Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Contratti a distanza piu’ tutelati
Pubblicità
Più trasparenza nei contratti per la fornitura dei servizi internet. Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato nei giorni scorsi il Regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Infatti a questi tipi di contratti, purtroppo, si accompagna spesso l’attivazione di servizi supplementari non richiesti da parte del consumatore o la modificazione delle condizioni inizialmente pattuite.
Il regolamento, sulla scorta delle disposizioni contenute nel Codice di Consumo e del Codice delle Comunicazioni, disciplina i contratti a distanza nelle diverse fasi della loro stipula (proposta- informazione- contatto – perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato).
In particolare il Regolamento prevede una più efficace tutela dell’utenza attraverso:
-l’obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico nonché, in caso di in equivoca volontà di adesione alla proposta manifestata, il numero assegnato alla relativa pratica;
-l’obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell’avvenuta conclusione del contratto, mediante l’acquisizione del consenso informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica, e l’invio al recapito indicato dall’utente di uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti;
-la specifica garanzia di regolarità e continuità nell’erogazione del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento;
-il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati; nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente.
Più trasparenza nei contratti per la fornitura dei servizi internet. Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato nei giorni scorsi il Regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Infatti a questi tipi di contratti, purtroppo, si accompagna spesso l’attivazione di servizi supplementari non richiesti da parte del consumatore o la modificazione delle condizioni inizialmente pattuite.
Il regolamento, sulla scorta delle disposizioni contenute nel Codice di Consumo e del Codice delle Comunicazioni, disciplina i contratti a distanza nelle diverse fasi della loro stipula (proposta- informazione- contatto – perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato).
In particolare il Regolamento prevede una più efficace tutela dell’utenza attraverso:
-l’obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico nonché, in caso di in equivoca volontà di adesione alla proposta manifestata, il numero assegnato alla relativa pratica;
-l’obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell’avvenuta conclusione del contratto, mediante l’acquisizione del consenso informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica, e l’invio al recapito indicato dall’utente di uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti;
-la specifica garanzia di regolarità e continuità nell’erogazione del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento;
-il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati; nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.