso precisa che si estende alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Si applicherà, inoltre, ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione collettiva. Le disposizioni sulle indicazioni nutrizionali e talune norme sulle indicazioni sanitarie non si applicheranno nel caso di prodotti non imballati (come i prodotti freschi quali frutta, verdure e pane) venduti direttamente al consumatore finale oppure che sono imballati al punto di vendita su richiesta dell'acquirente. A tali prodotti si applicheranno le disposizioni nazionali finché non saranno adottate misure comunitarie.
 
Inoltre, i marchi e le denominazioni commerciali o di fantasia riportati in etichetta, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sanitarie, possono essere utilizzati senza essere soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal regolamento. Occorre però che l'etichettatura, la presentazione o la pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sanitaria che sia conforme alle disposizioni del regolamento. D'altra parte, su richiesta delle imprese interessate, possono derogare a questa disposizione le denominazioni generiche tradizionalmente impiegate per indicare una proprietà di una categoria di alimenti o bevande che può comportare effetti sulla salute umana, come ad esempio "digestivo" o "pastiglie per la tosse". La Commissione dovrà predisporre le norme cui attenersi per la presentazione di tali domande. I prodotti immessi in commercio prima del 2005 sui quali però figurano indicazioni in contrasto con il regolamento potranno continuare ad essere venduti per altri 15 anni dopo la sua entrata in vigore (contro i dieci previsti dalla posizione comune).
 
Nel regolamento è previsto l’obbligo per le imprese di indicare il "profilo nutrizionale" del prodotto (tenore in grassi, zuccheri e sali), Spetterà quindi alla Commissione stabilire i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, che devono essere rispettati dagli alimenti (o da talune loro categorie) per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute nonché le condizioni per il loro uso riguardo ai profili nutrizionali.
 
Questi dovranno essere stabiliti tenendo conto, in particolare, delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare (quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio). Ma dovranno anche prendere in considerazione il ruolo e l'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) e il loro contributo alla dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio come i bambini. Infine, dovranno tenere conto della composizione nutrizionale globale dell'alimento nonché della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto.
 
I profili nutrizionali devono essere basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e sul rapporto di queste ultime con la salute. Nel fissare i profili nutrizionali, la Commissione dovrà chiedere all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di fornire, entro 12 mesi, un pertinente parere scientifico riguardante la necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/o per le loro categorie, la scelta e il dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione, la scelta di quantitativi/basi di riferimento per i profili, il metodo di calcolo dei profili e, infine, la fattibilità e la prova del sistema proposto. 
 
Le bevande alcoliche contenenti più dell'1,2% in volume di alcol non possono recare indicazioni sulla salute. Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, invece, sono ammesse unicamente quelle che si riferiscono a bassi tenori in alcol, alla riduzione del contenuto alcolico e energetico. Inoltre è precisato che, in mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato.

 

 

 

 

 

 


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