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'' La legislazione di sicurezza nell'uso domestico del gas metano o del GPL'' (2)
Proseguiamo oggi l'approfondimento presentato sul numero 352 di PuntoSicuro.
Entrando nello specifico della norma UNI - CIG 7129, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1993, e' bene ricordare i seguenti concetti che classificano gli impianti:
a) Impianti interni: dimensionamento, portata, materiali utilizzabili, cimiteri di posa delle tubazioni, apparecchiature ed ubicazione delle stesse, messa in servizio degli impianti ed apparecchiature, controllo - manutenzione e modifiche degli impianti.
b) Ventilazione dei locali: volumi dell'aria, evacuazione dell'aria viziata, superficie delle aperture di ventilazione.
c) Scarico dei prodotti della combustione: per apparecchi di tipo A, B e C, collegamenti a camini, collegamenti a canne fumarie, canne fumarie, camini, evacuazione die prodotti della combustione.
d) Calcolo dei diametri dei tubi di un impianto interno: con tutte le tabelle allegate.
e) Schemi d'installazione di apparecchi: diversificati secondo il tipo di scarico dei prodotti di combustione.
f) Dimensionamento interno: riferito ad alcuni tipi di camino.
Questi tipi di impianti sono esonerati dal rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del fuoco (vedasi D.P.R. 37/98) come pure dalla presentazione della pratica all'I.S.P.E.S.L., ma devono rispettare, oltre alle norme citate, anche le leggi 46/90 e 10/91 ed i loro decreti applicativi, rispettivamente il 447/91 e 412/93.
In particolare la legge 46/90 prevede l'obbligo della progettazione di canne fumarie ramificate, l'obbligo di esecuzione degli impianti da parte di imprese abilitate in grado di rilasciare l'apposito Certificato di Conformità.
Queste imprese devono essere in possesso dei requisiti tecnico professionali ed essere iscritte presso la camera di commercio provinciale di appartenenza.
La legge 10/91 prevede l'obbligo del progetto per gli impianti, per la rete di adduzione del combustibile, per l'evacuazione dei fumi. Molto importante è il suo regolamento applicativo, il D.P.R. 412/93, nell'articolo 5, ed in particolare nei commi 9 e 10 che recitano:
Articolo 5 comma 9:
Gli edifici multipiani costruiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio di singole unità immobiliari ;
- ristrutturazione di impianti termici centralizzati ;
- ristrutturazione della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio ;
- trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti individuali;
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali, e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono NON essere applicate nei seguenti casi:
- sostituzione di generatori di calore individuale,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
Resta fermo, anche per le disposizioni del presente articolo, l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f, quali:
- stufe,
- caminetti,
- radiatori individuali,
- scaldaacqua unifamiliari.
Art.10 comma 10:
In tutti i casi di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione dei generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l'impiego dei generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione già esistente.
In ogni caso i generatori di calore di tipo B 1 (secondo la classificazione della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nel figlio di aggiornamento UNI 7271 FA - 2.
Entrando nello specifico della norma UNI - CIG 7129, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1993, e' bene ricordare i seguenti concetti che classificano gli impianti:
a) Impianti interni: dimensionamento, portata, materiali utilizzabili, cimiteri di posa delle tubazioni, apparecchiature ed ubicazione delle stesse, messa in servizio degli impianti ed apparecchiature, controllo - manutenzione e modifiche degli impianti.
b) Ventilazione dei locali: volumi dell'aria, evacuazione dell'aria viziata, superficie delle aperture di ventilazione.
c) Scarico dei prodotti della combustione: per apparecchi di tipo A, B e C, collegamenti a camini, collegamenti a canne fumarie, canne fumarie, camini, evacuazione die prodotti della combustione.
d) Calcolo dei diametri dei tubi di un impianto interno: con tutte le tabelle allegate.
e) Schemi d'installazione di apparecchi: diversificati secondo il tipo di scarico dei prodotti di combustione.
f) Dimensionamento interno: riferito ad alcuni tipi di camino.
Questi tipi di impianti sono esonerati dal rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del fuoco (vedasi D.P.R. 37/98) come pure dalla presentazione della pratica all'I.S.P.E.S.L., ma devono rispettare, oltre alle norme citate, anche le leggi 46/90 e 10/91 ed i loro decreti applicativi, rispettivamente il 447/91 e 412/93.
In particolare la legge 46/90 prevede l'obbligo della progettazione di canne fumarie ramificate, l'obbligo di esecuzione degli impianti da parte di imprese abilitate in grado di rilasciare l'apposito Certificato di Conformità.
Queste imprese devono essere in possesso dei requisiti tecnico professionali ed essere iscritte presso la camera di commercio provinciale di appartenenza.
La legge 10/91 prevede l'obbligo del progetto per gli impianti, per la rete di adduzione del combustibile, per l'evacuazione dei fumi. Molto importante è il suo regolamento applicativo, il D.P.R. 412/93, nell'articolo 5, ed in particolare nei commi 9 e 10 che recitano:
Articolo 5 comma 9:
Gli edifici multipiani costruiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio di singole unità immobiliari ;
- ristrutturazione di impianti termici centralizzati ;
- ristrutturazione della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio ;
- trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti individuali;
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali, e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono NON essere applicate nei seguenti casi:
- sostituzione di generatori di calore individuale,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
Resta fermo, anche per le disposizioni del presente articolo, l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f, quali:
- stufe,
- caminetti,
- radiatori individuali,
- scaldaacqua unifamiliari.
Art.10 comma 10:
In tutti i casi di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione dei generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l'impiego dei generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione già esistente.
In ogni caso i generatori di calore di tipo B 1 (secondo la classificazione della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nel figlio di aggiornamento UNI 7271 FA - 2.
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