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"Semafori spia" e multe da pagare

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza delle persone

21/07/2004

Il Garante interviene sul dibattito relativo alle infrazioni semaforiche accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche.

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Nei giorni scorsi si è acceso il dibattito riguardo alla regolarità delle multe per violazione dell’art. 146, comma 3 (attraversamento con il semaforo rosso) effettuate in modalità automatica (cioè senza la presenza dell’organo accertatore, es. vigili, polizia). Il nuovo codice della strada ha previsto questa possibilità, tuttavia in seguito ai numerosi ricorsi presentati, una Circolare del ministero dell’Interno (n.51/2004) ha stabilito che tali infrazioni rilevate prima del 18 marzo 2004, per le quali è stato presentato ricorso, siano archiviate, in quanto le apparecchiature utilizzate non erano debitamente omologate. (Niente rimborso per chi invece la multa l’ha pagata).
Dopo tali chiarimenti su alcuni giornali era stata sollevata la questione sulla legittimità dei “semafori spia”, cioè di foto semafori a fini di controllo del traffico, e in particolare sulla necessità di una autorizzazione da parte del garante della privacy all’installazione delle telecamere.

L’Autorità per la protezione dei dati personali è intervenuto sull’argomento, chiarendo che “i dubbi espressi a proposito della legittimità dei “semafori spia” non sono fondati. Si tratta, infatti, di apparecchi in termini generali leciti, per i quali, peraltro, nell’ ipotesi in cui siano destinati a rilevare gli accessi ai centri storici, è stato emanato un apposito regolamento che ha seguito le indicazioni del Garante (dpr 250/1999).

Né la normativa sulla privacy, né il recente provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza prevedono, per l’installazione di questo tipo di “semplici” telecamere, il rilascio di una formale autorizzazione preventiva, generale o caso per caso, da parte del Garante. Di conseguenza, i verbali di contestazione non devono menzionare tale specifica autorizzazione.

La prevista verifica preventiva da parte del Garante riguarda solo tecnologie particolarmente invasive, come quelle che raccolgono dati biometrici (riconoscimento facciale, etc.), che incrociano immagini con impronte digitali o che raccolgono immagini attraverso web cam che ne consentono una loro eventuale diffusione su Internet.”
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