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Carta d’identita' per i prodotti in legno
Nonostante la legge preveda l’obbligo di informazione del consumatore (cfr. Legge 126/1991, d.m. 101 dell’8.2.1997), mobili e prodotti in legno sono spesso messi in vendita senza o con incomplete e/o inesatte indicazioni circa la loro reale composizione e sulle modalità di lavorazione.
Per una maggiore tutela del consumatore, il ministro dell’Industria ha emesso una circolare che esplicita alcune prescrizioni.
La circolare dispone che tutti i prodotti in legno quali mobili, complementi d'arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l'impiego del legno devono essere accompagnati da una “scheda identificativa” (da ora: “scheda prodotto”) predisposta dal produttore o dall'importatore, fornita al distributore e, da quest'ultimo, esposta e resa disponibile al potenziale acquirente. La scheda va consegnata all'acquirente al momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero al momento della consegna del prodotto.
a scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso al consumatore.
La scheda prodotto deve esplicitare, con riferimento alla singola categoria di prodotto, la tipologia e i materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti, anche qualora vengano impiegati materiali simili al legno, le istruzioni per la manutenzione e la pulizia laddove ritenute opportune o necessarie. La scheda prodotto deve, inoltre, fornire il nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o dell'importatore. I contenuti della scheda devono essere conformi alle definizioni commerciali in uso e comunque devono essere immediatamente comprensibili dal consumatore.
Non obbligatoria, ma consigliata dal ministero, è anche l’inclusione nella scheda prodotto di indicazioni circa lo smaltimento del prodotto in legno, una volta esaurito il suo ciclo di vita.
L’obbligo di accompagnare i prodotti in legno con la “scheda prodotto” entrerà in vigore in febbraio.
Per una maggiore tutela del consumatore, il ministro dell’Industria ha emesso una circolare che esplicita alcune prescrizioni.
La circolare dispone che tutti i prodotti in legno quali mobili, complementi d'arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l'impiego del legno devono essere accompagnati da una “scheda identificativa” (da ora: “scheda prodotto”) predisposta dal produttore o dall'importatore, fornita al distributore e, da quest'ultimo, esposta e resa disponibile al potenziale acquirente. La scheda va consegnata all'acquirente al momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero al momento della consegna del prodotto.
a scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso al consumatore.
La scheda prodotto deve esplicitare, con riferimento alla singola categoria di prodotto, la tipologia e i materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti, anche qualora vengano impiegati materiali simili al legno, le istruzioni per la manutenzione e la pulizia laddove ritenute opportune o necessarie. La scheda prodotto deve, inoltre, fornire il nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o dell'importatore. I contenuti della scheda devono essere conformi alle definizioni commerciali in uso e comunque devono essere immediatamente comprensibili dal consumatore.
Non obbligatoria, ma consigliata dal ministero, è anche l’inclusione nella scheda prodotto di indicazioni circa lo smaltimento del prodotto in legno, una volta esaurito il suo ciclo di vita.
L’obbligo di accompagnare i prodotti in legno con la “scheda prodotto” entrerà in vigore in febbraio.
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