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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Attenti a contanti e assegni: dal 30 aprile cambia tutto
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A partire dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio (articolo 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) entrano in vigore nuove regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.
Tra le novità: l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti, le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore.
L’obiettivo è rafforzare l’efficacia dell’azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo, e più in generale garantire una maggiore trasparenza dei flussi di pagamento.
Le novità per i contanti.
Sono vietati i pagamenti in denaro contante per importi pari o superiori a 5000 euro: “È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.”
Sarà sempre possibile però versare o ritirare denaro contante di qualsiasi importo tramite una banca o Poste Italiane.
Non sarà più possibile aprire libretti di deposito al portatore per un importo pari o superiore a 5000 euro.
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Le novità più gli assegni:
Non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola “Non trasferibile” e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Tutti i libretti che riceveremo da quella data saranno già muniti della clausola “Non trasferibile”. È tuttavia possibile richiedere assegni senza tale la clausola facendone richiesta scritta alla banca.
Gli assegni senza tale clausola, (detti anche “assegni in forma libera”), potranno essere utilizzati per importi inferiori a 5.000 euro; per importi pari o superiori la clausola di non trasferibilità dovrà comunque essere inserita da chi emette l’assegno.
La richiesta di assegni “in forma libera” comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro per ciascun assegno, dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo. Tale somma verrà poi versata dalla banca all’erario.
Gli assegni già in dotazione possono essere utilizzati fino al loro esaurimento, e chi è in possesso, in qualità di beneficiario, di assegni emessi prima del 30 aprile 2008, potrà regolarmente incassarli.
Possono essere girati solo gli assegni emessi “in forma libera” e per importi inferiori a 5.000 euro. Essi possono essere girati anche più volte prima di essere presentati alla banca per l’incasso. Ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale del girante.
Se il girante non è una persona fisica ma, per esempio, una società, occorre indicare il codice fiscale di tale soggetto e non quello di colui che esegue l’operazione.
L’utilizzo scorretto degli assegni (come la mancata apposizione della clausola “Non trasferibile”) comporta sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell’importo trasferito.
Le stesse regole valgono per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.
Infine, attenzione quando ricevete un assegno: la mancanza del codice fiscale ne impedisce il pagamento da parte della banca o di Poste Italiane.
Per approfondimenti si veda la guida preparata dal Ministero dell’economia e delle finanze “ASSEGNI: CAMBIA TUTTO - Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore” (formato PDF, 5.93 MB).
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